-  Michela del Vecchio  -  28/04/2017

La tutela dei minori stranieri non accompagnati – Legge 46/17 – Michela del Vecchio

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa, a pretendere con ogni sua forza quello che desidera (Paulo Coelho)

 Il 12 aprile scorso è stata approvata la legge di conversione del Decreto Minniti (Legge n. 46 del 12 aprile 2017) in materia di immigrazione con il fine dichiarato di "accelerazione dei procedimenti in materia protezione internazionale nonché misure per il contrasto dell'immigrazione illegale".

Una legge molto discussa sul piano sociale e che, a mio parere, anche sul piano tecnico giuridico genera qualche perplessità. Analizzando i punti fondamentali della legge, infatti, emerge quanto segue.

Sono istituite ben 26 sezioni specializzate (tante quante le Corti di Appello presenti sul territorio nazionale) composte da giudici "dotati di specifiche competenze" o partecipanti a corsi di specializzazione ad hoc. Queste sezioni si occuperanno delle questioni relative all'impugnazione di provvedimenti di allontanamento nei confronti di cittadini UE per motivi di sicurezza pubblica; al riconoscimento della protezione internazionale; al mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari; al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; all'accertamento dello stato di apolidia e accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Anche il procedimento giudiziario cambia. Viene in realtà introdotto un nuovo modello processuale basato sul rito camerale con definizione del procedimento entro un termine massimo di quattro mesi e con decreto che, ove non rigetti il ricorso, riconosce lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Non è previsto alcun appello mentre il decreto è ricorribile direttamente in Cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Altra particolarità processuale introdotta dalla legge riguarda poi la notificazione degli atti delle Commissioni territoriali per il diritto di asilo (anch'esse introdotte dalla legge con assunzione di personale a tempo indeterminato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico). Nei confronti degli "irreperibili" infatti la notifica si intende perfezionata decorsi 20 giorni dal deposito dell'atto presso la questura territorialmente competente.

Nella necessità di semplificazione del sistema processuale e della stessa semplificazione ed efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona (finalità che, per quanto si legge nella relazione di presentazione del testo normativo, caratterizza la normativa in esame) è da chiedersi se tali previsioni processuali permettono di conseguire il fine preposto.

Senza ulteriormente entrare nel dettaglio della normativa per quanto concerne ad esempio le C.P.R. (Centri di permanenza per il reimpatrio che andranno a sostituire le C.I.E., centri di identificazione ed espulsione) e soffermando l'esame alla tutela dei minori che, per motivi che vanno dalla fame alla guerra ed alla necessità di ricongiungimento familiare, vengono accolti nei centri di accoglienza appunto (Sprar) si osserva ulteriormente che, nonostante la dichiarata semplificazione dei procedimenti (che, a parere della scrivente, restano faraginosi ed eccessivamente articolati) e la riduzione a massimo trenta giorni del periodo di permanenza dei bambini in tali centri, manca nella normativa un programma concreto di reinserimento sociale mediante una tutela psicologica, educativa, legale e giuridica come difettano azioni relative ad un percorso formativo dei minori stessi una volta presenti sul territorio nazionale.

Certamente la norma modifica le modalità e procedure di accertamento dell'età e di identificazione garantendo l'uniformità delle procedure stesse su tutto il territorio nazionale. Prima di tale normativa, infatti, non si procedeva all'attribuzione dell'età del minore. Oggi, invece, con la legge già peraltro in vigore alla data odierna (la legge è stata infatti pubblicata sulla G.U. in data 13 aprile 2017) il minore, una volta accolto, viene affiancato da mediatori culturali e, previa identificazione ed assegnazione dell'età, viene redatta una cartella sociale che lo accompagnerà nel suo percorso. Al minore poi viene nominato un tutore ma (e non sono specificati né i casi né gli eventuali limiti) il minore, ancor prima della nomina di un tutore, potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, infatti, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di "tutori volontari" disponibili ad assumere la tutela soprattutto dei minori non accompagnati.

Evidente che è favorito l'istituto dell'affido familiare come percorso di prioritaria accoglienza rispetto alle strutture così come sono previste misure per l'iscrizione dei minori al servizio sanitario nazionale anche prima della nomina del tutore e l'attivazione di specifiche convenzioni per l'apprendistato nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio anche quando, al conseguimento della maggiore età, non si possiede un permesso di soggiorno.

Manca però ogni raccordo fra l'indicata, seppur sommariamente, normativa e le linee guida dell'Unicef di protezione dei minori rifugiati o migranti soggetti ma sovente oggetti del flusso migratorio (The protection of children in migration). L'Unicef ha sovente raccomandato alla Commissione Europea ed agli Stati Membri di dare priorità al finanziamento di progetti rivolti all'infanzia astenendosi da metodi per l'accertamento dell'età invasivi e non necessari ed, al contrario, incentivando i programmi di reinsediamento per permettere ai bambini di sentirsi parte del territorio europeo: i bambini, raccomanda l'Unicef, non dovrebbero mai essere detenuti per motivi connessi all'immigrazione a prescindere dal loro status giuridico o da quello dei loro genitori e la loro protezione deve iniziare sempre dalla valutazione dei fattori che li hanno spinti ad abbandonare i loro Paesi (violenza, conflitti prolungati, sfollamenti forzati, povertà infantile, privazioni e simili).

Ebbene nonostante sia stato dichiarato nella seduta di discussione alla Camera della legge in commento che l'Italia, sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati, svolge un ruolo di apripista in Europa, non appare pienamente rispettata la raccomandazione dell'Unicef lì dove il minore, nella possibilità di richiedere permessi di soggiorno ancor prima della nomina di un tutore, è lasciato solo nella decisione e soprattutto non è tutelato nel percorso di reinsediamento e di crescita formativa in un paese di cui non conosce costumi e lingua.

Sono auspicabili dunque dei correttivi sul punto affidando alla magistratura, chiamata a risolvere questioni in materia di protezione internazione, immigrazione e libera circolazione sul territorio europeo, il compito di vigilare sul percorso di tutela anche psicologica del minore.

 

 

 

 




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