Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  12/04/2022

Le comunità energetiche e il Terzo settore: quali prospettive? D. lgs. 199/21

“I clienti finali, ivi inclusi quelli domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili[…]”.

Così recita l’art. 31, comma 1, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.

La previsione sopra riportata, “figlia” dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 18 e 118, u.c., legittima i singoli cittadini ad aggregarsi, specie a livello territoriale, con l’obiettivo di autoprodurre energia pulita.

I requisiti che il comma 1 individua sono precisi e costituiscono per così dire la “cifra” dell’agire collettivo, in quanto le comunità energetiche debbono perseguire un interesse generale della comunità ovvero dei propri membri/soci, escludendo quindi che le stesse comunità possano realizzare “profitti finanziari”. A ciò si aggiunga che, dal punto di vista giuridico, le comunità energetiche sono riconosciute quali soggetti autonomi, cui possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali, Enti del terzo settore, enti ricerca e di formazione, i quali devono esercitare il controllo sui medesimi soggetti giuridici.

L’individuazione della governance delle comunità energetiche richiama la configurazione dei soggetti non profit, i quali possono – come è noto – assumere diverse forme giuridiche, tra le quali, si ricordano, l’associazione, la fondazione (nel caso di specie di partecipazione), la cooperativa (sociale), soggetti che potrebbero altresì acquisire la qualificazione giuridica di impresa sociale.

Alla luce delle caratteristiche e delle finalità indicate nel d. lgs. n. 199/2021, risulta quindi evidente la spinta che la Riforma del Terzo settore, da un lato, e l’evoluzione della “specie” cooperazione sociale, dall’altro, possono fornire allo sviluppo delle comunità energetiche.

Poiché uno degli elementi caratterizzanti le comunità in parola è la dimensione territoriale e di prossimità, al fine della loro costituzione, occorre muovere dai soggetti che intendono dare vita a questa tipologia di esperienza collettiva, per comprenderne attitudini, disponibilità, coinvolgimento, responsabilità e capacità di intervento. Gli statuti delle comunità energetiche, pertanto, dovranno porre particolare attenzione all’individuazione dei “pesi” specifici dei singoli soggetti che partecipano alle comunità e al sistema delle rispettive responsabilità.

Le comunità energetiche si presentano come terreno adatto per sperimentare collaborazioni strutturate tra enti pubblici e comunità locale, atteso che il partenariato pubblico-privato è previsto quale perimetro di azione dei nuovi soggetti giuridici.

Rispetto alle più consolidate esperienze organizzative, si può ritenere che le cooperative di comunità, nella loro diversa configurazione a livello regionale, nonché le associazioni si “candidino” quali piattaforme giuridiche maggiormente adatte per realizzare le finalità, le attività e gli interventi che il legislatore attribuisce alle comunità energetiche. Non di meno, tuttavia, ancorché richieda un’analisi di fattibilità più approfondita, anche la fondazione di partecipazione potrebbe risultare funzionale al perseguimento degli obiettivi delle comunità energetiche.

Le comunità energetiche svolgono attività che rientrano nel novero di quelle di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo settore, segnatamente, alla lett. e) “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività[…]”.

Di qui, pertanto, la possibilità che gli enti locali e gli enti del terzo settore diano vita a processi di co-programmazione e co-progettazione, attraverso i quali organizzare le attività delle comunità energetiche.

Le cooperative sociali – che giova ricordare sono imprese sociali ex lege, le quali, tra le altre, possono svolgere gli interventi e i servizi di cui sopra, disciplinati nell’art. 2, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 112/2017 – possono attraverso la loro “configurazione” di imprese di comunità assicurare, anche attraverso il coinvolgimento nella loro base sociale di enti pubblici o altre piccole e medie imprese, lo svolgimento delle attività previste per le comunità energetiche.

La previsione di cui al d. lgs. n. 199/2021 permette di comprendere come le comunità energetiche rappresentino una ulteriore possibilità di crescita per le organizzazioni di terzo settore, chiamate non soltanto a soddisfare esigenze e bisogni degli associati/soci, ma (soprattutto) di realizzare interventi e attività a favore delle comunità locali di riferimento, specie per le fasce più fragili della popolazione. In questo senso, il decreto legislativo apre la partecipazione alle comunità energetiche proprio alle famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Le comunità energetiche formano oggetto anche di apposite discipline normative regionali. Tra queste ricordiamo il progetto di legge presentato dalla giunta della Regione Emilia-Romagna in data 17 febbraio 2022 e la legge regionale della Lombardia 23 febbraio 2022, n. 2.

Per quanto attiene alla proposta di legge emiliano-romagnola, essa conferma l’assenza di lucratività che deve caratterizzare le comunità energetiche, che assumono una valenza specifica in termini sociali e territoriali. In quest’ultimo caso, le comunità energetiche rinnovabili devono essere composte da almeno un terzo da soggetti con fragilità economica determinata dall’ISEE, da ETS, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale, enti locali, situate in aree montane ed interne del territorio regionale e che, infine, realizzano progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti non profit.

La legge della Regione Lombardia n. 2/2022, pur confermando che le comunità energetiche sono soggetti giuridici autonomi, nei quali, dunque rientrano le forme giuridiche sopra descritte, all’art. 4 (rubricato “Indirizzi per lo sviluppo delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) in Lombardia) stabilisce che l’azione di promozione, supporto e sostegno regionali favorisce la promozione e la costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa, per valorizzare lo scambio mutualistico tra la comunità energetica fornitrice e i soci consumatore di energia.

Quale che sia l’opzione giuridico-organizzativa prescelta, le organizzazioni non profit e mutualistiche possono invero trarre beneficio dalle nuove disposizioni normative, nazionali e regionali, progettando e gestendo attività e interventi che possono contribuire a realizzare una maggiore coesione sociale a livello territoriale.




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