-  Redazione P&D  -  04/02/2014

LA NOZIONE DI CONFLITTO ARMATO INTERNO - Gabriella RATTI

Definizione di "conflitto armato interno" e criteri da applicare per valutarne l"esistenza ai fini della protezione sussidiaria: le indicazioni della Corte di Giustizia UE sull"art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/Ce (rimasto invariato nella nuova direttiva qualifiche 2011/95/Ue, in vigore dal 21.12.2013).

Gabriella Ratti – Giudice del Tribunale di Torino

 

 

In data 21 febbraio 2008, il sig. Diakitè, cittadino della Guinea, presentava in Belgio una prima domanda di asilo affermando di essere stato, nel suo Paese di origine, vittima di atti di violenza a causa della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato.

Il Commissaire général negava al richiedente sia il riconoscimento dello status di rifugiato sia il riconoscimento della protezione sussidiaria e tale decisione veniva confermata dalla Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri.

Successivamente, in data 15 luglio 2010, il sig. Diakitè presentava alle autorità belghe una nuova domanda di protezione.

Tale domanda veniva respinta - sia per quanto riguarda lo status di rifugiato, sia per quanto riguarda la protezione sussidiaria - con decisione 22 ottobre 2010 del Commissaire général, decisione poi confermata dalla Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri: in particolare, il rifiuto di riconoscere la protezione sussidiaria veniva motivato con la constatazione che non esisteva in Guinea una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato ai sensi dell"art. 48/4, paragrafo 2, della legge 15 dicembre 1980.

Il diniego veniva impugnato dal sig. Diakitè dinnanzi al Conseil d"Ẻtat, il quale – considerato che ai sensi della sentenza 17 febbraio 2009 della Corte di Giustizia (Elgafaji, C- 465/07) non si poteva escludere che la nozione di "conflitto armato" ai sensi dell"art. 15, lett. C) della direttiva 2004/83/Ce potesse essere interpretata in modo autonomo ed assumere un significato diverso rispetto a quello adottato nella giurisprudenza del Tribunale penale della ex Iugoslavia – decideva di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

se l"art. 15, lett. C) della direttiva 2004/83/Ce deve essere interpretato nel senso che assicuri una protezione unicamente in una situazione di "conflitto armato interno", quale interpretata dal diritto internazione umanitario (DIU) e, in particolare, con riferimento all"art. 3 comune alla quattro Convenzioni di Ginevra;

nell"ipotesi in cui la nozione di "conflitto armato interno" debba essere interpretata in modo autonomo, quali siano i criteri da applicare al fine di valutare l"esistenza di siffatto "conflitto armato interno".

Con la sentenza 30 gennaio 2014, la Corte esclude innanzi tutto che la nozione di "conflitto armato interno" rilevante ai fini della protezione sussidiaria possa essere ricavata dal diritto internazionale umanitario, in quanto il DIU e la direttiva 2004/83/Ce perseguono scopi diversi ed istituiscono meccanismi di protezione chiaramente separati. Infatti, come aveva rilevato l"Avvocato Generale Paolo Mengozzi nelle conclusioni presentante il 18 luglio 2013 ( http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=139689&doclang=IT), il DIU è un diritto di guerra che, in quanto tale, tiene conto oltre che del bisogno di protezione delle vittime del conflitto anche delle esigenze di carattere militare delle parti contrapposte, mentre la protezione sussidiaria è una protezione basata sul principio di non respingimento ed il cui fattore decisivo è l"effettivo bisogno di protezione di protezione internazionale del richiedente.

Di conseguenza – dice la Corte – in assenza di qualunque definizione, all"interno della direttiva, della nozione di conflitto armato interno, la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati: e, nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno "si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra di loro". (Punto 28).

Passando a rispondere al secondo quesito proposto dal Conseil d"Ẻtat, la Corte ricorda in primo luogo che, sebbene a suo tempo la Commissione avesse proposto di ricomprendere nella nozione di danno grave rilevante ai fini dell"art. 15 della Direttiva la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente derivante da conflitto armato e da violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell"uomo, il legislatore dell"Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi di minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ora - dice la Corte al punto 30, richiamando il proprio precedente del 2009 nel caso Elgafaji – l"esistenza di un conflitto armato interno potrà portare al riconoscimento della protezione sussidiaria soltanto nella misura in cui si ritenga "eccezionalmente" che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all"origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente a motivo del fatto il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione (o, se del caso, nella regione in questione), correrebbe, per la sua sola presenza in tali territori, un rischio effettivo di subire la detta minaccia; inoltre, tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.

In questo contesto, precisa la Corte al punto 32, al momento dell"esame della domanda di protezione sussidiaria non è necessario procedere ad una valutazione specifica dell"intensità di questi scontri per determinare - "indipendentemente dalla valutazione del grado di violenza che ne deriva" - se la condizione riguardante l"esistenza di un conflitto armato è soddisfatta. E, prosegue la Corte al punto 34, la constatazione dell"esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o a una durata particolare del conflitto, dal momento che "la loro esistenza" (organizzazione e durata) è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della sentenza, dando così origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un fondato rischio di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita o persona.

La Corte conclude pertanto dichiarando che la lett. C) dell"art. 15 della direttiva 200/83/Ce deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell"applicazione di tale disposizione si deve ammettere l"esistenza di un conflitto armato interno "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro", senza che sia necessario che tale conflitto armato non rientri nelle definizioni di conflitto armato fornite dal DIU e "senza che l"intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".

Con la sentenza in commento, la Corte – coerentemente con lo scopo della direttiva 2004/83/Ce, che è quello di identificare le persone che hanno effettivamente bisogno della protezione internazionale e di offrire loro uno status adeguato - sottolinea che, nell"ipotesi di "conflitto armato interno", come definito nella stessa sentenza, l"unico elemento rilevante ai fini dell"accertamento della protezione risiede nel livello di violenza che ne deriva.

In questo modo la Corte riconduce la valutazione dell"esistenza di danno grave all"unico criterio delle violenza che scaturisce dal conflitto armato e che imperversa nel territorio in questione, così evitando la moltiplicazione dei parametri di definizione di conflitto armato (grado di strutturazione e organizzazione delle forze armate coinvolte, durata degli scontri) e riducendo altresì la possibilità di soluzioni contrastanti.




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