-  Santuari Alceste  -  22/02/2017

Le ASP non sono P.A. – Corte Conti giur. Emilia-Romagna 43/17 – Alceste Santuari

Le ASP non sono equiparabili alla P.A.: pertanto non è contraria alla legge l"assunzione e successiva proroga del contratto di un dirigente amministrativo

Il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna della Corte dei Conti aveva chiesto la condanna dei consiglieri di amministrazione di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) per aver assunto (e successivamente prorogato il contratto) di un dirigente amministrativo.

La richiesta di danno erariale a carico dei consiglieri si riferiva al fatto che l"ASP sarebbe stata assoggettata alle previsioni di cui al d. lgs. n. 165/2001, sia per espressi contenuti nel regolamento sull"ordinamento degli uffici e dei servizi, sia per vari richiami contenuti nello statuto della medesima Azienda, nonché per alcuni rinvii contenuti nel contratto stipulato con il dirigente.

L"ASP avrebbe dunque proceduto all"assunzione (a tempo determinato) del dirigente amministrativo in violazione delle norme che stabiliscono che nella P.A. tale assunzione deve avvenire entro determinati limiti percentuali riferiti alla dotazione organica dei dirigenti.

La difesa dei membri del CdA dell"ASP ha confutato questa ricostruzione, evidenziando, tra l"altro, quanto segue:

-) il Regolamento per l"assunzione del direttore dell"ASP prevedeva la possibilità di assunzione di tale figura anche al di fuori della pianta organica;

-) le ASP godono di autonomia contabile e gestionale ai sensi del d. lgs. n. 207/2001 e il rapporto di lavoro è di natura privatistica, anche ai sensi della L.R. E-R n. 2/2003;

-) la CIVIT ha ritenuto le IPAB (ora ASP) non ricomprese nel novero delle amministrazioni pubbliche;

-) la Corte costituzionale (sentenza n. 161/2012) ha riconosciuto che la natura giuridica delle ex IPAB (trasformate in ASP) non è riconducibile ai canoni pubblicistici.

La Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con sentenza n. 43 del 7 febbraio 2017 ha riconosciuto la validità della tesi difensiva evidenziando che "conformemente al precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 91/16/R, la natura giuridica delle Aziende per i Servizi alla Persona non sia perfettamente delineata". Da ciò consegue – continua la Corte – l"impossibilità di inserire le ASP nel novero delle P.A. "genericamente indicate nell"art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/2001".

E ciò perché non è chiaro se le ASP debbano essere considerati enti pubblici non economici ovvero economici. Ad ogni modo, le ASP sono chiamate ad assicurare il perseguimento di obiettivi e finalità di interesse generale operando con atti e modalità di natura privatistica.

Alla luce di quanto sopra richiamato, la Corte non ha riconosciuto in capo ai convenuti membri del CdA dell"ASP alcuna "grave ed aperta violazione di legge" né "inescusabile negligenza o inconsapevolezza di precise regole comportamentale a tutela di interessi pubblici", ciò che esclude a loro carico la responsabilità amministrativa.




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