Nella pronuncia che si allega il Giudice Tutelare adito ha ritenuto che "l’attribuzione ad entrambi i genitori, in egual misura, del potere rappresentativo del figlio intellettivamente disabile, alla stregua del modello legislativo dettato dal legislatore per la rappresentanza dei figli minori (art. 320 c.c.), non sia di ostacolo all’efficacia della gestione e, quindi, non sia contrario agli interessi della Beneficianda"
Consentendo, all’opposto, l’operatività dei meccanismi di risoluzione di eventuali conflitti d’interesse che dovessero sussistere tra il genitore esercente il potere rappresentativo ed il figlio.
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