-  Lucenti Luca  -  15/11/2013

IL DANNO NON PATRIMONIALE E O NON E UNA FIGURA UNITARIA? Cass.Civ. n. 22585/2013, n. 23147/2013 n 25409/2013 - L.LUCENTI

● L"ESTATE DI SAN MARTINO DEL 2008

Tutti coloro i quali si occupano di responsabilità civile, ricordano sicuramente il giorno di San Martino dell'anno 2008.

Fu, quello, un momento topico della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno, in cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le pronunce seriali 11/11/2008 n. 26972/3/4/5, irruppe letteralmente nel dibattito relativo al danno non patrimoniale, giustiziando, è il caso di dirlo, figure sino a quel momento pacificamente e saldamente considerate come rientranti in tale ambito e come tali ampiamente utilizzate nella prassi operativa.

Niente più danno esistenziale, sentenziarono allora le Sezioni Unite («di danno esistenziale (...) non è più dato discorrere»). Niente più danno morale e neppure danno biologico. Si tratta di inutili duplicazioni dell'unica figura ipotizzabile: il danno non patrimoniale senza 'etichette', ricomprendente il risarcimento nelle ipotesi tipizzate ex lege e in quelle di danno derivante da lesione di diritti della persona di rilievo costituzionale.

Ciò al fine, espressamente dichiarato, di pervenire al risarcimento di tutto il danno risarcibile (adeguatamente selezionato in base ai criteri della gravità dell'offesa, della serietà del pregiudizio e della selezione costituzionale delle posizioni degne di tutela) e del solo danno risarcibile (evitando, cioè, duplicazioni risarcitorie, la cui fonte veniva individuata proprio nella 'proliferazione' delle sottocategorie interne al  danno non patrimoniale).

Insomma, basta, sembrò quasi affermare la Suprema Corte: basta con le infinite discussioni sul danno esistenziale; basta con la liquidazione congiunta di danno biologico e di danno morale meccanicamente quantificato in percentuale sul primo; basta con i risarcimenti del "fastidio". La nuova parola d'ordine sia: danno non patrimoniale unitario, senza spazio alcuno per ulteriori sotto-distinzioni, fonte di sola confusione e di duplicazioni risarcitorie.

● LA CADUTA DI UN SISTEMA ED IL DISORIENTAMENTO CONSEGUITONE

E così un sistema - magari di non agevole lettura, ma pur sempre in via di consolidamento dopo una serie di arresti giurisprudenziali succedutisi nel tempo - nello spazio di un mattino veniva sostituito da un altro che presentava, almeno a mio avviso, l'evidente difetto di togliere agli operatori le poche certezze operative esistenti, senza sostituirle con alcunché.

In altre parole, una volta stabilito che il danno morale, biologico, esistenziale erano categorie futili e superate, cosa rimaneva del danno non patrimoniale? Che cos'era? E, soprattutto, come liquidarlo, posto che le stesse Tabelle del Tribunale di Milano (che poi, di lì a poco, sarebbero state ristrutturate) proprio a tali categorie si rifacevano?

Ed infatti si legge un po' di tutto nelle sentenze successive al novembre 2008.

A titolo di puro esempio (ma ce ne sono moltissimi altri)  si confrontino tra loro le massime di Trib. Venezia, Sez. III, 03/12/2008, secondo cui: «In caso di lesioni gravissime subite dal minore (non più in grado di essere autosufficiente) in seguito ad un sinistro stradale, spetta al genitore il  risarcimento del danno morale per il perturbamento connaturato alla gravità di un simile evento nonché il risarcimento del danno esistenziale per l"alterazione del rapporto parentale» e Cass. Civ., Sez. Lav.,19/12/2008, n. 29832, secondo cui: «il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria omnicomprensiva e di carattere unitario, all'interno del quale non è possibile alcuna distinzione in diritto tra i vari pregiudizi non patrimoniali variamente definiti nella prassi (danno morale, esistenziale, estetico, alla vita di relazione ecc.)».

Ma che il sistema fosse disorientato, fu immediatamente percepito anche in dottrina. Si prenda ad esempio, il seguente passo: «Il disorientamento derivante − presso gli interpreti − dalle indicazioni delle sentenze seriali pare, quindi, aver colpito gli stessi giudici di legittimità, i quali non sembrano in grado di allinearsi lungo un'interpretazione univoca della regola di risarcibilità del danno non patrimoniale. Il filtro limitativo proposto subisce oscillazioni linguistiche talmente ampie da rendere del tutto indeterminata l'esatta portata della griglia selettiva ricavabile dall'art. 2059 c.c» (Patrizia Ziviz, in Resp. civ. e prev., 2009, 4, 765).

