-  Tarantino Gianluca  -  04/09/2012

ILLICEITA' DEL BILANCIO PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE - Cass. 5250/2012 - Gianluca TARANTINO

La certezza di una divaricazione, pur non quantificata con precisione, tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio offre invece contezza è sufficiente per l'accertamento della illiceità del bilancio stesso, e quindi della nullità della delibera assembleare che lo ha approvato.

Così la Cassazione si è pronunciata, con la sentenza in commento - Cass. 2 aprile 2012, n. 5250, I° Sezione, Pres. Planteda, Rel. Scaldaferri, sulla dibattuta questione dei vizi del bilancio.

In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato, confermando la elaborazione delineata dalla Corte di Appello, che il notevole divario tra i margini di ricavo dalla vendita dei pezzi di ricambio e dell'abbigliamento, illustrato nel bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2000 della società ricorrente, rispetto a quelli dei due esercizi precedenti e del successivo, non possa trovare giustificazione nelle sole difficoltà derivanti dalla politica commerciale praticata dall'unico fornitore della società stessa. Ciò sia sulla base di quanto esposto nella consulenza d'ufficio, sia tenendo conto della circostanza che il rapporto con il suddetto fornitore unico preesisteva all'esercizio 2000 ed è proseguito sino all'agosto 2001, concludendo, quindi, che le problematiche relative a tale rapporto non sono collegabili al solo periodo cui il bilancio dell'esercizio 2000 si riferisce. 

In termini analoghi, Cass. civ., sez. un., 21-02-2000, n. 27, anche citata nel testo, per la quale il bilancio di esercizio di una società che vìoli i principi di chiarezza e verità stabiliti dall'art. 2423 c.c. (anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.leg. 9 aprile 1991 n. 127) è illecito ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando le violazioni della normativa in materia determinino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film