-  Santuari Alceste  -  09/10/2013

ISTITUZIONE DI NUOVE SEDI FARMACEUTICHE – Tar Sicilia 1717/13 – Alceste SANTUARI

Il Tar Sicilia, sez. III, con sentenza 26 settembre 2013, n. 1717, ha ribadito la competenza dei comuni a stabilire l"apertura di nuove sedi farmaceutiche nel perimetro del territorio di propria competenza.

Secondo i giudici amministrativi siciliani, in linea generale, sotto il profilo del sindacato di legittimità delle scelte del Comune, "l"individuazione delle farmacie di nuova istituzione, così come la revisione complessiva della pianta organica, costituisce scelta che ricade nell"esercizio della discrezionalità tecnica dell"amministrazione procedente, nell"ottica della migliore realizzazione degli interessi pubblici sottesi, preordinati a garantire accessibilità e fruibilità del servizio ed una conseguente equa distribuzione delle farmacie sul territorio. In quanto tale, simile determinazione pubblicistica, non può che ritenersi soggetta al controllo di legittimità entro i consueti limiti propri del sindacato giurisdizionale sugli atti di discrezionalità tecnica. L"inquadramento dell"atto comunale in esame tra quelli a contenuto programmatorio o pianificatorio, comporta - quale ulteriore conseguenza - che il medesimo, essendo connotato da ampia discrezionalità, può essere censurato, sotto il profilo contenutistico, soltanto per evidente e grave irragionevolezza."

 

In questo senso, dunque, l"art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con l. n. 27 del 2012, deve essere interpretato quale misura normativa individuata dal legislatore per assicurare una più efficace risposta ai bisogni di servizi sanitari sul territorio. Si ricorda, infatti, che l"art. 11 in parola recita: "Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: […]. "Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. […]Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica. […]" Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. […] Le regioni […] entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti […]".

Riconoscono, conseguentemente, i giudici amministrativi che la finalità perseguita dalle disposizioni sopra richiamate "è, fondamentalmente, quella di garantire una più capillare presenza di farmacie, un"assistenza farmaceutica adeguata alle esigenze della popolazione, nonché di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".

 

Il comune ha inteso intervenire per garantire un"equilibrata distribuzione del servizio in una zona che "proprio per le notorie caratteristiche socio-morfologiche ed avuto riguardo alle strutture di interesse pubblico che gravitano nella zona" necessitava di un rafforzamento del servizio.

Preme evidenziare che, nel caso di specie, a giudizio del Tar Sicilia, la presenza di altre sedi farmaceutiche nelle vicinanze di quella di nuova apertura non costituisce un impedimento alla scelta discrezionale del Comune. Infatti, osservano i giudici "lo stato dei luoghi[…]e la distanza tra i predetti siti escludevano che la fruizione del servizio potesse essere ritenuta dal Comune talmente agevole da escludere l"esigenza di una nuova sede farmaceutica" in quella determinata zona e via.

 

Una volta poi che il Comune abbia acquisito il parere obbligatorio (non vincolante) dell"azienda sanitaria competente territorialmente e dell"Ordine dei farmacisti, l"ente locale può legittimamente procedere all"individuazione, in ragione del nuovo rapporto abitanti – farmacie, che riguarda l"intero comune e non singole micro-aree zonali all"interno del comune, di nuove sedi farmaceutiche.

 

In definitiva, ai sensi del d.l. n. 1 del 2012, "la determinazione del Comune deve essere guardata in controluce con la finalità della nuova disciplina, la quale guarda alla garanzia di una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché all"esigenza di garantire l'accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate."

 

I giudici amministrativi concludono richiamando una importante circostanza: "La logica del legislatore è la medesima di quella teorizzata in sede comunitaria e che muove, in linea generale, il principio di pianificazione dei servizi sanitari (compresi quelli farmaceutici), ossia la strumentalità delle scelte ad un"assistenza adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio."

 

Ancora una volta il diritto alla salute risulta prevalente rispetto ad altri contenuti.




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