-  Santuari Alceste  -  15/03/2013

LE CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI E NON PROFIT – Alceste SANTUARI

La convenzione quale strumento preferenziale di raccordo tra l"azione degli enti pubblici e le organizzazioni non profit, è così sottolineata per quanto attiene all"erogazione dei servizi socio-assistenziali: "Le Regioni e i Comuni valorizzano l"apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della l. 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla l. n. 266/91" (dpcm 30.3.2001, art. 3).
La convenzione di cui sopra deve precisare i presupposti affinché le attività dedotte in convenzione siano concretamente svolte; i metodi attraverso cui siano effettivamente garantiti i diritti degli utenti collegati alle attività espletate (libertà religiosa, riservatezza, ecc.), nonché i sistemi di controllo sulla qualità delle prestazioni rese dall"organizzazione.
Il settore dell"assistenza – a differenza di quanto accade nel comparto della sanità, dove si registra una maggiore presenza di strutture private for profit impegnate nell"erogazione delle prestazioni – storicamente è "popolato" da enti non profit, "collegati" agli enti locali. Attraverso lo strumento della convenzione, i comuni possono invero realizzare le seguenti azioni:
1. attivare e/o valorizzare il sistema delle organizzazioni non profit presenti sul territorio;
2. (meglio se in forma associata) definire di politiche di verifica, monitoraggio e valutazione delle azioni e degli interventi realizzati;
3. prevedere interventi in cui stabilire una necessaria cooperazione / partnership tra istituzioni locali e soggetti non lucrativi, in specie per quanto attiene ai servizi innovativi per quel determinato territorio.
Se in passato il rapporto tra enti pubblici ed organizzazioni non profit è stato definito dai contributi a fondo perduto che i primi erogavano a favore delle seconde, negli ultimi decenni, si è progressivamente affermato un nuovo regime di regola¬zione che sostituisce definitiva¬mente l"era dei contri¬buti e introduce i primi elementi di quella che in seguito prenderà il nome di cultura della contratta¬zione. Se le organizzazioni di terzo settore producono servizi che devono essere continuativi e struttu¬rati per garantire una risposta ade¬guata al profilo della domanda, la pubblica amministrazione non può più limitarsi a sostenere la loro azione sulla base di contributi finanziari che coprono solo in parte i costi di gestione e produzione. L"impegno continuo, la professionalità e continuità, nonché la capacità imprenditoriale che debbono oggi caratterizzare l"erogazione del servizio hanno imposto alle istituzioni pubbliche di impostare diversamente il loro approccio nei confronti degli organismi non profit. Conseguentemente, questi ultimi sono divenuti, nel tempo, veri e propri produttori di servizi, acquistati dagli enti pubblici sulla base dei costi sostenuti. Contra¬riamente a quanto accade con i contri¬buti, che escludono di principio l"esistenza di una relazione di acquisto e vendita tra enti pubblici ed organizzazione del privato sociale, con l"introduzione dei contratti, l"obiettivo perseguito è quello di improntare i rap¬porti tra le parti su relazioni di scambio economico che affidano agli enti pub¬blici il ruolo di acquirenti e alle organizzazioni non profit quello di pro¬duttori di servizi.
In specie alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., la scelta di affidare l"erogazione di servizi so¬ciali al settore non profit non riveste più un ca¬rattere opzionale, ossia lascia libere le ammini¬strazioni pubbliche di scegliere come e quanta parte dei servizi di welfare af¬fidare in gestione alle organizzazioni senza scopo di lucro.
Il radicamento e lo sviluppo successivo di questa posizione ha sollecitato gli enti pubblici a modificare ulteriormente il sistema con cui affidare i servizi di natura collettiva alle organizzazioni del privato sociale. Invero si passa dall"acquisto di pacchetti di servizi da fare gestire alle organizzazioni non profit alla richiesta di prestazioni. Il meccanismo dell"acquisto di prestazioni introduce nella regolazione del sistema degli affi¬damenti di servizi un ele¬mento che è assente nei contratti stipulati a trattativa privata: la concorrenza o competizione.
E" indubbio che concorrenza e competizione siano, e lo saranno viepiù in futuro, termini con cui le organizzazioni non profit dovranno confrontarsi. La sussidiarietà e con essa la formula della co-progettazione, nel contesto sopra delineato, si presentano come gli strumenti capaci di coniugare responsabilità politico-amministrative ineliminabili ed indelegabili con innovative ed efficaci risposte ai bisogni sociali. Non si tratta solamente di individuare le formule giuridico-istituzionali più adeguate per intervenire, ma soprattutto di sottoporre l"azione a controlli di efficacia che valutino attentamente l"outcome e l"output del servizio. Agli enti locali, soprattutto, spetta monitorare, concertando le procedure e le variabili da sottoporre a costante verifica, gli interventi posti in essere dalle organizzazioni non profit. Queste ultime, per contro, sono chiamate a concepirsi come partners delle pubbliche amministrazioni, impegnate congiuntamente con queste ultime nel tentare di rispondere alle diverse istanze provenienti dalla società civile.
A questo punto sorge spontanea una domanda: ma che ne sarà di tutto quanto sopra descritto alla luce delle recenti disposizioni contenute nel d.l. n. 95/2012 che in modo "sibillino" riguardano anche gli organismi non profit? Ma di questo diremo nella prossima puntata…..




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