-  Fiorentin Fabio  -  20/07/2013

ESPULSIONE POSSIBILE PER IL LIBERO VIGILATO - Mag.Sorv.Milano, ord. 26/2/2013- F.FIORENTIN

Magistrato di Sorveglianza di Milano, ord. 26 febbraio 2013, Saadi, est. Brambilla

Condannato per fatti di terrorismo - Espulsione dal territorio dello Stato – Non eseguibilità per il rischio di persecuzione e tortura nel Paese di origine - Sostituzione con la misura della libertà vigilata – