-  Redazione P&D  -  09/06/2007

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA - Simona CATERBI



L’esigenza di trascorrere quanto meno parte delle proprie ferie al di fuori del contesto sociale quotidiano ha pertanto comportato l’aumento della domanda di turismo, richiesta cui è seguito, quale normale parallelismo tipico delle economia c.d. avanzate, il contestuale dilatarsi del numero di figure professionali, agenzie di viaggio e tour operator, economicamente destinati a soddisfare, attraverso la loro offerta, costituita dalla realizzazione di pacchetti turistici, le più svariate richieste del settore.

L’aumento del settore in questione e il proliferarsi dei rapporti economici intercorrenti fra turista da un lato e agenzia di viaggi, tour operator dall’altro, non poteva rimanere privo di conseguenze sotto il profilo giuridico.
In particolare, la presa d’atto che il turista, quale singolo fruitore del servizio veniva a trovarsi in posizione debole rispetto all’operatore economico la cui attività era preordinata alla predisposizione del servizio richiesto, ha fatto si che il rapporto giuridico ricevesse una concreta disciplina in sede di elaborazione del codice del consumo, emanato con D.D.L. 22 luglio 2005, all’interno del quale si rinviene apposita sezione volta proprio a regolamentare il settore dei servizi turistici.

Nel capo dedicato a tale disciplina, il legislatore, dopo la regolamentazione delle figure dell’organizzatore del viaggio, del venditore e del consumatore del pacchetto turistico, ha ritenuto di disciplinare le tematiche connesse al mancato o inesatto adempimento della prestazione contrattuale, riconoscendo tutela non solo sotto il profilo contrattuale e patrimoniale, ma individuando anche ipotesi di responsabilità ogni qualvolta l’inadempimento del professionista possa essere cagione di danni alla persona (art. 94) e di danni diversi da quelli alla persona (art.95).

Le previsioni del codice di per sé non risultano particolarmente innovative, posto che l’apposito capo non fa altro che riportare le disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento a seguito della emanazione della legge 111/95, che aveva a sua volta recepito la Direttiva 90/114 CE.

La emanazione delle suddette norme, unita alla più recente interpretazione giurisprudenziale, ed in particolare alla emanazione delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale in materia di riconoscimento del danno non patrimoniale non ricollegabile a fatto reato, e, per quel che concerne la fattispecie in esame, prima ancora alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 marzo 2002, emanata nel caso Leitner, ha eliminato ogni dubbio circa il riconoscimento giuridico della figura di danno in esame, individuando una precisa disposizione normativa cui ricollegare la riconducibilità del risarcimento.
Il cammino verso il suddetto riconoscimento non è stato però semplice, posto che, negli anni, il tema aveva costituito oggetto di innumerevoli inquadramenti di natura dogmatica che avevano portato, spesso, alla negazione di ogni ipotesi risarcitoria.

La mancata individuazione, a livello normativo, di fattispecie tipiche e di indici risarcitori, non hanno comunque in alcun modo risolto il problema sottostante ad ogni decisione giurisprudenziale, connesso sia alla individuazione delle ipotesi di danno risarcibile (non bisogna dimenticare che la fantasia dei singoli e dei loro legali risulta sterminata, per cui non di rado si assiste a richieste risarcitorie completamente scollegate da qualsivoglia forma di responsabilità ovvero di inadempimento), sia alla determinazione del quantum risarcibile.

Viene infatti ad essere rimesso al giudice, che spesso, attesa la non particolare elevatezza delle richieste, risulta essere quello onorario, il non semplice compito di individuare le fattispecie necessitanti tutela e quelle invece riconducili a richieste pretestuose, e cioè al fine di evitare l’indiscriminato ampliamento dei danni risarcibili,
Lo scopo che, con tale scritto, si vuole raggiungere, è pertanto quello di analizzare, dapprima, quale sia stata la evoluzione dottrinale e giurisprudenziale del danno da vacanza rovinata; indi, dopo aver proceduto alla analisi della normativa attualmente in vigore e delle ipotesi nelle quali può riscontrarsi la responsabilità dei soggetti attivi della condotta dannosa, effettuare, sulla scorta di tale ricostruzione, una analisi delle singole ipotesi in cui detto danno risulta riconosciuto, con possibile enucleazione di un criterio risarcitorio comune. 




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