-  Gobbi Cristiano  -  12/05/2013

INUTILIZZABILI NEL PROCESSO I DOCUMENTI RIFIUTATI ALL'AGENZIA ENTRATE - Cass. 10448/13 - Cristiano GOBBI

L'Autore, il Collega GOBBI, master in diritto tributario, prospetta ai visitatori di P&D un'interessante problematica assai diffusa nella prassi delle Commissioni Tributarie: quella del destino dei documenti che il ricorrente ha rifiutato di esibire all'Ufficio.

Il S.C. delinea un'ipotesi di decadenza dal potere di produrli in giudizio.

La Sezione Sesta, in tema di accertamento IVA, ribadisce tale orientamento con la recente pronuncia del 6 maggio 2013.

Del medesimo Autore ricordiamo di consultare il recente contributo sull'invalidità dell'atto tributario, pubblicato su queste colonne in data 9 aprile 2013, fruibile cliccando sulla fotina di Cristiano. Buona lettura! (Paolo M. Storani)

"I DOCUMENTI RIFIUTATI ALL'AGENZIA ENTRATE NON POSSONO ESSERE USATI NEL PROCESSO" - Cass. 10448/2013 – Cristiano GOBBI

 

La Suprema Corte ritorna, esaminando una fattispecie avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, ad affrontare l'esatto significato da attribuirsi all'art. 52, 5° co., del dpr 633/1972 laddove esso stabilisce che "I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa".

La sezione sesta, anche nel caso di specie, ribadisce l'invalso orientamento.

In effetti la norma ha dato luogo ad un contenzioso circa l'esatta latitudine da attribuirsi alla circonlocuzione "I libri, registri (…) di cui si è rifiutata l'esibizione" dividendosi gli interpreti circa la necessaria volontarietà o meno della omissione,

In effetti la norma fa propendere per ritenere ricadente nel fuoco della norma quei contegni contraddistinti da un atteggiamento doloso del contribuente. Anche l'ultimo alinea infatti prevede che la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture è equiparata, quoad effectum, al rifiuto. Come del resto si configura la sottrazione di essi alla ispezione.

Quid iuris nel caso l'omissione sia dovuta a mera colposa ignoranza dell'esistenza o della collocazione del documento?

La sesta sezione non ha dubbi: l'errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative o ad altre cause), conduce alla decadenza dalla facoltà di produzione documentale.

Successivamente sia nella fase amministrativa pre-contenziosa che in quella propriamente processuale il contribuente (o il ricorrente) non potrà più depositare i documenti già richiesti.

La pronuncia è conforme ai principi affermati dalla stessa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 21768 del 14/10/2009) secondo cui, in tema di accertamento dell'I.V.A., il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dal quinto comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto.

La posizione non teme censure.

Interessata della questione, la Corte costituzionale, ha negato qualsiasi violazione del principio della capacità contributiva, che in astratto effettivamente si pone posto che la decadenza dalla facoltà di produrre documenti in giudizio impedisce l'accertamento della effettiva situazione patrimoniale del contribuente.

Secondo la Corte costituzionale invece si deve escludere qualsiasi vizio di costituzionalità della norma in riferimento all'articolo 53, comma 1, della Costituzione, essendo infatti che "la preclusione prevista dalla norma censurata, risolvendosi in un divieto di allegazione in giudizio dei dati e dei documenti non forniti dal contribuente in risposta all'invito dell'amministrazione finanziaria, opera sul piano esclusivamente processuale ed è perciò inidonea a menomare il principio di capacità contributiva".




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