-  Scozzafava Guendalina  -  20/07/2015

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' – Professional – Guendalina SCOZZAFAVA

Come convertire la pena in lavori di pubblica utilità ?

CASO - Il signor X è imputato del reato di cui all'art. 186 comma 7 D.L. 30/4/92 n. 285 perchè sottoposto ad un controllo da parte della P.G alla guida di un autoveicolo, rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di sostanze alcoliche; in particolare gli operanti sottoponevano a controllo il signor X in quanto procedeva alla guida dell'autoveicolo a forte andatura ed a zig zag e, una volta fermato, lo stesso mostrava difficoltà di espressione verbale, con occhi lucidi ed alito vinoso.

 

DISCIPLINA - La normativa di riferimento prevede la possibilità, per i reati previsti dal codice della strada di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di sostituire la pena detentiva e pecuniaria prevista con lavori di pubblica utilità presso enti convenzionati con il Tribunale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

 

COME FARE - è indispensabile l'assistenza di un difensore munito di procura che presenterà al GIP/GUP la dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sottoscritto dall'ente convenzionato scelto tra quelli elencati sul sito del Tribunale territorialmente competente.

La sanzione "alternativa" viene disposta dal giudice su richiesta dell'imputato.

Attraverso la sentenza di condanna il giudice individua l'ente convenzionato e la durata del lavoro di pubblica utilità corrispondente alla sanzione detentiva ( 1 giorno = 2 ore LPU = € 250 pena pecuniaria)

Nel caso in cui il lavoro di pubblica utilità abbia esito negativo, si configuri un'assenza ingiustificata dal lavoro o si rappresentino comportamenti scorretti o inottemperanti gli obblighi assunti, il giudice procederà alla revoca della pena sostitutiva e al ripristino della pena detentiva o pecuniaria sostituita, al ripristino della sanzione amministrativa della sospensione della patente e alla definitiva confisca del veicolo.

 

-----------------------------------------------APPROFONDIMENTI---------------------------------------------

  • DPR 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

    Titolo VIII della repressione delle attività illecite Capo I Disposizioni penali e sanzioni amministrative

 

  • D.Lgs 285/1992 "Nuovo codice della strada"

    Titolo VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni Capo I Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni Sezione I

    Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

     

  • D.Lgs 28 agosto 2000 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468"

 

art. 54 Lavoro di pubblica utilità

 

1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può' essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività' non retribuita in favore della collettività' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

3. L'attività' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

4. La durata giornaliera della prestazione non può' comunque oltrepassare le otto ore.

5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità' di svolgimento del lavoro di pubblica utilità' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

 

  • D. M. 26 marzo 2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art 54 comma 65 del D.Lgs 28/8/2000 n.274"

    Art. 2 – Convenzioni – L'attività non retribuita in favore della collettività p svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o. su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1

     




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