-  Tonutti Stefania  -  27/10/2014

EUTANASIA ED OMISSIONE DEI FATTI ALLA CEDU, LA RESPONSABILITA' DEL LEGALE - Stefania TONUTTI

Qui di seguito si riporta una sentenza del 30 settembre 2014 della Corte Europea, chiamata a decidere sul ricorso di un'anziana signora (già morta da alcuni anni), che si era rivolta a tutte le Autorità nazionali ed internazionali per porre fine alla sua vita. Nel caso di specie la Corte è chiamata a valutare il comportamento dell'assistente legale della donna.

I fatti: La sig.ra Gross (ricorrente) era nata nel 1931, di nazionalità svizzera, e morì il 10 novembre 2011.

Con il passare del tempo, pur essendo perfettamente capace di intendere e di volere, iniziò ad esprimere la sua volontà a porre fine alla sua vita, non riuscendo a sopportare tutte le problematiche connesse con l'avanzare della vecchiaia ed il declino delle facoltà fisiche e psichiche.

Decise quindi di porre fine alla sua vita con una dose letale di sodio pentobarbital: si rivolse (nel 2008) ad un'onlus, che si occupa di eutanasia, ma lo psichiatra che doveva prescriverle il farmaco si rifiutò di farlo perché, pur essendo la donna perfettamente capace di intendere e di volere, non voleva confondere il ruolo di esperto con quello di medico curante, ed assumersi quindi le relative responsabilità.

Seguirono nei due anni successivi ulteriori richieste "di morire", da parte della donna, ad altri e diversi medici, i quali negarono tutti la prescrizione del farmaco letale.

Le Autorità svizzere sostenevano che la capacità di decidere della donna non fosse sufficiente, in assenza di una malattia terminale, a giustificare la prescrizione, quindi, per i medici che l'avessero effettuata c' era il rischio di sanzioni disciplinari.

Nel frattempo la sig.ra Gross si era rivolta alla Corte Svizzera sostenendo che era stato violato il suo "diritto a decidere come e quando la sua vita potesse venire interrotta" ex art. 8 della Convenzione CEDU: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2.Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell"esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell"ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»

La donna riuscì comunque nel suo intento, ottenne una prescrizione di sodium pentobarbital e, il 10 novembre 2011 morì, senza nessun testimone presente; la notizia tuttavia venne comunicata alla CEDU solo nel gennaio 2014, ben 3 anni dopo.

Cosa contesta e valuta la Corte: condanna il comportamento scorretto commesso dal legale della ricorrente, che aveva continuato l"iter del ricorso presso la CEDU, tacendo però l"importante informazione dell"avvenuta morte della cliente con cui non aveva mai avuto contatti diretti.

In base all'art. 35 della Convenzione, « 1. La Corte non può essere adita se non dopo l"esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso sulla base dell'art. 34, se: a) è anonimo; oppure (b)è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un"altra istanza internazionale d"inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell"articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell"uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno».

Nel caso in esame, ilò legale non ha mai avuto rapporti diretti con la sig.ra Gross, tanto che tali rapporti erano curati da un ex pastore che opera nella Onlus alla quale la donna si era rivolta per la "dolce morte" (pastore che ovviamente aveva mantenuto il segreto ed il riserbo).

Decisione della Corte: è stato ribadito il comportamento scorretto del legale.




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