-  Menin Alessandro  -  25/02/2016

INCIDENTE AL CENTRO COMMERCIALE? NON SI APPLICA L'ART. 2051 CC - Trib. Chieti 2.2.2016 n. 62 – Alessandro MENIN

La complessità strutturale e l'estensione di un centro commerciale non consentono una continua ed efficace attività di vigilanza e di controllo, da cui deriva la inapplicabilità della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 cc. in caso di incidente ad un cliente.

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Interessante decisione del Tribunale abruzzese, emessa a seguito di un sinistro avvenuto all'interno di un centro commerciale.

Eccone la massima:

"La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica al proprietario-custode ogni qual volta sul bene, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto e di intervento su di essa (Cass. civ. sez. II nr. 13881/10). Nei centri commerciali di grandi dimensioni l'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi sono figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte del responsabile, conseguendone l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.: dovrà applicarsi la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della anomalia del bene, fatto di per sé idoneo a configurare il comportamento colposo del proprietario-custode, su cui ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. sez. III nr. 15384/06, 5445/06 e 3651/06)."

Solo apparentemente la sentenza in questione si discosta dalle numerosissime decisioni precedenti relative a sinistri avvenuti in ipotesi simili ove è stata, direi costantemente, riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 del proprietario.

Se si leggono queste ultime, infatti, esse hanno avuto sempre ad oggetto fatti accaduti all'interno di negozi o supermercati (tra le più recenti, Cass. 2 settembre 2013, n. 20055; Tribunale di Brindisi 23 maggio 2014, n. 900 ; Tribunale Trento 1 agosto 2012, n. 726 ; Tribunale Roma, sez. XII, 25 giugno 2012, n. 13162), locali, dunque, relativamente ampi e delimitati.

Il centro commerciale, per sua natura, invece, ricomprende nei propri spazi tanto gli esercizi commerciali che molti altri ambienti comuni. E', quindi, una entità più grande, a volte di dimensioni notevoli, i cui "muri" solitamente appartengono ad una società, ma la cui gestione, usualmente, avviene attraverso un consorzio di servizi, all'interno del quale, appunto, si aggregano i diversi punti vendita.

Per fare un esempio calzante, si pensi che il centro commerciale "Porta di Roma" (organizzato in società consortile a responsabilità limitata) si estende per 150 mila metri quadri, su quattro piani, e comprende oltre 220 negozi.

Ritengo che sia questa differenza strutturale alla base del ragionamento giuridico che ha portato il magistrato a non applicare le disposizioni dell'art. 2051 cc, ma le regole generali del neminen laedere; evidente, infatti, come sia notevolmente più difficile la concreta e materiale custodia di tutti gli spazi che compongono un centro commerciale, rispetto ad un singolo negozio ancorché di dimensioni considerevoli, ed il conseguente immediato intervento per rimediare a possibili situazioni di pericolo (magari evidenti e percepibili dall'utente con una diligenza ordinaria).

La decisione del Tribunale di Chieti appare, perciò, condivisibile.

E' esperienza comune, infatti, come la conformazione di un centro commerciale sia complessa, strutturalmente eterogenea ed ampia. Si pensi non solo ai vari ampi passaggi che uniscono le diverse porzioni del centro, ma anche ai locali adibiti a sosta e rilassamento dei clienti, ai molteplici ascensori e scale, ai plurimi servizi igienici, alle aree attrezzate a gioco ed altro ancora. Tale varietà, unita all'estensione fisica, non consentono una continua ed efficace attività di vigilanza e di controllo, da cui deriva la inapplicabilità della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 cc.

Per completezza, v'è da segnalare la decisione di segno avverso del Tribunale di Trento che ritiene, comunque, applicabili anche al Centro Commerciale le disposizioni di cui all'art. 2051 cc (Trib. Trento 9 giugno 2014 - B.A. c. Centro Commerciale Le Valli Società Consortile a r.l. e altri).




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