-  Colpo Elide  -  24/06/2013

LA RATIO DELL'ART.131 COD.DEL CONSUMO E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REGRESSO -Trib. Bologna 21.6.2013- Elide COLPO

Con sentenza del 21.6.2013 la seconda sezione civile del Tribunale di Bologna ha analizzato la ratio dell'azione di regresso del venditore di cui all'art. 131 del Codice del consumo ed il relativo ambito di applicazione con riferimento ad un caso di compravendita di autovettura usata.

La fattispecie concreta, esaminata dalla sentenza in commento, riguardava una controversia instaurata da una signora nei confronti di una società concessionaria in quanto l'attrice asseriva di aver acquistato un'autovettura usata e dopo pochi mesi di averne riscontrato la rottura del cambio. Pertanto conveniva in giudizio la concessionaria affinché fosse condannata al risarcimento stante l'inadempimento contrattuale.

Si costituiva in giudizio la società concessionaria che ammetteva il verificarsi della rottura del cambio senza peraltro ritenersi responsabile di tale difetto. Chiedeva ed otteneva inoltre l'autorizzazione a chiamare in causa il venditore dell'auto alla stessa concessionaria, ritenendolo quindi responsabile del danno e chiedendo di essere manlevata nell'ipotesi di condanna al risarcimento a favore dell'attrice. Si costituiva in giudizio il terzo chiamato eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione formulata nei suoi confronti e nel merito chiedeva il rigetto della domanda di garanzia.

La causa veniva istruita documentalmente e veniva espletata CTU al fine di verificare quali fossero stati i difetti che hanno determinato il malfunzionamento del mezzo, quali le cause di essi e se rientrassero o meno nella garanzia di parte attrice.

Espletata la CTU nel corso del giudizio, il Tribunale di Bologna ritiene, con la sentenza in commento, che della accertata rottura del cambio deve rispondere la società convenuta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del Codice del Consumo. Detta disposizione sancisce la presunzione di preesistenza del difetto di conformità che si presenta entro sei mesi dalla consegna del bene (nel caso in esame luglio 2006 rispetto alla consegna nel marzo 2006).

Quanto alla domanda di manleva della società convenuta nei confronti del terzo chiamato, il Tribunale rileva l'inammissibilità della eccezione preliminare del chiamato di decadenza per tardività della denuncia in quanto tardiva e nel merito dichiara l'infondatezza della domanda di manleva visto che ritiene "priva di appiglio giuridico la tesi della società convenuta secondo la quale l'art. 131 del Codice del Consumo "disciplina il diritto di regresso del venditore finale e che permette quindi il coinvolgimento legittimo di colui che, nella catena distributiva della vendita, è stato il dande causa della società" . Il Tribunale precisa come " per il vero,invece, il diritto di regresso ex art. 131 legittima il venditore ad agire nei confronti del soggetto che all'interno della catena distributiva si pone come responsabile del difetto di conformità per "riavere" quanto corrisposto al consumatore a seguito della suddetta difformità."

Il Tribunale di Bologna, richiamando la dottrina pacifica, ritiene come "la ratio della disposizione in esame consiste, evidentemente, nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riservandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità".

"L'esercizio dell'azione in esame è difatti svincolato dalla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il soggetto che agisce in regresso e quello che risulta il destinatario di tale azione, legittimando il venditore ad agire in regresso verso il proprio dante causa, se inserito nella catena distributiva, oltre che nei confronti degli altri soggetti posti a monte della catena di distribuzione, qualora il difetto sia imputabile ad un'azione od omissione dei citati soggetti.

Il diritto di regresso, pertanto, è subordinato alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore sia la conseguenza di un'azione o di un difetto di produzione imputabile al produttore o ad un altro soggetto della catena distributiva.Il venditore potrà agire nei confronti del produttore o di un altro soggetto della catena distributiva soltanto per i difetti che siano agli stessi imputabili, dovendo lo stesso venditore saltare uno o più anelli della catena distributiva fino ad arrivare al soggetto che ha determinato il danno. Dunque nel caso in cui si sia in presenza di un difetto di fabbricazione, l'azione di regresso dovrà essere esperita solo nei confronti del produttore e non dei successivi rivenditori. L'art. 131 del codice di consumo evidenzia che l'azione in argomento può essere esperita nei confronti del "soggetto o dei soggetti responsabili": di coloro, cioè, cui il difetto di conformità del bene al contratto è imputabile. "

Il Tribunale di Bologna, considerato che è stato ammesso dalla concessionaria, nonché accertato dal CTU, che il vizio lamentato dall'attrice ha riguardato "un difetto di costruzione del veicolo" e preso atto che il terzo chiamato non è certamente il "costruttore" dell'autoveicolo, ha rilevato la completa estraneità del terzo chiamato rispetto all'oggetto della causa. Pertanto ha accolto la domanda dell'attrice rigettando così la domanda di manleva proposta dalla società convenuta nei confronti del venditore dell'auto alla concessionaria.

La sentenza esaminata è interessante e degna di attenzione visto che mancano espliciti precedenti giurisprudenziali sulla ratio dell'art. 131 del Codice del consumo e sull'ambito di applicazione dell'azione di regresso del venditore.




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