Gli Ermellini con la sentenza 14006/2014 depositata il 19 giugno 2014 ,hanno stabilito che nel contratto a prestazioni corrispettive sottoposto a condizione sospensiva, a meno che la parte abbia violato l'obbligo ex art. 1358 c.c. di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte, l'eventuale domanda di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti deve essere rigettata ove la condizione non si sia verificata. Qualora sussista un contratto efficace si può parlare di inadempimento contrattatuale ; il mancato avveramento della condizione impedisce al contratto di produrre i propri effetti con conseguente impossibilità di parlare di inadempimento.