-  Converso Rosaria  -  25/07/2012

IL RISCHIO REALE DELL'INVESTIMENTO: MI INFORMI - Cass. Civ., I Sez., 11412/12 - Rosaria CONVERSO

Con la sentenza n. 11412 del 6 luglio 2012, la I Sezione Civile della Suprema Corte ha confermato l'orientamento dominante in ordine alla responsabilità degli intermediari finanziari per violazione degli obblgi informativi nei confronti del cliente.

I Giudici ritengono, infatti, che l'informativa resa all'investitore debba essere adeguata al tipo di investimento, a nulla rilevando mere clausole di stile inserirte nei contratti, il più delle volte prestampati, fatti siglare al soggetto in questione, che non dimostra di aderire consapevolmente in ordine ai reali rischi dell'investimento.

In tema di contratti finanziari, pertanto, ritiene la Corte, una dichiarazione del cliente, alla quale non possa evincesi la consapevolezza del probabile pregiudizio economico connesso al risultato finanziario dell'investimento e, di conseguenza, attestante, esclusivamente, che la sottoscrizione dell'ordine può essere stata preceduta da un'informazione relativa alla tipologia del prodotto finanziario ed al rischio ad esso generalmente riconducibile, non è di per sé sufficiente ad assolvere l"obbligo informativo posto a carico degli operatori finanziari.

Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, entro questi limiti nessun contenuto confessorio può riconoscersi ad una dichiarazione ricognitiva di una scansione necessaria, antecedente al contratto, predisposta in ottemperanza formale ad obblighi posti dalla legge a carico dell'intermediario.

Alla luce dei disposti sistematici, pertanto, una dichiarazione del tenore di quella evidenziata, inserita nei singoli ordini di acquisto, è assolutamente inadatta ad assolvere i più specifici e particolari oneri informativi - posti a carico dell'intermediario, giusta D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e Reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 29.

In particolare, il D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, stabilisce, nel comma 1, lett. b) che gli intermediari devono acquisire le informazioni necessarie ai clienti e operare in modo che essi siano sempre informati. Nell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 si precisa meglio il contenuto di tale obbligo contrattuale, posto a carico dell'intermediario, e si afferma che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione (dei portafogli individuali) se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, i rischi e la implicazione della specifica operazione o servizio la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevolmente scelte d'investimento o disinvestimento.

Nel caso di specie, sottoposto all"attenzione della Suprema Corte, i Giudici ritengono che, per poter attribuire alla dichiarazione rilasciata dal cliente/investitore un'efficacia realmente confessoria, sarebbe stato necessario dimostrare che, nell'adempimento dello specifico obbligo informativo contrattuale, l'intermediario avesse illustrato, in concreto, le condizioni economico-finanziarie del "gruppo" dal quale provenivano le obbligazioni acquistate e l'effettivo potenziale di redditività e di rischio ad esse correlato. Peraltro, attesa la presumibile riconducibilità di un acquisto di tal genere nella categoria delle operazioni non adeguate, regolate dall'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, sarebbe stato necessario uno specifico ordine scritto o la registrazione telefonica di esso.

L'adempimento di un obbligo informativo, in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico, quale quello dell'intermediazione finanziaria (o nelle prestazioni medico-sanitarie), non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale e modulare, essendo necessaria l'allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta.

Le S.U. della Corte di Cassazione (S.U. n. 26724 del 2007) si erano già espresse sull"argomento, precisando che, in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente, riguardante le singole operazioni d'investimento e disinvestimento attuate in esecuzione del contratto quadro, può dar luogo a responsabilità contrattuale e condurre alla risoluzione del contratto. È sufficiente, a tal fine, che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento.

L'intermediario ha, di contro, l'onere di provare di aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta (si cfr. Cass. Civ., sentenza n. 22147 del 2010).




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