-  Mazzon Riccardo  -  02/10/2015

INDEROGABILI DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI: STRADE PUBBLICHE E DEROGHE AL DM 1444/68 - Riccardo MAZZON

 

assimilazione delle strade private ad uso pubblico alla strade pubbliche nell"applicazione dell"articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

le deroghe consentite dall"articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968

i gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche

Nell"applicazione dell"articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, alle strade pubbliche vanno assimilate le strade private ad uso pubblico (cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto):

"le strade private solo se gravate da servitù di uso pubblico sono assimilate alle strade pubbliche per la disciplina delle distanze, come si evince dall'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che pur riferendosi alle distanze tra fabbricati tra cui sono interposte strade destinate al traffico dei veicoli - escludendone espressamente le strade a fondo cieco - detta un criterio applicabile anche alle distanze dei fabbricati dal ciglio stradale" T.A.R. Veneto 24.10.80, n. 797, FA, 1981, I, 386.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati

"la normativa dettata dall'art. 9 comma 1 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, laddove prescrive per gli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A la distanza minima assoluta di dieci metri tra le pareti di edifici antistanti, è tassativa ed inderogabile, con l'unica eccezione di edifici ricompresi in un piano particolareggiato" T.A.R. Liguria Genova 12.2.04, n. 145, TAR, 2004, 392;

o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche:

"l'art. 9 comma ultimo d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che consente una deroga alle distanze previste dai precedenti commi per gli edifici facenti parte di una lottizzazione convenzionata, può trovare applicazione solo relativamente alle distanze tra costruzioni entrambe facenti parte della lottizzazione" T.A.R. Liguria Genova 14.1.05, n. 38, TAR, 2005, 1 53.




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