-  Redazione P&D  -  08/06/2010

IL DECRETO INGIUNTIVO NEI CASI DI MATERIA LABURISTICA, AGRARIA, DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E SOCIETARIA - RM

E' stato deciso che il decreto ingiuntivo erroneamente emesso dal tribunale in funzione di giudice del lavoro, anziché in sede ordinaria, non è inesistente, né nullo, perché la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di costituzione del giudice, né una questione di competenza, ma di semplice diversità di rito:
“...il decreto ingiuntivo erroneamente emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro, anziché in sede ordinaria, non è inesistente, nè nullo, perché la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di costituzione del giudice, nè una questione di competenza, ma di semplice diversità di rito. Di conseguenza detto errore può essere dedotto come motivo di impugnazione solo ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per aver inciso sulla determinazione della competenza in senso proprio o sul contraddittorio o sui diritti della difesa.....”.
Cassazione civile , sez. lav., 13 aprile 1995, n. 4233 Mancini c. Enpals Giust. civ. Mass. 1995, 828
Analoghe problematiche, il cui sviluppo è gioco forza da rinviare alle pubblicazioni specializzate in materia, possono svilupparsi in relazione alla normativa prevista dalla legge n. 320 del 1963:
“....nel caso di credito il cui accertamento in via ordinaria sia riservato alla cognizione della sezione specializzata agraria, competente a pronunziarsi sull'istanza per decreto ingiuntivo è il presidente di quest'ultima (il magistrato, cioè, che, ex art. 2 della legge n. 320 del 1963, è assegnato annualmente a tale sezione sulla base delle norme sull'ordinamento giudiziario, con funzioni di presidente). Ne consegue che, nel vigore dell'art. 47 del r.d. n. 12 del 1941 (ed anteriormente alle modifiche introdotte, con decorrenza 2 giugno 1999, dall'art. 12 del d.lg. n. 51 del 1998), essendo al presidente del tribunale ordinario consentito "di presiedere qualsiasi altra sezione", la circostanza che il decreto "de quo" sia stato emesso dal detto organo giudiziario, anziché dal presidente della sezione specializzata, non è, "ipso facto", causa di nullità del provvedimento: ma ciò non significa anche che, comunque, l'ingiunzione sia stata emessa "dal giudice competente" a norma dell'art. 637 c.p.c., poiché, a tal fine, occorre verificare sia se l'istanza era diretta al presidente della sezione specializzata ovvero al presidente del tribunale, sia se il magistrato che ha adottato il provvedimento lo abbia emesso nella qualità di presidente della sezione specializzata (sia pur nell'esercizio legittimo della facoltà sostitutiva riconosciuta dalla legge) ovvero, piuttosto, da presidente del tribunale, caso, quest'ultimo, in cui, in sede di opposizione, il tribunale investito del merito non può che dichiarare (come nella specie) la nullità del provvedimento perché proveniente da giudice incompetente......”.
Cassazione civile , sez. III, 05 agosto 2004, n. 15022 Fall. Di Ruggiero c. Morese Giust. civ. Mass. 2004, 7-8
In argomento, si veda però anche la, pur datata, seguente pronuncia:
“...la competenza, a norma dell'art. 637 c.p.c., ad emettere l'ingiunzione di pagamento di crediti nascenti da rapporti agrari, la cui cognizione rientra, ai sensi dell'art. 26 della l. 11 febbraio 1971 n. 11, nella competenza della sezione specializzata agraria del tribunale, spetta anche al Presidente dello stesso tribunale e non esclusivamente al Presidente della sezione specializzata agraria, atteso che questa sezione è organo del Tribunale ordinario al quale il primo è preposto....”.
Cassazione civile, sez. III, 01 marzo 1994, n. 2022 Soc. agr. La Brasiliana c. Sicilflor Giust. civ. Mass. 1994, 232 (s.m.)
Ancora, analogo rinvio conviene effettuare in relazione al d.lg. 27 giugno 2003, n. 168, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003 e pubblicato sulla G.U. n. 159 dell'11 luglio 2003, n. 159, recante istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.
Il decreto legislativo richiamato attribuisce la competenza in materia di controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale: non è seriamente dubitabile che le norme in esame abbiano per effetto di attribuire alle citate sezioni specializzate dei tribunali e delle corti una vera e propria competenza in senso tecnico processuale, quale criterio di riparto della giurisdizione mediante attribuzione di categorie e gruppi di controversie a organi dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Per la verità, il problema si pone, in quest'ambito, in ottica ancor più complessa, atteso che il decreto legislativo de quo considera tanto un profilo di attribuzione di competenza per materia, al suo articolo 3, quanto un profilo di attribuzione della competenza per territorio, al suo articolo 4: trattandosi di individuare la competenza territoriale rispetto a dodici sezioni specializzate (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma Torino,Trieste,Venezia), l'effetto, per quanto concerne la terrritorialità, è quello di un sostanziale accorpamento di territori (ad esempio, alle sezioni specializzate di Bari dei territori delle Corti di Bari, Lecce, Potenza e della sezione distaccata di Taranto; alle sezioni specializzate di Bologna dei territori delle Corti di Bologna e Ancona; e così via).
