Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  30/06/2022

La legge delega sui contratti pubblici: qualche indicazione per i servizi sociali – l. 78/22

Con la legge 21 giugno 2022, n. 78, il Parlamento ha conferito la delega al Governo per revisionare la materia riguardante i contratti pubblici.

L’art. 1, comma 2, lett. v) contiene l’espressa delega all’Esecutivo per rivedere la disciplina relativa agli affidamenti dei servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quei servizi che contemplano un’alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara devono contenere la previsione di specifiche clausole sociale volte a promuovere la stabilità occupazionale.

Il legislatore delegante ha colto l’importanza, tra gli altri aspetti contemplati dalla legge in parola, di intervenire nel delicato, ma anche “strategico” settore dei servizi sociali e assistenziali.

E’ noto che siamo di fronte ad attività, prestazioni, interventi e progetti caratterizzati da elementi di gratuità ma anche da organizzazioni strutturate, da impegni economici e finanziari affatto marginali, ma anche da impegni e risorse che derivano dagli enti non profit, da servizi che assicurano una continuità nel tempo, ma anche da progetti innovativi e temporanei, che rispondono ad esigenze e condizioni specifiche (si pensi, per tutti, agli interventi in periodo di confinamento derivante dall’emergenza sanitaria).

In quale direzione potrebbe andare il/i decreto legislativo/i che il Governo dovrà adottare in conformità ai criteri direttivi contenuti nella legge delega?

In primis, si può immaginare che la materia possa oggetto di una revisione nella direzione di assoggettare prestazioni e servizi socio-assistenziali alle procedure d’appalto quando esse contemplino un vero, autentico, chiaro e conoscibile rapporto sinallagmatico tra pubblica amministrazione (committente) e soggetti privati, for profit e non profit.

In secondo luogo, allo scopo di favorire l’ingaggio dei soggetti della cooperazione e del terzo settore nell’erogazione dei servizi in argomento, la revisione delle modalità di affidamento potrebbe confermare la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere una “corsia preferenziale” per quelle organizzazioni, appunto, che si differenziano da quelle lucrative.

In terzo luogo, i servizi sociali e socio-assistenziali, sempre nella loro dimensione “competitiva”, potrebbero essere oggetto di procedure innovative, quali i partenariati per l’innovazione ovvero la finanza di progetto, che, se opportunamente disegnati e gestiti, possono invero contribuire a rendere più efficace ed efficiente la risposta delle pubbliche amministrazioni alle nuove esigenze della società contemporanea.

In quarto luogo, si potrebbe ipotizzare di rendere gli affidamenti dei servizi sociali maggiormente rispondenti all’esigenza di farne un veicolo efficace per favore l’integrazione delle persone con disabilità o comunque fragili. Ancora una volta, la revisione proposta potrebbe rafforzare quanto già il Codice degli appalti prevede in quest’ottica.

In ultima analisi, la revisione di cui alla legge delega n. 77 potrebbe avere il pregio di confermare, segnare e rafforzare la linea di demarcazione tra procedure competitive e procedure amministrative di natura cooperativa, quali quelle disciplinate nel Codice del Terzo settore. Nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, in questa prospettiva, la revisione delle procedure d’appalto potrebbe contribuire a rendere chiaro che, quando la pubblica amministrazione non agisce in qualità di committente e, quindi, non svolge l’azione di stazione appaltante, in quanto non intende acquistare una prestazione ovvero un servizio sul mercato degli operatori economici, essa può legittimamente ricorrere alla co-programmazione, alla co-progettazione ovvero all’accreditamento di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore.

Poiché i servizi sociali e socio-assistenziali costituiscono una categoria ampia di servizi e di prestazioni (come anche indicato nelle linee guida elaborate in questi anni da ANAC), la revisione di cui il Governo si deve fare carico ha la responsabilità di individuare quelli “a mercato”, seppure “mitigato” dall’inserimento delle clausole sociali, da quelli riconducibili a logiche sussidiarie e collaborative.




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