-  Valeria Cianciolo  -  10/02/2017

I bambini in età prescolare devono essere vaccinati – di Valeria Cianciolo

Nota a T.A.R Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2017, n. 20

 Dopo due secoli di lento ma inesorabile avanzamento delle vaccinazioni e di quasi completa eradicazione di molte e terribili malattie, si assiste ora ad una regressione della copertura vaccinale

Le ragioni sono molteplici:

- l"irrazionalità diffusa per cui le dimostrazioni ragionevoli e scientifiche sembrano al contrario rafforzare le persone diffidenti nel preesistente pregiudizio;

- l"individualismo prevalente, che porta a dimenticare gli obblighi versa la collettività;

- la crisi di autorevolezza dei medici e la frustrazione che nasce da tante promesse non

mantenute dalla medicina;

- l"uso estesissimo di Internet, in cui prevalgono informazioni contraddittorie e ascientifiche, che spinge all"ostracismo verso i vaccini le persone più colte e abituate all"uso della rete;

- il tipico errore per cui di fronte a un rischio per quanto altamente improbabile (la reazione avversa da vaccino) si trascura un vantaggio certo (l"immunizzazione rispetto ad una grave malattia) lasciandosi guidare più da diffidenze o sospetti che da prove scientifiche;

- l"allarme sociale per i pregressi danni da vaccino, ora estremamente rari, che tuttavia fanno dimenticare le epidemie verificate ovunque si sia abbandonata o ridotta la pratica vaccinale;

- le informazioni contraddittorie presenti troppo spesso sui mass media;

- la scarsa formazione alla scienza nel nostro Paese, cioè alla valutazione dei dati e dei fatti

rispetto alle opinioni indimostrate, da cui una diffusa adesione a credenze nate da una scarsa

conoscenza della metodologia scientifica;

- la difficoltà che i programmi vaccinali trovano nel raggiungere i gruppi emarginati e deprivati.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere la pervasiva diffidenza verso le istituzioni che porta a dare ascolto agli imbonitori di turno e alle teorie del complottismo,

Quando si parla di vaccinazioni obbligatorie, è immediata l"associazione ai trattamenti sanitari obbligatori di cui agli artt. 33 e 34 della L. 833/1978.

Tuttavia, rispetto a questi ultimi, intanto manca il requisito della coercitività, ossia la possibilità di assoggettarvi il paziente prescindendo dalla sua volontà di collaborazione.
La Corte Costituzionale, infatti, chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità della L. 51/1966 in materia di vaccinazione antipoliomelitica « nelle parti in cui, prevedendo come unica sanzione la pena pecuniaria, non dispone, ai fini della tutela del diritto del minore alla salute e all"istruzione, e del diritto della collettività alla salute, la coercibilità della vaccinazione obbligatoria sui minori non sottoposti a tale trattamento dall"esercente la potestà genitoriale", con la sentenza n. 132/1992 ritenne la questione non fondata in quanto tale legge, "nel prevedere l"obbligo della vaccinazione — che costituisce uno dei trattamenti sanitari cui fa riferimento l"art. 32 della Costituzione — ha altresì previsto una sanzione, la determinazione della quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è censurabile se non arbitraria

Tale rimedio, a giudizio della Consulta, andrebbe «considerato nel quadro delle altre misure previste dall"ordinamento per la tutela del diritto alla salute della collettività rispetto ai rischi connessi al mancato adempimento dell"obbligo alla vaccinazione, nonché delle misure che l"ordinamento prevede per la tutela degli interessi del bambino, anche nei confronti dei genitori che non adempiano i compiti inerenti alla cura del minore.»

In sostanza, il legislatore, al fine di dare attuazione all'art. 32 Cost., ha previsto che alcune vaccinazioni siano obbligatorie (attualmente antitetanica, antidifterica, antipoliomelite ed antiepatite b); pertanto, sussiste in capo ai genitori l'obbligo non derogabile di sottoporre i figli minori alle dette pratiche vaccinali nei tempi previsti; l'esonero o il differimento vaccinale può essere accordato solo in presenza di controindicazioni mediche certificate relative alla singola persona da vaccinare; l'inosservanza delle disposizioni sulle vaccinazioni, oltre ad esporre ciascun genitore alle sanzioni amministrative di legge (c. Cass. n.5877/2004), può comportare in capo ad essi la responsabilità civile e penale per i danni cagionati alla salute del figlio o di terzi, eventualmente riconducibili alla mancata vaccinazione.

