Pubblica amministrazione  -  Alceste Santuari  -  17/11/2021

Il controllo analogo sulle società in house non è “identico” – Corte conti sez. giur. Centr. d’appello – 373/21

I giudici contabili ricordano che il controllo analogo non corrisponde al controllo identico che le p.a. esercitano sui propri uffici

E’ noto che il controllo analogo è tema discusso, analizzato e oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, sia nazionali sia europee. Il controllo analogo è uno dei requisiti fondamentali per poter qualificare una società a partecipazione pubblica alla stregua di una società in house. Il controllo analogo presuppone che le pubbliche amministrazioni socie possano intervenire nelle decisioni più rilevanti, strategiche, importanti della società in house, così da rendere quest’ultima una struttura “dipendente” e controllata in modo pregnante e stringente dai soci pubblici.

E’ altrettanto noto che le questioni relative alle responsabilità in capo agli amministratori delle società in house sono ricondotte nella giurisdizione della magistratura contabile.

Con la sentenza n. 373 del 28 ottobre 2021, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello ha confermato gli assunti sopra richiamati, ma ha anche inteso valorizzare l’autonomia organizzativa e gestionale delle società in house, “a dispetto” del controllo analogo.

Nel caso di specie, i magistrati contabili hanno ribadito che è società in house quella in cui ricorrono i seguenti requisiti: a) essere totalmente partecipata dall’ente pubblico; b) l’essere affidataria di un servizio pubblico; c) l’essere soggetto passivo dell’esercizio, da parte del socio pubblico (comune), di forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. I requisiti testé richiamati qualificano, inoltre, la società in house quale organismo di diritto pubblico che, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e a quella della Corte di giustizia dell’Unione europea, prevede la giurisdizione del giudice contabile. Negli organismi di diritto pubblico devono ricorrere i seguenti requisiti: a) personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; b) dell’influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente privato finanziato dall’ente pubblico unico socio, oltre che dotato di organo direzionale a designazione totalitaria di provenienza pubblica; c) teleologico, trattandosi di ente destinato a realizzare funzioni di carattere generale proprie dell’ente pubblico socio.

La Corte dei Conti richiama l’importanza delle previsioni statutarie che assegnano al socio pubblico una serie di poteri in quanto socio unico. Avuto particolare riguardo al requisito del controllo analogo, nel caso di specie, lo statuto prevede che: 1) l'Amministratore delegato sia nominato dal Consiglio di amministrazione su indicazione del socio pubblico; 2) il comune quale socio della società possa richiedere, ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità dell'autorizzazione concessa, l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti ritenuti opportuni; 3) il comune deve essere mantenuto informato quale socio sull'andamento della gestione da parte del Presidente; 4) il Collegio sindacale sia composto di tre membri effettivi nominati dal comune e che lo stesso Presidente del Collegio sindacale riferisca al Comune in ordine ad ogni eventuale irregolarità alla luce del Codice di comportamento previsto in statuto; 5) il Collegio sindacale è l'organo di controllo interno dalla società, garante della legalità dell'amministrazione e di questa risponde al socio pubblico.

Si tratta quindi di un insieme di dispositivi di controllo ex ante ed ex post, che eccedono e trascendono i normali poteri esercitabili alla luce delle disposizioni codicistiche e che mirano a mantenere una piena (anche in via preventiva) conoscenza da parte del Comune sull'attività della società e sulla condotta dei suoi amministratori ed a consentire al Comune un'efficace e tempestiva capacità di reazione. In altri termini, i poteri riconosciuti al socio pubblico (comune) sono così penetranti “da inverare un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione della società finalizzato a “condizionare o comprimere, nella logica di una sovraordinazione di tipo gerarchico, l’autonomia gestionale e strategica della società partecipata”.

Nonostante la presenza di tali poteri penetranti, i magistrati contabili, richiamando la recente ordinanza della Corte di Cassazione, sez. unite (n. 14236/2020), valorizzano l’autonomia gestionale delle società in house evidenziando che il controllo analogo non può essere equiparato a quello gerarchico esercitato dalle amministrazioni sugli uffici dipendenti. La società in house, conseguentemente, non può essere “declassata” a mera articolazione interna dell’ente pubblico, del tutto priva di autonomia gestionale, statutaria e patrimoniale.




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