-  Foligno Emanuela  -  29/08/2016

Il danno da abuso di contratto di lavoro a tempo determinato della P.A. - Cass. SS. UU. N. 5072 del 15 marzo 2016 - Emanuela Foligno

 

Secondo le Sezioni Unite nel regime del lavoro pubblico, in caso di illecito ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto in tempo indeterminato, ha diritto al risarcimento del danno per l"illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui all"art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010.

Due lavoratori hanno chiesto al Tribunale di Genova, nei confronti di un"Azienda Ospedaliera genovese, la declaratoria di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna del datore pubblico al versamento di una indennità non inferiore alle quindici mensilità della retribuzione globale e al risarcimento del danno non inferiore alle cinque mensilità, oltre all"indennità sostitutiva del preavviso.

Il Tribunale ha accolto le richieste risarcitorie dei lavoratori differenziando però le posizioni dei due lavoratori.

A entrambi è stato riconosciuto il risarcimento del danno pari al valore minimo di cinque mensilità, mentre l"indennità sostitutiva della reintegrazione è stata attribuita per intero (nella misura di quindici mensilità) al lavoratore che non aveva trovato altra occupazione, all"altro lavoratore, invece, l"indennità sostitutiva della reintegrazione è stata attribuita nella misura di dieci mensilità poiché lo stesso aveva reperito altra occupazione.

L"Azienda Ospedaliera propone appello avverso la sentenza di primo grado, ma la Corte territoriale respinge il gravame e l"Azienda pubblica ricorre in Cassazione lamentando l"inesattezza dei criteri di risarcimento applicati in quanto tesi a ristorare il danno conseguente alla mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare l"Azienda Ospedaliera ha lamentato la contraddittoria motivazione della pronunzia della Corte Territoriale poichè la stessa ha riconosciuto la tutela ex art. 18 L. 300/1970 in un caso non riconducibile al licenziamento, accogliendo una domanda diversa da quella formulata e attribuendo il risarcimento di un danno non provato, né quantificato.

La questione nodale posta dalla interessante controversia riguarda la eventuale compatibilità della normativa interna e della normativa sovranazionale nella proiezione rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore privato e nel settore pubblico.

L"avvincente pronunzia da atto, infatti, che vi è una disciplina differenziata tra pubblico e privato che pone un problema di compatibilità sia nell"ordinamento interno, con il principio di eguaglianza, sia nell"ordinamento sovranazionale, con la disciplina comunitaria.

La questione, nei due profili evidenziati interno ed europeo, è stata risolta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea, che hanno ritenuto corretto il regime differenziato del contratto a termine nel pubblico impiego laddove  non consente la conversione del rapporto in tempo indeterminato.

Nella lunga e articolata pronunzia esaminata il massimo consesso dei Giudici di Legittimità ribadisce che un utilizzo distorto e abusivo della contrattualizzazione a termine nel pubblico impiego non sfocia nella conversione del rapporto a tempo indeterminato con la conseguenza che il danno patito dal dipendente è soggetto alla regola generale di cui all"art. 1223 c.c. ed è a titolo di perdita di chance.

Il lavoratore a termine nel pubblico impiego, quando tale termine è illegittimo, perde la chance di un"occupazione alternativa migliore, non subisce, quindi, un mancato guadagno.

Le Sezioni Unite precisano che per quantificare tale posta di danno bisogna fare riferimento al contratto di lavoro a termine del settore privato e, in particolare, all"indennità tra le due e le dodici mensilità. Trattandosi, appunto, di una indennità onnicomprensiva non vi è bisogno che il lavoratore produca particolari prove, essendo sufficiente la sola circostanza del distorto utilizzo della contrattualizzazione determinata.

Per completezza espositiva si segnala che la Suprema Corte (27481/2014) ha utilizzato per la liquidazione della medesima posta di danno il criterio dell"art. 8 L. 604/1966, in luogo del criterio adottato, si auspica definitivamente, dalle Sezioni Unite qui commentate.

 

 




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