-  Colpo Elide  -  05/06/2013

GIURISDIZIONE ITALIANA E CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA- Cass.Sez.Un.civ.13900/2013 - Elide COLPO

Con sentenza n. 13900 del 3 giugno 2013 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno trattato una questione di giurisdizione relativa ad una controversia sorta tra soggetti appartenenti a Stati diversi dell'Unione Europea, con riferimento ad un contratto di fornitura con garanzia a prima richiesta.

La fattispecie concreta riguardava un contratto di fornitura di prodotti siderurgici stipulato tra due società dell'Unione Europea con versamento di un acconto da parte della società italiana che commissionò la fornitura. A garanzia dell'eventuale restituzione dell'acconto da parte del venditore, la società italiana acquirente otteneva una garanzia a prima richiesta prestata da una banca austriaca. Il venditore non consegnò la merce e la società italiana escusse così la garanzia convenendo avanti il competente Tribunale italiano la banca che, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il Tribunale di primo grado e la Corte d'appello declinavano la giurisdizione. Veniva proposto ricorso per Cassazione da parte della società italiana con un unico e complesso motivo.

La Suprema Corte, osservando come entrambe le parti sono soggetti appartenenti a Stati dell'Unione Europea, rileva che la questione della giurisdizione va risolta a norma del Regolamento Comunitario CE n. 44/2001.

Dopo aver richiamato gli artt. 2 e 5 del Regolamento, applicabili ai giudizi instaurati in epoca successiva al 1 marzo 2012 come quello in esame, la Suprema Corte precisa come dette disposizioni riproducono, con alcune modifiche, le disposizioni contenute negli artt. 2 e 5 della Convenzione con riferimento alla competenza giurisdizionale ed all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale stipulata a Bruxelles il 27 settembre 1968, resa esecutiva nel nostro ordinamento con L. 21.6.1971 n. 8049.

La Convenzione di Bruxelles, peraltro, nell'individuazione del giudice avente giurisdizione nelle controversie in materia contrattuale, utilizza, ai fini della ricognizione del foro alternativo, un'espressione in parte diversa da quella usata nel Regolamento CE, prevedendo, senza ulteriori specificazioni, che "il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente...davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e della Corte di legittimità, tale luogo va individuato con riferimento all'obbligazione corrispondente al diritto su cui si basa la domanda dell'attore ed al luogo di esecuzione della stessa, determinato in conformità della legge che disciplina il rapporto controverso secondo il diritto internazionale privato del giudice adito.

Negli Stati che aderiscono all'Unione Europea, ivi compresa l'Italia, le norme di diritto internazionale privato da prendere in esame sono quelle della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali adottata a Roma il 19 giugno 1990 e resa esecutiva con L.n. 975/1984.

Dopo aver richiamato l'art. 4 della Convenzione di Roma, par. 1 e 5, la Suprema Corte precisa come il giudice adito dovrà, sulla base del proprio diritto internazionale privato, individuare, anzitutto, la legge applicabile all'obbligazione dedotta in giudizio e, sulla base di essa, individuare quale sia il luogo di esecuzione dell'obbligazione.

Nel caso di specie, precisa la Suprema Corte, è pacifico che ci si trovi di fronte ad un'obbligazione derivante da un contratto autonomo di garanzia. Detto contratto costituisce espressione della autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 secondo comma c.c. La sua caratteristica fondamentale è la carenza dell'elemento dell'accessorietà che vale a distinguerlo dalla fideiussione. Il garante viene a trovarsi difatti in una posizione perfettamente autonoma, indipendente dal rapporto di base, assumendo una obbligazione principale.

La Suprema Corte, dopo essersi soffermata sulla natura del contratto di garanzia, precisa che la funzione che ricopre il contratto autonomo di garanzia è quella di indennizzare il creditore insoddisfatto. La prestazione del garante ha, quindi, una funzione riparatoria del pregiudizio subito dal creditore a causa dell'inadempimento del debitore. Tra le modalità con cui si attua questa funzione è ricompreso il pagamento di una somma di denaro.

La conclusione cui si è giunti consente, per la Suprema Corte, di considerare superata la presunzione iuris tantum fissata dall'art. 4 comma 2 della Convenzione di Roma, sul collegamento più stretto del contratto con il Paese in cui la società convenuta aveva la propria sede. Ciò perché l'obbligazione dedotta in giudizio atteneva all'indennizzo dovuto al creditore insoddisfatto, con il trasferimento del rischio contrattuale sul garante. Quindi il collegamento più stretto dell'obbligazione controversa è l'Italia ove si trova la sede della società ricorrente nel caso di specie.

Individuata nella legge italiana quella che regola l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del Giudice adito, questo criterio non radica, tuttavia, autonomamente la giurisdizione in Italia, ma serve soltanto ad individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto (nel caso la legge italiana) e, in base ad essa, determinare il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere eseguita e, quindi, il Giudice avente competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles.

La norma rilevante nel nostro ordinamento è l'art. 1182 c.c. che regola il luogo dell'adempimento, in collegamento con l'art. 20 c.p.c. . Nel caso in esame, visto che l'obbligazione indennitaria è eseguita con il versamento di una somma di denaro determinata nel suo ammontare, il luogo di adempimento è il domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c. .

Pertanto vista la sede della società creditrice, luogo in cui l'obbligazione indennitaria deve essere adempiuta, ne deriva la giurisdizione del Giudice italiano che viene così dichiarata dalla Suprema Corte con la sentenza esaminata.




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