-  Mazzon Riccardo  -  10/12/2016

Fusione di srl: il primo bilancio successivo, i soci già illimitatamente responsabili e altri problemi - Riccardo Mazzon

Numerose le applicazioni giurisprudenziali dei principi sottesi alla fusione societaria: dal processo esecutivo alla reintegrazione del lavoratore; dalle impugnazioni al contratto collettivo; dalla revocatoria fallimentare alla responsabilità amministrativo-contabile e agli obblighi di bonifica.

Nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività devono esser iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426 del codice civile, ad avviamento.

Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione, nonché la relazione degli esperti (cfr., amplius, il paragrafo 6. del capitolo ventitreesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON).

Qualora dalla fusione emerga un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata, dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione, anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile (cfr. paragrafo del capitolo e volume citato), salvo non risulti che i creditori abbiano dato il loro consenso.

Si confrontino, in argomento, le seguenti applicazioni in tema di processo esecutivo,

"non sussistono gravi motivi per sospendere l"efficacia esecutiva del titolo vantato dall"opposto, costituito dalla sentenza emessa da giudice di prime cure, ai sensi dell"art. 615, comma 1, ult. parte, c.p.c., atteso che, secondo le attuali risultanze documentali e le circostanze di fatto incontroverse tra le parti, risulta intervenuta la cessione dei crediti per cui è causa successivamente all"instaurazione del giudizio di opposizione, in forza dell"art. 111 c.p.c., il titolo giudiziale azionato dal creditore risultando opponibile, oltre che alla società cessionaria, alla parte originariamente debitrice, nei confronti della quale la sentenza è stata emessa, e, dunque, alla società cedente, successivamente incorporata nell"odierna opponente, la quale è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti giuridici della società incorporata ex art. 2504 bis c.c." (Trib. Bari 31.3.2011, Giurisprudenzabarese.it, 2011)

reintegrazione lavoratore,

"in caso di fusione per incorporazione di una società in un'altra ai sensi dell'art. 2501 e 2504 bis c.c., sussiste il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, già dipendente della società incorporata, nella società incorporante quando per effetto dell'incorporazione l'intera impresa o una ramo di essa venga trasferita ad altro soggetto (cessionario) conservando la propria identità in conformità alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (direttiva n. 77/187/CE e successive modifiche e integrazioni) determinandosi in tale ipotesi il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c." (Cass. civ., sez. lav., 2.9.2010, n. 19000, GCM, 2010, 9, 1207)

impugnazioni,

"in tema di impugnazioni civili, nel caso di società che, nelle more del giudizio di cassazione (nella specie, anteriormente alla notificazione del ricorso per cassazione), si sia estinta per incorporazione, l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito della società incorporata, qualora, in applicazione analogica dell'art. 300 c.p.c., l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso, senza che, in contrario, possa invocarsi la presunzione di conoscenza parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive riscrizione, ai sensi dell'art. 2913 c.c., non operando tale previsione nel campo del processo. Ne consegue che il giudizio prosegue fra le parti originarie, senza che la società incorporante sia legittimata a rinnovare il ricorso" (Cass. civ., sez. lav., 12.10.2011, n. 20966, DeG, 2011)

contratto collettivo,

"l'incorporazione di una società in un'altra può essere assimilata al trasferimento d'azienda; di conseguenza trova applicazione l'art. 2112 c.c., in base al quale ai lavoratori che passano alle dipendenze della società incorporante si continua ad applicare il contratto collettivo dell'impresa cedente solo nel caso in cui nella nuova società non vi sia alcun contratto collettivo, mentre in caso contrario trova applicazione la contrattazione collettiva dell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole: il trasferimento comporta, infatti, l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa" (Cass. civ., sez. lav., 13.5.2011, n. 10614, DeG, 2011)

revocatoria fallimentare,

"la fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati; ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, essa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504 bis c.c. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto" (Cass. civ., sez. I, 19.5.2011, n. 11059, GCM, 2011, 5)

responsabilità amministrativo-contabile,

"in caso di responsabilità amministrativo-contabile di una società successivamente incorporata in un'altra, il debito risarcitorio, allorché sussista indebito arricchimento, non è assunto dalla società incorporante a norma dell'art. 2504 bis c.c., ma si trasmette ad essa ex art. 1, comma 1, l. n. 20/1994" (Corte dei Conti, sez. I, 27.1.2009, n. 27, RCCo, 2009, 1, 58)

obblighi di bonifica:

"il fenomeno della fusione per incorporazione di una società in un'altra determina una successione inter vivos a titolo universale per cui, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la società incorporante acquista i diritti e gli obblighi di quella incorporata; in particolare, la successione nei rapporti attivi e passivi dei quali era titolare la società incorporata si verifica al momento dell"estinzione di quest'ultima ed è, a sua volta, contestualmente determinata dalla produzione degli effetti dell"atto di fusione. Con specifico riferimento agli obblighi di bonifica di cui all"art. 17 del d.lgs. n. 22/97, tuttavia, questi non possono considerarsi sussistenti in capo alla società, successivamente incorporata, che esercitava la propria attività in un periodo (nella specie, gli anni '60) in cui non era stata ancora emanata la disciplina di cui al decreto Ronchi né ne esisteva un"analoga. La tesi della giurisprudenza che, riportandosi al concetto di reato permanente, afferma che la normativa di cui all"art. 17 cit. si applica a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22/97, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto generatore dell"attuale situazione patologica, può trovare applicazione a condizione che il soggetto che ha posto in essere la condotta all'epoca in cui non vigeva ancora il d.lgs. n. 22/97 sia lo stesso che opera al momento del verificarsi dell'inquinamento successivamente all'entrata in vigore di tale normativa, ma non quando l'inquinatore si è estinto, atteso che, altrimenti, si verrebbe arbitrariamente a scomporre la fattispecie dell'illecito, la cui porzione imputabile consisterebbe nel solo evento, che, isolatamente considerato, non può, invece, dar luogo ad alcuna responsabilità. D'altra parte, il principio dell'irretroattività, oltre ad essere sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che ammette deroghe solo per espresse previsioni tassative, ritrova piena vigenza nella materia in questione anche per la doverosa applicazione nel nostro ordinamento della direttiva n. 2004/35/CE sul danno ambientale, con la quale è stato dettagliatamente disciplinato il principio «chi inquina paga» e che, all'art. 17, dispone l'irretroattività delle disposizioni della direttiva medesima ed in particolare la non applicabilità delle stesse «al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato»" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 19.4.2007, n. 1913, DGA, 2007, 11, 701).




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