-  Scozzafava Guendalina  -  22/07/2015

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - Professional - Guendalina SCOZZAFAVA

Come chiedere l'indennità di accompagnamento ?

 

 

CASO – i famigliari del signor Mario, le cui condizioni di salute sono compromesse da una patologia degenerativa quale l'Alzheimer e da un'età avanzata che di fatto limitano il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita, vogliono richiedere per il loro congiunto l'indennità di accompagnamento

 

DISCIPLINA – l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta agli invalidi civili che per malattie fisiche o psichiche siano impossibilitati a svolgere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore che gli garantisca assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento, a differenza degli altri benefici economici erogati a favore degli invalidi, non ha limiti anagrafici e reddituali, ma si basa esclusivamente sul riconoscimento di una condizione sanitaria di particolare gravità.

Per l'anno 2015 l'indennità di accompagnamento ammonta ad € 508,00 mensili per 12 mensilità.

 

COME FARE - l'iter da seguire per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è lo stesso dell'invalidità civile per cui l'interessato, o un famigliare in suo nome e conto, deve recarsi presso il proprio medico di medicina generale il quale, valutata la condizione sanitaria, avvierà on line l'istanza di riconoscimento all'Inps territorialmente competente e rilascerà all'interessato una copia dell'istanza trasmessa.

Tale copia dovrà essere consegnata – entro 30 giorni – dall'interessato ( o suo famigliare) ad un CAF/patronato, oppure sarà necessario terminare autonomamente on line direttamente dal sito dell'Inps la procedura di inoltro.

L'interessato verrà convocato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a visita medica dinnanzi alla commissione territorialmente competente (composta da medici e un operatore sociale) la quale analizzata la documentazione medica presentata, redigerà il verbale di invalidità civile nel quale sarà indicata la percentuale di invalidità civile riconosciuta e l'eventuale indennità di accompagnamento. Il verbale finale verrà inviato presso il domicilio dell'interessato. Una volta ricevuto il verbale è sempre consigliato rivolgersi all'assistente sociale del proprio comune di residenza per un orientamento sui possibili benefici godibili.

 

----------------------------------APPROFONDIMENTI----------------------------------

 

Legge 11/02/1980, n. 18 Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Legge 21/11/1988, n.508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti

L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. 6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

 

 




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