-  Redazione P&D  -  10/01/2014

IN TEMA DI RIPARTO DI COMPETENZE TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE MINORILE - Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11.12.2013

 

La Legge 219/12 – riscrivendo l"art. 38 disp.att. c.c. – ha istituito, in capo al Tribunale ordinario, una competenza cd. per attrazione nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario. In altri termini, anche il Tribunale Ordinario può applicare l"art. 333 c.c. se è pendente un procedimento di separazione o divorzio. La novella legislativa, sul punto, non ha portata innovativa: recepisce e conferma una lettura dell"art. 333 c.c. che si era già affermata nella giurisprudenza di Cassazione. Ciò vuol dire che, sia prima della legge 219/12 sia certamente ora, il giudice ordinario può emettere le statuizioni ex art. 333 c.c.

E' rimasta comunque immutata la esclusiva competenza del Tribunale minorile per le pronunce ex art. 330 c.c.; pronunce che il tribunale ordinario non potrebbe dunque emettere nemmeno se pendente un giudizio di separazione o divorzio. Quanto è confermato dallo sfoglio dei lavori parlamentari, dalla lettera dell"attuale art. 38 disp. att. c.c., e da un approccio sistematico alla questione che vede, al centro dell"azione ex art. 330 c.c., il pubblico ministero minorile, organo estraneo all"apparato giudiziario del tribunale ordinario.

In allegato la sentenza del Tribunale di Milano, sez. IX, 4-11 dicembre 2013 sul punto.

 

 




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