● L"INTERVENTO DEL LEGISLATORE: LA PREVISIONE NORMATIVA DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE

A complicare il quadro ci si mise anche il legislatore, che, a circa un anno dalle sentenze di San Martino, nel legiferare in materia di risarcimento danni derivante da atti di terrorismo, con il DPR 30/10/2009, n.181, espressamente distinse, all'art. 1, il danno biologico dal danno morale ed espressamente previde la liquidazione congiunta di tali danni, con quantificazione del danno morale in percentuale rispetto al danno biologico (vale a dire quel che si era sempre fatto prima delle Sezioni Unite del novembre 2008).

L'operazione, peraltro, venne ripetuta in termini identici nell'anno 2010, allorquando intervenne, stavolta in materia di ordinamento militare, il DPR 15/03/2010, n. 90 che, all'art. 1082, regolamentò il risarcimento di alcune particolari tipologie di danni verificatisi in tale ambito con modalità assolutamente analoghe a quelle appena viste (e del tutto contrarie all'indirizzo fatto proprio dalle SS.UU. di San Martino 2008).

● L"ESTATE DI SAN MARTINO DURA TRE ANNI ED UN POCHINO? VERSO UN (AUSPICABILE) RITORNO DEL DANNO NON PATRIMONIALE "SUDDIVISO"

Tanto tuonò che piovve, e, al volgere dell'anno 2012, la Terza Sezione della Suprema Corte, estensore lo stesso Consigliere Travaglino che aveva redatto l"ordinanza di rimessione alle SS.UU. di San Martino 2008 (Cass. Civ., Sez. III, 25/02/2008, n. 4712), intervenne nel dibattito ribadendo, seppure in linea di dichiarata continuità con l"arresto a SS.UU. appena ricordato, l'autonomia delle categorie di danno morale/biologico/esistenziale.

Mi riferisco a Cass. Civ., Sez. III, 20/11/2012, n. 20292, sentenza complessa che meriterebbe autonomo commento e secondo la quale, in sintesi: «sgombrato il campo da ogni possibile equivoco quanto alla autonomia del danno morale rispetto non soltanto a quello biologico (escluso nel caso di specie), ma anche a quello "dinamico relazionale" (predicabile pur in assenza di un danno alla salute), va affrontata e risolta la questione, specificamente sottoposta oggi dal ricorrente incidentale al vaglio di questa Corte, della legittimità di un risarcimento di danni "esistenziali" così come riconosciuti dalla corte di appello di Potenza».

Questione, quest"ultima, che viene risolta, dal medesimo giudicato, nei seguenti termini: «"esistenziale" è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute, si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionale del soggetto, come conseguenza, sì, ma autonoma, della lesione medicalmente accertabile».

Di lì a poco, la stessa Terza Sezione (Cass. Civ., Sez. III, 19/02/2013, n. 4033), ribadì ancora in modo aperto il concetto, osservando che: «il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili».

Ancor più di recente, il successivo arresto dell'ottobre 2013 (Cass. Civ., Sez. III, 03/10/2013, n. 22585) tiene il punto, sgombrando nuovamente  «il campo da ogni possibile equivoco quanto alla autonomia del danno morale rispetto non soltanto a quello biologico (escluso nel caso di specie), ma anche a quello "dinamico relazionale" (predicabile pur in assenza di un danno alla salute)», nel quadro di un ragionamento ampio e complesso per seguire il quale non può che rinviarsi alla lettura del testo della sentenza riportato in calce.

Ed infine, venendo quasi ai giorni nostri, la stessa Corte ebbe a ribadire ancora che: «il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; nè tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti» (così Cass. Civ., Sez. III, 11/10/2013, n. 23147).

Il che dimostra una cosa ovvia (o che dovrebbe esserlo): non si può semplificare un meccanismo delicato e complesso come quello del danno non patrimoniale utilizzando – si passi l"espressione - l'ascia. Figure concrete e ben differenziate tra loro, quali il danno morale, biologico, esistenziale, come tutti i fenomeni concreti, cacciati a forza dalla porta, rientrano inevitabilmente dalla finestra della vita vera, rifiutandosi ostinatamente di scomparire per atto d'imperio.

