-  Bucci Elisa  -  15/09/2014

I PERMESSI NON GODUTI NON RILEVANO PER I CONTRIBUTI – Cass. 18413/2014 – Elisa BUCCI

Una società datrice di lavoro proponeva ricorso avverso accertamenti INPS aventi ad oggetto il corrispettivo dovuto a titolo di contributi calcolato sulla base di permessi non fruiti dai lavoratori. 

Il Tribunale dichiarava non dovuti tali contributi, così anche la Corte d"Appello. 

La Corte di Cassazione coglie l"occasione per precisare che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è la retribuzione intesa come tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o natura.

Inoltre, prosegue la Corte, se viene erogata al lavoratore una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo, il lavoratore stesso viene costretto, per la quota di contribuzione a proprio carico, ad un esborso che non trova corrispondenza con quanto percepito ed è quindi proporzionalmente maggiore all"onere posto a carico di altro dipendente a cui vien applicato il contratto collettivo senza conseguenza sul trattamento pensionistico. 

Tuttavia, nella nozione di retribuzione non rientra ciò che inerisce alla parte normativa del contratto ovvero quella parte che regola il rapporto: così non può includersi tutto ciò che riguarda il regime dei permessi o la durata delle ferie.

La Corte conclude affermando che il controvalore monetario per i permessi non goduti, pur potendo avere indirettamente incidenza sul versante retributivo, non può essere inserito nella retribuzione minima da sottoporre a contribuzione. 

Infine, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell"INPS.

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film