Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  06/09/2022

Le convenzioni con le OdV e i criteri di valutazione – Tar Piemonte 719/2022

Respingendo il ricorso di un’associazione avverso la delibera di un ente sanitario, con la quale è stato assegnato il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, il Tar Piemonte, sez. I, con la sentenza 29 agosto 2022, n. 719, ha ribadito alcuni profili di indubbio interesse in ordine ai criteri di valutazione che le amministrazioni procedenti possono utilizzare nella selezione delle organizzazioni di volontariato potenzialmente interessate a svolgere il servizio.

Prima di analizzare i suddetti criteri, merita ricordare che il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, risultando l’unico servizio chiaramente sottratto alle logiche di mercato di cui al Codice dei contratti pubblici, è disciplinato dall’art. 57 del Codice del Terzo settore, che recita quanto segue:

“1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

  1. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.”

I richiami operati nel secondo comma dell’art. 57 ai principi di cui all’art. 56 in materia di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale impongono alle amministrazioni procedenti di individuare i criteri per valutare le proposte avanzate dagli enti di terzo settore.

In quest’ottica, i giudici amministrativi piemontesi, dopo aver escluso che le comparazioni di cui la Codice del Terzo settore si possano fondare sull’elemento prezzo, hanno ribadito che è legittima la valutazione comparativa basata sia su criteri che conferiscano “prevalenza agli aspetti tecnico-qualitativi - rispetto a quelli prettamente economici - con la conseguente giustificata recessione della concorrenza sul fattore prezzo, sia la valutazione dell’offerta tecnica sulla base di requisiti afferenti alla sfera soggettiva-esperienziale del concorrente”. A giudizio del Tar, si tratta di valutazioni che “rispondano propriamente all’esigenza di dover dare prevalenza alla valutazione di parametri inerenti alla qualità del servizio, all’organizzazione e alla qualifica professionale, nonché all’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’affidamento, in linea con quanto disposto dall’art. 56 D.lgs. 117/2017.”

In questa prospettiva, è degno di nota un altro passaggio della sentenza de qua, laddove i giudici amministrativi sostengono che “appare ragionevole la scelta di procedere alla valutazione dell’offerta economica solo laddove i progetti di gestione presentati dai concorrenti si collochino su un piano di equiparazione dal punto di vista tecnico, vagliando per contro l’offerta economica solo dove sussista uno scarto irrilevante tra i punteggi tecnici ottenuti.”

Ancora una volta, il criterio che deve guidare le valutazioni delle amministrazioni procedenti è l’elemento qualitativo, inteso quale garanzia del particolare servizio in oggetto, che risponde al fondamentale diritto alla salute, singolo e collettivo.

 

I giudici amministrativi collegano questa discrezionalità amministrativa in capo agli enti pubblici alla previsione dell’art. 95, comma 7, d. lgs. n. 50/2016, in virtù della quale si riscontra un’attenuazione della concorrenza sul fattore prezzo atteso: “L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”.

La legittimità di prevedere valutazioni quali quelle sopra riportate sono legittimate – secondo il reasoning dei giudici amministrativi piemontesi – dallo specifico “paradigma normativo” sotteso agli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo settore, in conformità ai quali l’offerta economica nelle convenzioni relative “ha ad oggetto esclusivamente il rimborso dei costi necessari per fornire il servizio oggetto dell’affidamento, non essendo in essa ricompresa alcun profitto per l’associazione concorrente.”

Il Tar, dunque, sembra riconoscere la piena e legittima convergenza (rectius: coesistenza) del perseguimento di finalità di interesse generale con una dimensione economica del servizio reso, ancorchè essa non si configuri quale corrispettivo di una prestazione resa.

Questo è il motivo per il quale i giudici amministrativi non hanno riscontrato una contraddizione nella previsione dell’avviso pubblico oggetto di ricorso laddove ha inteso prevedere una “commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e i criteri di valutazione dell’offerta tecnica”. Conseguentemente, la previsione di un punteggio riconosciuto per i servizi in convenzione svolti negli ultimi dieci anni e di un ulteriore punteggio da attribuire in ragione dell’esperienza maturata in relazione all’anno di fondazione rappresentano criteri di valutazione rientranti nelle disposizioni di cui all’art. 56, comma 3, d.lgs. 117/2017.

Proprio in considerazione dell’oggetto del servizio, i criteri di valutazione sopra richiamati – afferma il Tar – “assurgono a comporre il background di competenze tecniche a comprova degli elevati standard qualitativi offerti e che, pertanto, non possono essere svincolati da una siffatta valutazione.”

In questo senso, la Sezione ha ricordato che anche nel settore degli appalti “è stato superato il tradizionale orientamento teso a vietare l’inclusione, tra i criteri di valutazione delle offerte, di elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (in particolare, pregressa esperienza e certificazione di qualità) promuovendo un’applicazione attenuata del divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta.”  (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. I, 15/02/2022, n. 467).

La sentenza in argomento traccia una linea importante ai fini del consolidamento dei rapporti giuridici non competitivi tra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore: a questi ultimi, è richiesto (non trattasi dunque di un’opzione) un assetto organizzativo capace di assolvere alla funzione pubblica che viene ad essi assegnata, capacità che deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori, adeguati e trasparenti.




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