-  Antonio Arseni  -  27/07/2016

Le adolescenze prolungate: brevi considerazioni sugli aspetti giuridici relativi ai presupposti ed alla durata dell'obbligo dei genitori separati o divorziati di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni (Cass. 12952/16 e 13609/16). Antonio Arseni.

Non può essere prefissato in astratto un termine finale per la prestazione da parte dei genitori dell'assegno di mantenimento a favore dei figli economicamente non autosufficienti. Purtuttavia, più è avanzata la loro età e più deve essere rigoroso l'accertamento , compiuto dal Giudice di merito, in ordine al disinteresse mostrato nella ricerca della indipendenza economica tale da incidere positivamente sulla permanenza dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori separati o divorziati e capace di evitare inammissibili forme di parassitismo nei confronti di quest'ultimi, sempre più anziani. In tale contesto, devono considerarsi indici di comportamenti inerziali colpevoli, alla luce anche dei principi di autoresponsabilità, laddove non giustificati, l'attesa od il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative. Infatti, raggiunta una età inequivocabilmente da ritenersi adulta, l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di una occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto.

 

 

Ancora una decisione della Cassazione (22/06/2016 n° 12952) che conferma come l'obbligo di mantenimento del figlio permanga oltre i 18 anni allorché incolpevolmente non ha raggiunto l'indipendenza economica.

Riprendendo un precedente conforme (Cass. 20/08/2014 n° 18706) la Corte Regolatrice precisa più dettagliatamente quale debba essere il presupposto per la permanenza dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, ex artt. 147 e 148 CC, nei confronti di quei figli ormai in età adulta e che la coscienza sociale reputa non meritevoli di protezione, in un contesto in cui diventerebbe incomprensibile che esso possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, al di là dei quali "si legittimerebbero forme di parassitismo in danno dei genitori".

La vicenda dei figli fannulloni o pigri che pretenderebbero di essere mantenuti sine die fino alla loro personale scelta di autonomia, come afflitti da una sindrome di Peter Pan, si arricchisce, dunque, di una altro capitolo scritto opportunamente dai Giudici di legittimità nel tentativo di porre ulteriormente un freno agli abusi di quel diritto del figlio maggiorenne il quale tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e quindi di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica: un comportamento tendente a procrastinare o prolungare una condizione di adolescenza che ha fatto coniare il noto appellativo di "bamboccioni" a quei figli maggiorenni, di circa trenta'anni, ed anche oltre, i quali vivono ancora con i genitori, non sempre per l'attuale insicurezza economica ma anche per motivi di opportunità e convenienza.

Le statistiche ci dicono che nella categoria dei giovani adulti si trovano , in Italia, sei persone su dieci e, quindi, è inevitabile che la condizione della c.d. adolescenza prolungata sia particolarmente studiata, non soltanto dal punto di vista sociologico ma anche e soprattutto giuridico.

L'evoluzione giurisprudenziale sul punto, e soprattutto la sentenza in esame, ha posto giustamente in luce come debba considerarsi cessato il diritto al mantenimento "qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di un disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica".

La prova incombe sul genitore interessato alla declaratoria di cessazione di detto obbligo, che può anche essere affidata a presunzioni, in un contesto in cui il relativo accertamento non può che "ispirarsi a criteri di relatività in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato di lavoro, con specifico riguardo al settore al quale il soggetto stesso abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione".

Ovviamente la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o la permanenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento, va fatto (e questo ci sembra il passaggio più importante) dal Giudice di merito, caso per caso, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario, in modo da escludere il protrarsi dell'obbligo del mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo al di là dei quali, come già detto, si produrrebbero inammissibili forme di parassitismo ai danni dei genitori sempre più anziani.

Certo è che non può essere prefissato in astratto un termine finale per la prestazione da parte dei genitori dell'assegno di mantenimento. Ci sembra, tuttavia, di poter affermare che intorno ai trenta anni possa individuarsi l'età, salvo casi eccezionali, con il raggiungimento della quale debba imputarsi al figlio il mancato conseguimento dell'indipendenza economica.

