-  Claudia Carioti  -  09/05/2017

Il perseguimento del miglior interesse del minore nella sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2017. – Claudia Carioti

Con sentenza in data 12 aprile 2017 n. 76 la Corte Costituzionale ha dichiarato l"illegittimità costituzionale dell"art. 47 quinquies, comma I-bis, L. n. 354 del 1975 (Norme sull"ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte nella quale era precluso, alle madri condannate per i reati di cui all"art. 4 bis della medesima legge, l"accesso alle modalità di espiazione di pene agevolate.

La disposizione censurata prevedeva che, «salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell"articolo 4-bis», l"espiazione di un terzo della pena, o di almeno quindici anni in caso di condanna all"ergastolo, potesse avvenire presso un istituto a custodia attenuata per madri detenute ovvero, qualora non sussistesse un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all"assistenza dei figli; la pena poteva essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite, nel caso d"impossibilità di scontarla pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Bari rimettente, la preclusione all"accesso a tali modalità agevolate di espiazione della pena per le madri condannate per taluno dei delitti indicati nell"art. 4-bis L. n. 354 del 1975 era in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Carta Costituzionale in quanto ispirata dalla volontà di far prevalere la pretesa punitiva statale rispetto alle esigenze di tutela della maternità e del minore: sarebbe, infatti, stata vanificata la ratio sottesa alla normativa in tema di detenzione domiciliare speciale volta a salvaguardare il rapporto di convivenza tra madri e figli in tenera età.

I Giudici delle leggi, nel dichiarare fondata la questione, hanno affermato che l"istituto della detenzione domiciliare speciale di cui all"art. 47 quinquies L. n. 354 del 1975, come introdotto dall"art. 3, comma I, L. 8 marzo 2001 n. 40, ha ampliato la possibilità, in favore di madri condannati a pena detentiva, di scontare la pena, sin dall"inizio, con modalità esecutive alternative alla detenzione in carcere, così da tutelare il loro rapporto con i figli minori, evitando il fenomeno della c.d. "carcerizzazione degli infanti".

Ha, peraltro, osservato la Corte che «l"elevato rango dell"interesse del minore a fruire in modo continuativo dell"affetto e delle cure materne, tuttavia, non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena».

Se, per un verso, il legislatore può stabilire «regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela», per un altro, questi non può ricorrere a presunzioni di tipo assoluto in quanto «non si è più in presenza di un bilanciamento tra principi, che si traduce nella determinazione di una ragionevole regola legale: si è al cospetto dell"introduzione di un automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta il totale sacrificio dell"interesse del minore».

L"automatismo previsto ex Lege, nel precludere al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento nel caso concreto, viola l"interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più «normale» possibile con la madre e, di conseguenza, contrasta con l"art. 31, comma II, Cost.

La Corte Costituzionale, nel salvaguardare le esigenze educative ed affettive del minore, ha confermato la propria giurisprudenza consolidata (ex plurimis, sentenze n. 17 del 2017; n. 239 del 2014; n. 7 del 2013; n. 31 del 2012) nella quale ha inteso perseguire l"interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, ancorché detenuti, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ravvisando non soltanto la violazione del principio di ragionevolezza e del dovere di protezione della maternità, dell"infanzia e della gioventù, ma anche degli impegni internazionali, ex art. 117, comma I, Cost., assunti dall"Italia per la protezione dei minori, ove vengono in considerazione le previsioni di cui all"art. 3, par. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, di cui all"art. 6 della Convenzione europea sull"esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata in data 25 gennaio 1996 e di cui all"art. 24, comma par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000. (Per approfondimenti sul tema si segnala, CARIOTI Claudia, La protezione della persona fragile nell'"ordinamento penale, KEY Editore, 2017, pag. 17 e seguenti.)

Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente alle parole: «salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell"articolo 4-bis».

 




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