-  Gobbi Cristiano  -  15/09/2011

IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - Cristiano GOBBI

L'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, modifica il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introducendo anche per il processo tributario l'obbligo del versamento del contributo unificato.

Il contributo si applica per i ricorsi tributari notificati a partire dal 6 luglio 2011.

Il valore del contributo varia in relazione al valore della controversia.

Il valore della lite si determina ai sensi dell'art. 12, 5° comma del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Gli scaglioni con il relativo ammontare del contributo unificato sono previsti dallo stesso art. 37, 6° co., lett. t) che aggiunge il comma 6-quater all'art. 13 del Testo Unico delle spese di giustizia 30 maggio 2002, n. 115.

Gli scaglioni e l'ammontare del contributo unificato risultano ora così compendiati:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Il contributo unificato copre l'intero procedimento di grado.

Lo stesso art. 37, lett., 6° co., lett. q), dispone un aumento del contributo della metà qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; il proprio numero di fax o il proprio codice fiscale.

La sanzione trova compiuto senso appena esaminato l'art. 39, 8° co., lett. a) che aggiunge all'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 1-bis, il quale prevede la facoltà che le comunicazioni di cui allo stesso articolo siano effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (la disposizione non dispiega immediato effetto dato che sono previsti un decreto di carattere tecnico e un regolamento di più ampio contenuto destinato ad un integrale adeguamento del processo de quo ai principi del codice dell'amministrazione digitale).

Il Legislatore non ha previsto lo scaglione per le cause di valore indeterminabile.

A fronte quindi di controversie che abbiano ad esempio oggetto il diniego di autotutela; la cancellazione di un ente dall'anagrafe delle ONLUS ovvero il fermo amministrativo, si ritiene applicabile lo scaglione minimo e quindi il pagamento di euro 30 di contributo unificato.
In ogni caso la segreteria della Commissione è tenuta a verificare l'esistenza della dichiarazione, la corrispondenza al valore della controversia e l'avvenuto pagamento del contributo unificato.

A seguito dell'introduzione del contributo unificato non risulta più dovuta l'imposta di bollo.

Il contributo prescinde dall'effettiva attività processuale svolta: il tributo non cambia in funzione delle comparse depositate: nemmeno per le copie autentiche o spedite in forma esecutiva che dovessero essere richieste ai sensi dell'art. 69

Dovendosi considerare procedimenti incidentali sono esclusi dal pagamento del contributo unificato il procedimento cautelare e quello scaturente dal reclamo avverso decreto presidenziale.




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