● ANZI NO

Ma la telenovela della storia del danno non patrimoniale, le cui puntate sono iniziate oltre quarant"anni fa all"epoca del notissimo caso "Gennarino" e la cui fecondità non accenna a declinare, non finisce certo qui.

Era appena on-line il testo della ultima sentenza dell"ottobre 2013 appena citata, quando, all"inizio del successivo mese di novembre 2013, la stessa III Sezione della Corte (Cass. Civ., Sez. III, 12/11/2013, n. 25409,) si è mossa in senso diametralmente opposto, esprimendosi, in modo piuttosto laconico, nei seguenti termini: «La Corte di appello si è uniformata ai principi enunciati da questa Corte, per cui il danno esistenziale non costituisce un'autonoma voce di danno risarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria del danno non patrimoniale» (indi significativamente aggiungendo che «di tale danno quindi va tenuto conto, nel determinare la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, a cui va apportato un congruo aumento, in misura da determinare con riguardo alle peculiarità del caso concreto» il che apre un separato capitolo in ordine all"opportunità di eliminare categorie di danno di cui, tuttavia, si continua a fare implicita applicazione).

Insomma il dubbio amletico è: ma il danno non patrimoniale è una categoria unitaria o no?

E non sembra una questione di lana caprina. Ad esempio: Caio, attore in primo grado, non distingue le voci della propria richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, ma lo chiede in maniera unitaria ed indistinta. Il giudice del suo caso, conseguentemente, liquida un quantum unitario al titolo in esame, ma lo fa decurtando la richiesta di Caio in citazione e, soprattutto, motivando tale decurtazione sbrigativamente, in termini di ritenuta congruità dell"importo liquidato.

Come potrà, Caio, in difetto di precisa iniziale distinzione delle voci richieste, delle relative causali e dei rispettivi importi, proporre, poi, appello in ordine alla minor somma ottenuta, censurando specificatamente - come deve, a pena di inammissibilità - la motivazione del primo grado (che specifica non è, perché deriva da una domanda non specifica) ed esplicitando, sempre analiticamente, quella che, secondo lui, avrebbe dovuto essere la decisione?

E come potrà lo stesso attore, perduto anche l"appello, proporre censura in Cassazione in ordine ai medesimi aspetti, senza incorrere nel sicuro rilievo di star proponendo questioni di puro merito, per di più in modo inammissibilmente generico?

I processualisti perdoneranno questo esempio un po" rozzo, che tuttavia, come tutte le materie rozze, è tratto dalla vita reale. Ci si augura, però, che serva a chiarire il punto di vista dell"osservatore pratico: la confusione sotto il cielo della quotidiana amministrazione della giustizia in materia di danno non patrimoniale resta grande davvero.

● DUNQUE?

Personalmente, rammento un episodio raccontato dal Calamandrei: all'esito, negativo, di un processo di cassazione, l'avvocato incontra il proprio cliente, il quale lo rimprovera per il risultato infausto, anche alla luce del fatto che, in quello stesso giorno, una diversa sezione della Corte, che teneva udienza in un'aula limitrofa a quella dove era stato discusso il suo caso, aveva adottato, su di una identica questione, una linea opposta, capovolgendo il verdetto a favore di altro più fortunato  ricorrente.

"Lei ha sbagliato difesa", conclude, dunque, il cliente. "No", gli risponde l"avvocato. "Ho sbagliato porta".

Alla luce di ciò, l"idea è: limitiamo il rischio di sbagliare porta.

Se il 'nostro' giudice del merito ci dice che il danno è uno solo e si chiama non patrimoniale e che le categorie di danno, esistenziale, morale e biologico che sia, non esistono più, noi continuiamo a chiedere, dettagliare e distinguere, sia pure nell'ambito di una liquidazione unitaria e complessiva. Dimostrando, in tal modo, di non stare sovrapponendo figure e ragioni risarcitorie (e, dunque, di non stare duplicando le relative domande), ma di stare semplicemente facendo valere ragioni reali delle vittime.

Se a ciò si accompagnerà una garbata allegazione ("per comodità di consultazione", come si diceva una volta) delle sentenze di Cassazione che si sono esaminate sopra, magari il giudice disponibile all'ascolto (come dovrebbe sempre essere) ci rifletterà sopra e, se no, ci rifletterà, magari, la Suprema Corte.




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