-  Costa Elisabetta  -  25/09/2013

FERMO TECNICO E QUALIFICAZIONE DEL DANNO – Cass. 11515/2013 – Elisabetta COSTA

Con la sentenza n. 11515/2013, la Corte di cassazione è intervenuta su un caso di richiesta di risarcimento danni da fermo tecnico.

Il tribunale di Roma, in qualità di organo di secondo grado rispetto ad un procedimento incardinato dinanzi al giudice di pace, si era pronunciato in senso negativo, affermando che nel caso di specie il fermo tecnico avrebbe potuto essere concesso solo se il danneggiato avesse dimostrato di avere effettuato degli interventi di riparazione del veicolo.

Il successivo ricorso in cassazione, quindi, verteva principalmente sulla presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., così come richiamati dall"art. 2056 c.c. in relazione alla domanda di liquidazione del danno da fermo tecnico.

Il ricorrente contestava l"orientamento assunto dal tribunale, ritenendo che il danno da fermo tecnico fosse desumibile dall"indisponibilità del mezzo, a prescindere dall"effettiva necessità di dover riparare materialmente l"autovettura incidentata.

Inoltre, il ricorrente contestava che il tribunale di Roma avesse intrapreso un indirizzo contrario a quello che caratterizzava gli ultimi orientamenti seguiti sul tema dallo stesso organo giurisdizionale.

La Suprema Corte ammette che il proprio orientamento più recente prevede la possibilità della liquidazione equitativa del danno da "fermo tecnico" anche in assenza di prova specifica, tuttavia, traendo spunto dalla fattispecie in esame, evidenzia anche come il proprio orientamento maggioritario induca a ritenere superato l"opposto orientamento (secondo cui il danno da fermo tecnico non potrebbe considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto del prolungato inutilizzo del veicolo) ritenendo, al contrario, preferibile che ogni danno (quindi anche quello da fermo tecnico) vada provato.

La corte di legittimità ritiene che il ricorrente non abbia colto la ratio decidendi della sentenza del tribunale di Roma, la quale si fonda sull"insussistenza di un danno da fermo tecnico e sulla considerazione che dalla mancata riparazione del veicolo si debba desumere la relativa indisponibilità dello stesso.

L"assenza della riparazione esclude l"indisponibilità del mezzo e, di conseguenza, esclude anche la sussistenza di un danno da fermo tecnico.

La Corte di cassazione rileva che il ricorrente si sia limitato a dedurre un"asserita violazione di legge e un vizio motivazionale che, tuttavia, non incidono direttamente su quanto statuito dal tribunale di Roma.

Per tali motivi, la Corte di cassazione ha ritenuto che le contestazioni mosse dal ricorrente dovessero essere ritenute prive di pregio.

La sentenza n. 11515/2013 della Corte di cassazione fa il punto sulla giurisprudenza di in tema di qualificazione del danno da fermo tecnico, ponendosi l"ambizioso obiettivo di individuare un punto fermo nel dedalo di orientamenti giurisprudenziali.

Tuttavia, la sentenza in esame, rappresenta anche in maniera emblematica la difficoltà d"individuare sul tema un orientamento che possa essere univoco e chiaro.




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