Tra le forme di gestione del servizio farmaceutico pubblico rientra anche quella in economia da parte dei singoli comuni
Gestione del personale assunto
Obbligo di rispettare i vincoli generali in materia di assunzioni e reclutamento
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera 27 agosto 2015, n. 267, è intervenuta sulla richiesta avanzata da un sindaco circa l"applicabilità dei vincoli assunzionali al personale assunto con contratto a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile nel caso di gestione in economia di farmacie comunali.
Il Comune istante ha posto i seguenti quesiti:
La scrivente Sezione regionale, con la deliberazione n. 86/2015/QMIG del 4 marzo 2015, sulla base delle motivazioni in quella sede riportate, in presenza del potenziale contrasto interpretativo generabile sui sopra esposti quesiti (cfr. deliberazione Sezione Lazio n. 226/2014/PAR), ha deferito al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell"art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, la seguente questione di massima: "se la disciplina di finanza pubblica dettata, dall"art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/208, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, debba applicarsi anche alla gestione in economia di farmacie comunali e, in caso di risposta positiva, quali siano i rapporti con gli obblighi di finanza pubblica di cui è diretto destinatario l"ente locale".
La Sezione di controllo si rifà a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 18/2015/QMIG del 12 giugno 2015, ha ribadito il seguente principio di diritto: "la disciplina di finanza pubblica dettata, dall"art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, non si applica alla gestione in economia di farmacie comunali. I Comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico".
Quale disciplina dunque si applica alle farmacie comunali gestite in economia dai comuni? La Sezione non ha dubbi: alla luce di quanto sopra esposto, il Comune, nel caso di gestione di farmacie comunali mediante propri uffici interni (c.d. gestione in economia), deve osservare, nel caso in cui intenda assumere personale con contratto a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile, i limiti finanziari posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, e successive modifiche e integrazioni (si veda sul punto Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2015/QMIG). Allo stesso modo, il Comune deve osservare i limiti finanziari posti, alla spesa storica complessiva per il personale, dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.