Varie  -  Redazione P&D  -  27/10/2022

Giurisprudenza fresca d'inchiostro

RIFORMA CIVILE, 1° EPISODIO: LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE E ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE

>>>>>>>>>  Il Capo I del d.lgs. n. 149/22, che si compone degli artt. 1 e 2, reca modifiche al c.c. e alle disposizioni per l’attuazione del c.c. e disposizioni transitorie. Per quanto afferisce agli interventi sul c.c. (art. 1), presentano finalità di coordinamento rispetto alla più generale riforma del processo civile, e assumono peculiare rilievo le novelle a istituti del diritto di famiglia. Viene soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di incapaci, attribuendo al contempo la competenza al solo giudice tutelare. Le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 2) presentano finalità di coordinamento della disciplina vigente con la nuova disciplina del rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie (art. 3 del medesimo decreto legislativo).

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LA S.C. FA IL PUNTO SULLA RENDITA VITALIZIA NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE E NE VALORIZZA LA FUNZIONE RISARCITORIA

>>>>>>>>   La scelta di liquidare il danno permanente alla persona tramite una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 2057 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può optare d’ufficio per questa soluzione (anche in appello), disponendo in tal caso “opportune cautele”.

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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORE SI GETTA DAL MEZZO GUASTO E SI FERISCE: COLPEVOLE DI LESIONI IL DATORE

>>>>>>>  È interruttiva del nesso di causalità la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest’ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alla particolarità del lavoro.

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SOTTRAE MONILI D’ORO IN CASA DELLA FIDANZATA: È SOLO FURTO CON ABUSO DI OSPITALITÀ

>>>>>>>>>>>  Accolta la linea difensiva e ridimensionata l’accusa. Necessario un nuovo processo d’Appello per determinare la pena. Esclusa l’ipotesi del furto in abitazione.




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