-  Redazione P&D  -  29/12/2010

IL PATROCINIO GRATUITO NELLA LEGISLAZIONE FRANCESE - Annamaria TORRACA

I processi comportano delle spese che variano secondo la natura e la complessità del processo stesso nonché la procedura e la giurisdizione competente per giudicare la causa.
Si distinguono tre categorie di spese:
- gli onorari dell’avvocato (les honoraires de l’avocat) non sono sottoposti a tariffe e quindi sono liberamente fissati tra l’avvocato ed il suo cliente che,in principio, sono a carico di quest’ultimo a meno che non vi sia il beneficio dell’aiuto giurisdizionale.
- le spese (les dèpens) enumerate dall’art. 695 del nuovo codice di procedura civile, che comprendono principalmente :
a) gli emolumenti di rappresentanza dovuti agli avvocati e se del caso ai procuratori legali (Corte d’appello)che sono distinti dagli onorari;
b) le spese di procedura dovute agli ufficiali giudiziari;
c) le spese di consulenza giudiziaria e d’inchiesta;
d) le indennità per eventuali testimoni sottoposte a tariffa;
e) i diritti di arringa;
f) gli esborsi: questi sono le spese che corrispondono alle spese tariffate anticipate dai professionisti per le necessità del processo. Le spese sono a carico della parte soccombente. Questo principio è stabilito dall’art. 696 del nuovo codice di procedura civile. Nemmeno il giudice può , a seguito di una decisione motivata, mettere la totalità od una parte delle spese a carico dell’altra parte; in quest’ultimo caso egli effettua una ripartizione delle spese.
g) le altre spese (les autres frais), sostenute a seguito dell’istanza dalle persone parti del processo: queste sono in principio a loro carico salvo che il giudice non decida diversamente; tale potere del giudice può esercitarsi in materia penale come in materia civile. Il giudice tiene conto dell’equità o della situazione economica della parte condannata.Egli può , d’ufficio, dire che non si dia luogo a tale condanna.
In materia penale, lo Stato prende in carico le spese di giustizia.Le persone condannate devono versare un diritto fisso di procedura il cui ammontare dipende dall’infrazione. 

CONCETTO DI GRATUITO PATROCINIO - BREVE EXCURSUS STORICO

Patrocinio gratuito è il beneficio in virtù del quale una parte può avvalersi dell’assistenza gratuita di un difensore in giudizio ed è esonerata dall’onere di anticipare le spese occorrenti per il compimento degli atti processuali.
I sistemi di gratuito patrocinio trovano fondamento nel principio di eguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale dei cittadini di fronte alla legge: tutti devono essere in grado di poter fare valere in giudizio i propri diritti, e deve essere impedito che la disuguaglianza delle condizioni economiche possa ostacolare al non abbiente l’esercizio del diritto.
Condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio sono l’insufficienza dei mezzi necessari per sopperire alle spese della lite e, per i giudizi civili, la probabilità dell’esito favorevole della causa, da valutarsi al momento della concessione del beneficio.
Si parla, quindi, di assistenza giudiziale ai non abbienti. Da cosa nasce? Va, innanzitutto, evidenziato che, principio fondamentale dello Stato di Diritto è l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Su che cosa si basava il concetto di gratuito patrocinio? Sulla “caritas” e sul diritto alla difesa.
Nell’excursus dell’istituto sull’assistenza legale e giudiziaria al non abbiente, si assiste ad una evoluzione nella storia che assurge ad un gradino di qualità con la Rivoluzione Francese.
La Rivoluzione francese, infatti, ha affrontato il problema del gratuito patrocinio basando l’idea sulla eguaglianza dei cittadini. Tale concetto più giuridico si affianca all’idea del dovere di aiutare il povero nella difesa giudiziale dei suoi diritti ispirata dai principi di amore cristiano.
La Rivoluzione francese, con la dichiarazione dei diritti dell’uomo, doveva fornire anche i nuovi fondamenti su cui basare il gratuito patrocinio.
Assistiamo, in primis, alla abolizione della professione di avvocato, decretata con la legge 11 settembre 1790 che istituiva i “defenseurs officieux”.
Tale sistema però non funzionò poiché l’avvocato è un “individualista”! Tant’è che con il decreto del 27 ventoso dell’anno VIII fu ristabilita la professione di avvocato istituendo una camera di disciplina (l’attuale “ barreau” ) ove l’incaricato ad esaminare l’affare doveva farne relazione scritta al presidente che avrebbe deciso se instaurare o meno la lite.
Tale relazione doveva verificare l’esistenza delle due circostanze poste a base della concessione del gratuito patrocinio e cioè il “fumus boni iuris” ovvero la fondatezza delle ragioni per colui che voleva intentare la lite e lo stato di povertà dello stesso.
Inoltre, l’assistenza giudiziale per il non abbiente veniva completata con l’esonerarlo anche dal pagamento delle tasse sugli atti giudiziari.
Tali principi influirono su tutte le legislazioni europee che, abbandonando il sistema fino ad allora seguito dell’avvocato dei poveri, funzionario stipendiato dallo Stato, adottarono a seconda delle proprie vicende storiche e politiche e secondo le proprie evoluzioni giuridiche, il sistema francese.
Si assiste come il gratuito patrocinio venga riconosciuto dai legislatori prima in campo penale e, poi, in campo civile; ciò in quanto nel processo penale sono minacciati i diritti fondamentali dell’uomo, la vita, la libertà, la reputazione garantiti in tutte le Costituzioni civili.
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