-  Santuari Alceste  -  16/08/2012

LAVCP E GLI AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI – Alceste SANTUARI

Coeva alle disposizioni contenute nella c.d. spending review (si vedano i contributi pubblicati su questo sito), l"AVCP, con propria determinazione n. 3 del 1 agosto 2012, ha approvato le "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell"art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991".

Si segnala che la determinazione in parola, inter alia, stabilisce che:

1. la previsione contenuta nell"art. 5, l. n. 381/1991 deve considerarsi quale concreta attuazione dell"art. 45 Cost.;
2. gli affidamenti in deroga a favore delle coop sociali di tipo b siano da collocare in un contesto normativo, comunitario e nazionale, sempre più attento all"integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica;
3. che il Codice dei contratti pubblici prevede che il principio di economicità possa essere subordinato, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa, ai criteri, previsti dal bando, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell"ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (art. 2);
4. in base a quanto disposto dal comma 4, dell"art. 5, nel rispetto del principio di non discriminazione, possono richiedere di convenzionarsi con gli enti pubblici italiani anche analoghi operatori aventi sede negli altri Stati membri, a condizione che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l"iscrizione all"albo regionale e siano iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo;
5. l"oggetto delle convenzioni di cui all"art. 5, comma 1, l. n. 381/1991 attengono alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell"IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all"art. 4, comma 1;
6. le forniture di cui sopra rientrano nel novero più ampio di contratto di appalto, ancorché si deve evidenziare che l"oggetto della convenzione non si esaurisce  nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
7. l"oggetto della convenzione non può essere costituito dall"esecuzione di lavori pubblici né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
8. l"utilizzo della convenzione è dunque ammesso per la fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della P.A. e riferibili ad esigenze strumentali della stessa;
9. l"attività delle cooperative sociali di tipo B può riguardare anche servizi diversi da quelli strumentali, nell"ambito di specifici appalti, nel caso in cui il servizio all"utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante;
10. la finalità di reinserimento lavorativo deve essere coniugata con la necessità che la durata delle convenzioni non superi un limite temporale, avuto riguardo all"oggetto della convenzione medesima;
11. la P.A., nel caso in cui siano presenti più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l"esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti;
12. ai sensi dell"art. 52 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti, fatte salve le norme riguardanti gli affidamenti alle cooperative sociali e alle imprese sociali, possono riservare la partecipazione alle procedure di gara, anche per appalti sopra soglia comunitaria, a laboratori protetti o riservarne l"esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un"attività professionale in condizioni normali;
13. per quanto attiene alla clausola sociale, sotto il profilo formale, la stazione appaltante è tenuta a prevedere la clausola in argomento nel capitolato speciale di appalto e nel bando di gara, così onorando gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma.




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