Per quanto concerne l'eventuale violazione dei criteri di competenza per materia (che avviene in tutte le ipotesi in cui una controversia devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate venga proposta dinanzi ad un giudice diverso), la soluzione è da ritenersi diversa, a seconda che la proposizione della causa avvenga o meno dinanzi al tribunale ordinario presso cui è istituita la sezione specializzata.
Nella prima ipotesi, infatti, non parrebbe necessario che il giudice adito, con sentenza, dichiarasse la propria incompetenza per materia, declinando la competenza in favore delle sezioni specializzate; sembrerebbe, viceversa, sufficiente che questi si limitasse a trasmettere gli atti al presidente della sezione specializzata, costituita presso il suo stesso tribunale, in via interna e amministrativa, affinché questi provvedesse all'assegnazione del fascicolo e alla sua successiva trattazione.
In effetti, il decreto legislativo n. 168 del 2003 (così come la legge delega, n. 273 del 2002) non sembra considerare le sezioni specializzate come uffici giudiziari diversi, rispetto al tribunale presso cui sono incardinate e costituite, in sostanziale analogia a quanto previsto per le sezioni distaccate.
Da segnalare, tuttavia, l'orientamento contrario che, in analogia a quanto succede per le sezioni specializzate agrarie preferisce la diversa via della sentenza dichiarativa d'incompetenza (ma ciò, forse, anche in considerazione che le sezioni specializzate agrarie includono anche membri laici non togati, forniti di specifica qualificazione tecnica ritenuta normativamente necessaria all'integrazione delle cognizioni e del patrimonio culturale dell'organo: la sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, al contrario, opera solo con membri togati, scelti attraverso procedure interne di selezione riguardanti il solo ufficio di tribunale o di corte interessato, sia pure avendo riguardo alla specifica competenza nella materia da trattare).
Nella seconda ipotesi, con proposizione della causa dinanzi ad un Tribunale presso cui non è istituita una sezione specializzata, la norma di riferimento pare quella di cui all'art. 38, comma 1, del codice di procedura civile, con la conseguente necessità della formulazione dell'eccezione di parte, o del rilievo d'ufficio a cura del Giudice, entro la prima udienza di trattazione: ne deriva che la competenza, anche eventualmente erroneamente adita, si consolida qualora l'eccezione non sia tempestivamente sollevata dalla parte interessata entro la soglia preclusiva sopra citata (semprecché il Giudice non assolva il proprio compito di indicare e segnalare la questione alle parti nel termine indicato: attività in cui si sostanzia l'onere di rilevazione che gli è attribuito).
Nel caso di tempestiva proposizione dell'eccezione (o anche dopo il rilievo d'ufficio), la sentenza che decida (erroneamente) la questione di competenza sarà impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 del codice di procedura civile.
Il procedimento di ingiunzione, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 6.2.2004, n. 37 (che ha modificato l'art. 2, 3° comma, del D.Lgs. 17.1.2003, n. 5, prevedendo una regolamentazione particolare del giudizio di opposizione nei confronti di decreti ingiuntivi riguardanti la materia societaria, bancaria e finanziaria) era unanimemente considerato compatibile con il cd. rito societario, oggi abrogato:
“...il nuovo procedimento sommario introdotto dall'art. 19 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 non ha sostituito, per quanto riguarda la materia societaria, il procedimento monitorio disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c., avverso il quale può essere proposta opposizione secondo le norme del rito societario...”.
Trib. Vicenza 02.08.2004 Gius, 2004, 3800
In particolare, era ammessa l'esperibilità del procedimento d'ingiunzione, anche nell'ambito di applicazione del c.d. rito societario, da svolgersi nelle forme generali previste dagli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile, vista l'assenza di una diversa specifica disciplina:
“...nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un rapporto societario, promosso nelle forme ordinane con atto di citazione notificato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, il giudice può provvedere sulla provvisoria esecuzione del decreto e quindi disporre il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo...”.
Trib. L'Aquila, 16.04.2004, Foro It., 2004, 1, 1922
Per un approfondimento,vedi il manuale "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010




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