-  Comand Carol  -  17/04/2013

IN TEMA DI RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - Cass. Pen. Sez. I n. 15665/13 - Carol COMAND

La Corte di cassazione, adita a mezzo di ricorso volto a contestare la decisione del magistrato di sorveglianza in merito all'applicazione di remissione di debito -art. 6 D.p.r. 115/02- a seguito delle determinazioni della corte d'appello -che disponevano con sentenza anche in ordine alle spese di giudizio in capo al terzo interessato dalla misura di prevenzione-, ha ribadito che tale istituto riguarda solamente le spese del processo penale e che tale non debba intendersi il procedimento di prevenzione, del quale si tratta, peraltro, nell'art. 204 d.p.r..

La Corte ha inoltre ribadito che, la riformulazione della norma, 56 O.P., nel nuovo art. 6 del d.p.r., dove il termine di condannato è stato sostituito con quello di interessato, non possa che considerare, quale beneficiario della norma, il solo condannato nel processo penale.

Nulla toglie che, un'eventuale errata pronuncia sulle spese processuali che si riveli meramente consequenziale ed accessoria rispetto al contenuto intrinseco della condanna, possa essere modificata attraverso i mezzi previsti dall'ordinamento fra i quali, ove esperibili, quelli relativi alla correzione dell'errore materiale.

 

Il testo della sentenza è attualmente consultabile presso il sito della Corte di cassazione.




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