Sennonché, rispetto al momento in cui tale pronuncia fu resa, uno delle misure sopra richiamate, peraltro citata esplicitamente dalla Consulta nel proprio ragionamento, ossia l"art. 47 del D.P.R. n. 1518/1967, che originariamente prevedeva che i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata fossero tenuti a non ammettere alla frequenza o agli esami gli alunni sprovvisti della certificazione di avvenuta vaccinazione, è stato modificato profondamente dal successivo D.P.R. n. 355/1999.
In sintesi, fermo restando l"obbligo per le vaccinazioni previste dalla legge, dal 1999 in avanti viene meno l"impossibilità di iscrivere i bambini non vaccinati alla scuola dell"obbligo.

Pertanto, oggi, in caso di mancata presentazione della suddetta certificazione, il capo dell"istituto «comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all"azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell"alunno ed al Ministero della sanità » ma « la mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell"alunno alla scuola dell"obbligo o agli esami», venendo così meno uno dei principali strumenti di deterrenza.

Il presidente dell"Ordine dei medici di Bologna Giancarlo Pizza, dopo che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) ha sottoscritto un documento di cinque pagine fitte in cui si invocano misure disciplinari nei confronti di quei colleghi che non sostengono o addirittura si oppongono a quello che è considerato dalla categoria uno strumento di salute pubblica fondamentale, ha dichiarato: «La radiazione è un"iperbole e nel documento della Fnomceo non viene citata. Le misure disciplinari vanno dall"ammonizione alla radiazione, ma la radiazione è eccessiva. In quel documento si dice che i medici non devono gravare sul codice deontologico il quale non parla mai espressamente di vaccini. L"obbligo del medico, civile, come giuridico e deontologico, è quello di invitare a vaccinare sia per le vaccinazioni obbligatorie che per quelle facoltative e di informare attentamente i genitori e i pazienti se sono un po" riluttanti.»

Insomma, resta l"incoerenza di un sistema che parla di vaccinazioni obbligatorie, che tali non sono, e prevede sanzioni che si sceglie, anche formalmente, di non applicare.

Il caso all"esame del Tar Friuli Venezia Giulia riguarda due coppie di genitori di due bimbi in età prescolare, che agivano avverso la delibera comunale che, modificando il regolamento delle scuole materne comunali e dei servizi per la prima infanzia, poneva quale requisito per l'accesso a detti servizi comunali l'assolvimento dell'obbligo vaccinali.

Il Tar nel rigettare le richieste dei genitori specifica che : "…la scelta di rendere obbligatoria la vaccinazione per i bambini da iscrivere all'asilo comunale è stata dettata dalla tutela della salute degli altri allievi, tenendo presente che la norma impugnata riguarda solo le vaccinazioni obbligatorie e comunque esenta determinati bambini che per comprovate ragioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazioni. Si tratta quindi di una norma di prevenzione e di precauzione in materia della salute che il Comune, nel regolamentare l'accesso ai propri asili, può legittimamente definire e disciplinare.  A tale proposito, va per completezza rilevato come vi sia un'intrinseca contraddittorietà su tale punto nel ragionamento di parte ricorrente. I genitori invero, difendendo la scelta di non vaccinare i loro figli, si rifanno ad un principio di precauzione, cioè alla probabilità che la vaccinazione provochi più danni di quelli eventualmente possibili in caso di contagio. In tal modo peraltro omettono di considerare che lo stesso principio di precauzione e di prevenzione vale in senso opposto, nel rendere obbligatorie le vaccinazioni e nell'estendere la copertura della popolazione vaccinata… L'iscrizione a un asilo comporta di necessità la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie. Il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all'interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute. Né va dimenticato come le quattro vaccinazioni citate rimangono obbligatorie nel nostro ordinamento."

In conclusione, siamo di fronte a un quadro preoccupante in cui la scienza medica e la politica debbono reagire insieme a tutela della collettività. Occorre muoversi non solo sul piano del richiamo ai risultati veri e concreti della medicina ma anche rivolgersi all"immaginario collettivo per superare l"endemico disinteresse per la scienza che, per inciso, si manifesta anche con il sottofinanziamento della ricerca, con la fuga dei cervelli e con il successo di improvvisati guaritori.




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