In buona sostanza quello che si vuole evidenziare, alla luce della ultima decisione della Cassazione 12952/2016, è come il raggiungimento di una età ( di circa 30/32 anni) segni , nella normalità dei casi, la conclusione del percorso di studi e formativo intrapreso da una persona, di talché la condizione di persistente mancanza di insufficienza economica reddituale costituisce sempre "un indicatore forte di inerzia, salvo il caso della sussistenza di ragioni individuali specifiche (di salute o di obiettiva difficoltà al reperimento di una occupazione).

Parimenti devono considerarsi indice di comportamenti inerziali colpevoli, l'attesa o il rifiuto ingiustificato di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative.

In buona sostanza, quando il figlio maggiorenne, in età avanzata, rifiuti ingiustificatamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo o negli studi, il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità.

Il caso da cui la Cassazione ha tratto lo spunto per la importante decisione in esame, riguardava la vicenda di due figli, un uomo e una donna, nati rispettivamente nel 1982 e nel 1980.

Orbene, la Cassazione ha annullato la sentenza in quanto, con riferimento al figlio, la Corte Territoriale si era limitata, nel riconoscere l'assegno di mantenimento per lo stesso, alla indicazione della mancanza di autonoma fonte di reddito, omettendo di valutare la persistente condotta inerziale nel corso degli studi e di perseguimento di un obiettivo professionale . Quanto alla seconda, perché i Giudici di merito non avevano valutato che la stessa avesse perseguito con successo l'obiettivo professionale prefissatosi e la scelta personale di proseguire negli studi oltre l'ordinaria esigenza di specializzazione e pratica successive alla laurea, ancorché lodevole, non era stata accompagnata da un corrispondente impegno verso la ricerca di una o più occupazione dirette al conseguimento dell'indipendenza economica.

A tali principi si sono sostanzialmente ispirate le altre due ultime decisioni della Cassazione pronunciate nel corso del 2016.

La prima 09/05/2016 n° 9365, intervenuta in un caso in cui il figlio maggiorenne aveva ultimato una scuola per intagliatore di legno e, quindi, sarebbe stato capace di svolgere attività presso qualche laboratorio della zona in cui viveva, circostanza ricordata dalla Corte Territoriale ma non considerata nella sentenza, che quindi veniva annullata, essendo stato conservato l'assegno di mantenimento nella misura di € 1.000,00 mensili.

La seconda decisione, ancora più recente del 04/07/2016 n° 13609, facendo riferimento al fatto che l'obbligo di mantenimento cessa a seguito del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne, di una effettiva e completa condizione di indipendenza economica, ha ritenuto congrua e corretta la valutazione del Giudice di merito secondo cui il contributo corrisposto dall'ex coniuge, per un limitato lasso di tempo, circa un anno, non poteva ritenersi restituibile al padre che l'aveva corrisposto, avendo proprio mantenuto il carattere alimentare in rapporto alla entità della iniziale retribuzione del figlio, lavoratore in prova, onerato da un mutuo contratto, garantito da fideiussione dei genitori, di cui il medesimo era gravato nonché dalle spese sostenute per un corso di pilotaggio intrapreso proprio per rendersi autonomo economicamente. Considerato l'impegno del figlio di 23 anni, la domanda del padre di riavere l'importo versato a titolo di mantenimento, secondo la S.C. ,giustamente era stata respinta, non essendo irrazionale la valutazione del Giudice di merito circa la doverosità dei genitori di aiutare il figlio maggiorenne all'inizio di quel percorso difficoltoso che però poi lo ha portato al raggiungimento della indipendenza economica.

In conclusione, si prospettano, per così dire, "tempi più duri" per i figli c.d."over trenta" che pensano di poter continuare a fare i mantenuti confidando nella indulgente applicazione della legge.




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