-  Valeria Cianciolo  -  12/01/2017

La scuola ha un ruolo centrale per contrastare lesclusione sociale degli alunni stranieri - di Valeria Cianciolo

La scuola ha un ruolo centrale per contrastare l"esclusione sociale degli alunni stranieri - di Valeria Cianciolo

Nota a Affaire Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse 10 gennaio 2017

In materia di simboli religiosi la CEDU è intervenuta a partire dall"inizio degli anni Duemila sulla questione del velo islamico, che in pochi anni era divenuta in Europa emblematica delle difficoltà del processo di integrazione delle comunità islamiche provenienti dall"immigrazione.

Con alcune sue decisioni, sempre favorevoli agli Stati, essa legittimò il divieto, introdotto da alcuni legislatori o amministrazioni pubbliche, di portare o indossare simboli o indumenti religiosi di uso personale nella scuola o nelle Università pubbliche, escludendo una violazione dell"art. 9 della Convenzione europea, che consente alcune limitazioni al diritto di libertà religiosa e di coscienza qualora ritenute necessarie in una società democratica per la salvaguardia di alcuni fondamentali interessi pubblici.

Questo il fatto deciso nell"Affaire Osmanoğlu et Kocabaş.

I ricorrenti, musulmani di origine turca residenti in Svizzera, impedirono alle loro figlie (9 e 7 anni all"epoca dei fatti) di frequentare i corsi obbligatori di nuoto misti, previsti dai programmi della loro scuola elementare perché contrari ai loro precetti religiosi.

La Corte europea dei diritti dell"uomo ha così bocciato il ricorso di due genitori musulmani a cui erano stati inflitti 1400 franchi di multa.

Nessuna violazione della libertà di coscienza e di religione prevista dall"art. 9 Cedu, secondo i giudici di Strasburgo.

Secondo la CEDU la scuola ha un ruolo importante nell"integrazione dei minori all"interno di una società: "Elle partage l"argument du Gouvernement selon lequel l"école occupe une place particulière dans le processus d"intégration sociale, place d"autant plus décisive s"agissant d"enfants d"origine étrangère. Elle accepte que, eu égard à l"importance de l"enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l"octroi de dispenses pour certains cours ne se justifie que de manière très exceptionnelle, dans des conditions bien définies et dans le respect de l"égalité de traitement de tous les groupes religieux. À cet égard, la Cour estime que le fait que les autorités compétentes autorisent l"exemption de cours de natation pour des raisons médicales montre que leur approche n"est pas d"une rigidité excessive. Elle considère par ailleurs mal étayée l"allégation des requérants selon laquelle des dispenses seraient accordées à des enfants de parents chrétiens fondamentalistes ou juifs orthodoxes, allégation qui est contestée par le Gouvernement.

La Corte ha all"unanimità ritenuto che le autorità cantonali devono «far prevalere l"obbligo per i bambini di seguire integralmente la scolarità e il successo della loro integrazione sull"interesse privato dei genitori di vedere le loro figlie dispensate dai corsi di nuoto misti per motivi religiosi».

La Corte condivide anche la misura della sanzione pecuniaria perché considerate proporzionali all"obiettivo perseguito: "La Cour estime que ces amendes, que les autorités compétentes ont infligées après avoir dûment averti les requérants, sont proportionnées à l"objectif poursuivi, à savoir s"assurer que les parents envoient bien leurs enfants aux cours obligatoires, et ce avant tout dans leur propre intérêt, celui d"une socialisation et d"une intégration réussies des enfants."

La sentenza richiama anche il caso Lautsi (Grande Chambre, marzo 2011).

Il caso Lautsi contro Italia, più noto come il caso dei crocefissi, ha una grande importanza, non semplicemente dal punto di vista politico e giuridico, ma anche religioso. Mai nella storia della Corte e del Consiglio d"Europa un caso aveva suscitato così tanta attenzione e dibattito pubblico.

Il dibattito sulla legittimità della presenza del simbolo del Cristo nelle scuole italiane era poi in quel momento,  emblematico della crisi di identità culturale e religiosa dell"Europa occidentale.

In un percorso senza precedenti, ventuno Stati membri della Convenzione europea dei diritti dell"uomo si sono uniti all"Italia per riaffermare la legittimità del cristianesimo nella società e nell"identità europea; la Corte lo ha ammesso, riconoscendo, in sostanza, che nei paesi a tradizione cristiana, il cristianesimo possiede una legittimità sociale specifica che lo distingue dalle altre credenze filosofiche e religiose

La sentenza Lautsi ha fatto leva su tre fondamentali argomenti: il carattere passivo del simbolo religioso; il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nella materia; il carattere pluralista della scuola pubblica in Italia. Tutti principi richiamati anche nella sentenza in esame.

La Corte EDU ha affermato che l"esposizione in un"aula scolastica di un simbolo religioso come il crocifisso, pur potendo non essere condiviso a livello soggettivo, non costituisce di per sé una lesione della libertà educativa dei genitori, né persegue uno scopo di indottrinamento nei confronti degli alunni, in quanto trattasi di "un symbole essentiellement passif, et cet aspect a de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité. On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses."

Queste conclusioni, d"altro canto, sono perfettamente in linea con quanto precisato dalla Seconda Sezione nel caso Lautsi più sopra richiamato che concepisce il pluralismo educativo come "un ambiente scolastico aperto e incoraggiante l"inclusione piuttosto che l"esclusione, indipendentemente dall"origine sociale degli allievi, dalle credenze religiose o dall"origine etnica". La Sezione prosegue: "La scuola non dovrebbe essere teatro di attività missionarie o di predicazione; dovrebbe essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, in cui gli allievi possano acquisire delle conoscenze sui propri pensieri e sulle rispettive tradizioni".

In sostanza, promuovere tra gli alunni il dialogo tra le varie posizioni culturali e la libera espressione delle diverse identità religiose e ideologiche. Questo l"obiettivo della scuola. Questo il significato della sentenza. Anche attraverso le lezioni di nuoto miste.

Indifferenza dello Stato verso le religioni, ma salvaguardia della libertà religiosa, in un regime di pluralismo culturale e confessionale.




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