-  Redazione P&D  -  20/01/2017

Istanza di rimborso IVA: presentazione successiva del modello VR - Bologna, sentenza n. 136/17

Istanza rimborso IVA – compilazione quadro RX4 - mancata compilazione modello VR – possibilità successiva presentazione modello – mero rispetto termine prescrizionale ordinario ex art. 2946 c.c. – non necessità rispetto termine biennale ex art. 21 comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

Artt. 38 bis DPR n. 633/1972; 21 comma 2 D.Lgs. n. 546/1992; 2946 c.c.

In tema d"IVA, ai fini del rimborso dell"eccedenza d"imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR, che costituisce, ai sensi dell"art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l"esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro RX4, la presentazione del modello VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall"art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all"art. 2946 c.c.




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