-  Mottola Maria Rita  -  26/06/2008

IL CONTRATTO DI OSPITALITA' E LE GUIDE TURISTICHE - Maria Rita MOTTOLA

Il contratto di ospitalità è quello che si conclude tra il gestore di una atttività alberghiera e il cliente.
Il contratto deve prevedere servizi accessori alla mera messa a disposizione dell’alloggio. L’esistenza di tali facilities differenzia il contratto di ospitalità alberghiera da quello di affittacamere. Sul punto da tempo si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa: << Il criterio distintivo tra la locazione di alloggi e l'esercizio dell'industria di affittacamere è costituito dal fatto che, mentre il secondo rapporto è accompagnato dalla prestazione di servizi personali (che del rapporto stesso sono accessorio e complemento imprescindibile), nella locazione, invece, la persona del locatore rimane del tutto estranea alla vita dell'ospitato ed ogni relazione tra i contraenti si esaurisce nella conclusione del negozio giuridico, senza che vi sia posto per rapporti di fatto, riconducibili alla nozione di ospitalità. Conseguentemente, deve ritenersi illegittima l'intimazione a cessare immediatamente l'attività ricettiva abusiva, qualora risulti accertato in via di fatto il mancato svolgimento di quelle obbligazioni o servizi che caratterizzano l'attività di affittacamere e che possono dar vita a un tale tipo di contratto>>. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 04 agosto 2000, n. 1826, Arch. locazioni 2001, 275). 

I campeggi sono considerati al pari di strutture che concedono solo la locazione di una porzione di terreno e non un contratto di ospitalità. Così <<Gli immobili adibiti a campeggio non possono equipararsi agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che, dal combinato disposto delle norme di cui agli art. 2 l. n. 326 del 1968, 1 ss. l. n. 326 del 1958, 6 l. n. 217 del 1983 e succ. mod., 11 l. n. 135 del 2001, 1 ss. l. reg. Lig. n. 11 del 1982, emerge con chiarezza il tratto distintivo dell'attività alberghiera rispetto a qualsiasi altra attività diretta a fornire ospitalità, consistente nell'offrire un alloggio all'ospite in una struttura propria, con la conseguenza che non può legittimamente definirsi attività alberghiera quella di colui che offre all'ospite una porzione di terreno attrezzato dove sistemare una tenda, un caravan o una roulotte, come avviene nei campeggi e nei parchi-vacanze>> (Cassazione civile , sez. III, 22 giugno 2004, n. 11600, GC, 2005, 12 I,3106). Tale interpretazione, anche se offerta in interpretazione del contratto posto in essere dal gestore del camping con il proprietario del terreno, consente di dire che è importante per l’utente accertare quali servizi il campeggio pone in essere e al costo degli stessi, perché trattandosi di servizi tutti accessori, tranne la messa a disposizione della piazzola di parcheggio della tenda o della roulotte, potrebbero rilevarsi a pagamento.

La legislazione regionale ha da tempo indicato linee guida per l’individuazione delle clausole contrattuali dirette a disciplinare il rapporto. Così la l. 42/200 della Regione Toscana
prevede che il contratto di ospitalità si consideri concluso nel momento in cui il gestore della struttura ricettiva conferma l'accettazione della prenotazione fattagli in qualsiasi forma, verbale o scritta, del cliente o da chi per lui. Nel caso di prenotazione anticipata del servizio di ospitalità, il gestore può richiedere al cliente, oltre alla conferma scritta della prenotazione (indicante la data e l'ora di arrivo e di partenza l'indirizzo e il recapito telefonico), il versamento di una caparra (cofirmataria) non superiore al 25% del prezzo del servizio prenotato per il complessivo periodo di soggiorno, con un minino del prezzo di un Pernottamento. O ancora che l’utente deve esplicitamente indicare la durata del soggiorno perché in caso contrario si intende limitato ad una sola notte. 

Altro elemento da non sottovalutare è il momento in cui il cliente deve giungere presso la struttura alberghiera. Ci si chiede sino a che momento la camera debba rimanere riservata. Secondo i principi generali si potrebbe presupporre che l’albergatore debba essere lasciato libero in tempo utile per l’utilizzo da parte di altro cliente. In caso contrario il cliente dovrà versare il corrispettivo dei serivizi prenotati oltre la caparra se è prevista dal contratto.
Attenzione deve porsi alla composizione dei prezzi perché di norma il prezzo della camera deve comprendere anche l’uso di tutti i servizi ad essa connessi, tranne quelli a consumo (bevande e servizio in camera di pranzo o colazione, telefonate) ed esorbitanti alla mera ospitalità come il servizio di lavanderia degli effetti personali o l’uso del garage. 

Diverso discorso vale per il trattamento di pensione e mezza pensione: nell’un caso si comprende, oltre l’uso della camera e dei servizi connessi, anche la somministraizone dei pasti, tre giornaliri, nell’altro caso della prima colazione e di un solo pasto (da accertare se è offerto il pranzo o la cena). Altrettanta attenzione deve prestarsi agli orari durante i quali i pasti vengono serviti per coordinare le attività che eventualmente si vogliono svolgere al di fuori della strututra alberghiera. 

La differenza tra affitacamere (attività ancora regolata dalla l. 16 giugno 1939, n. 1111 e dalla normativa regionale che può disporre in deroga alla stessa) e albergo rileva ovviamente soprattuto al momento della prenotazione se le informazioni offerte in depliant o pubblicazioni informative e pubblicitarie non sono chiare o traggono in inganno il turista. Se si pensa infatti di prenotare un albergo con ogni servizio connesso mentre ci si trova presso una struttura non organizzata ma che da in affito unicamente la stanza, anche se di pregio, come le dimore di pregio storico, le difficoltà possono essere notevoli. 

In un caso di pubblicazione turistica ove era indicata una residenza storica in una città d’arte con un simbolo che la denotava come struttura alberghiera il giudice amministrativo ha dichiarato illegittimo il provvedimento della Autorità Garante (TAR Lazio, sez. I, 11 maggio 2005 n. 3593)
Il Tar con tale sentenza negava che una guida turistica potesse essere considerata alla stregua di un messaggio pubblicitario in aperto contrasto con le disposizioni del d. lgs. n. 74 del 1992, secondo il quale per pubblicità ingannevole, si intende una <<qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente; e per <<operatore pubblicitario>>, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonchè, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso. <<Infatti, la tutela del consumatore, nei confronti della pubblicità che non sia palese, veritiera e corretta, ha riguardo non tanto all'elemento soggettivo dell'autore del messaggio, ma alla idoneità obiettiva di quest'ultimo a pregiudicare la libera scelta del consumatore stesso>> (Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2001 n. 1254, FA,2001, 619, Dir. e giur. agr. 2001, 396). 

Ora il codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n.206) all’art. 21 (così come sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146) vieta tutte le <<azioni ingannevoli>> ed è considerata tale ogni pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso.
Si può perciò concludere che le guide turistiche se pur non realizzate a mero scopo pubblicitario in realtà costituiscono un messaggio di tale natura che deve passare al vaglio della non ingannevolezza.




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