-  Santuari Alceste  -  08/03/2017

Farmacie: i comuni possono istituirle e collocarle – Cons. St. 01047/17 – Alceste Santuari

I comuni hanno il potere di istituire le nuove farmacie e di sceglierne la collocazione territoriale più idonea a rispondere ai bisogni dei cittadini

In ossequio alle disposizioni contenute nella l. 27/2012, un comune veneto aveva disposto l"apertura di due nuove sedi farmaceutiche e ne aveva deciso altresì l"ubicazione in zone del comune ritenute idonee a soddisfare la domanda di salute dei cittadini del territorio.

Avvero tale deliberazione aveva presentato ricorso il titolare di una farmacia del loco; ricorso respinto dal Tar Veneto, Venezia, sez. III, con sentenza n. 00232/2016.

Per la riforma della sentenza di primo grado, il farmacista ha proposto appello, rigettato dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 23 febbraio 2017, n. 01047 con le seguenti motivazioni:

-) la pianificazione ed istituzione di sedi farmacautiche implica due profili: un profilo "quantitativo" o "demografico" connesso alla determinazione del numero di operatori da immettere nel settore in rapporto alla popolazione e un profilo organizzativo e/o "localizzativo", nel senso dell"adeguata distribuzione delle sedi farmaceutiche nell"ambito del territorio comunale;

-) si tratta di due profili che, "pur essendo concettualmente distinti, sono strettamente legati e sono finalizzati a garantire" sia "l"accesso alla titolarità di farmacie di un numero, progressivamente, più ampio di operatori" sia "una presenza più capillare e una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico";

-) ai comuni spetta il compito di "identificare" le zone in cui collocare le nuove farmacie;

-) spetta altresì ai Comuni, in quanto rientrante "nella sfera discrezionale loro riservata", lo stabilire la localizzazione più idonea ai fini di una migliore accessibilità e fruibilità del servizio;

-) la scelta del comune di istituire una "sede farmaceutica "obbligatoria" nella zona centrale" e "un"altra sede farmaceutica facoltativa nella zona "artigianale/commerciale" della stessa frazione, non pare contrastante con la normativa di riferimento;

-) l"intervento del comune deve considerarsi finalizzato e idoneo a soddisfare le esigenze della popolazione dell"intero territorio comunale, comprensivo, anche, delle zone scarsamente abitate, così come richiesto dalla legge.

Ancora una volta i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la funzione di programmazione delle sedi farmaceutiche, finalizzata a rendere più accessibile i servizi erogati dalle farmacie.




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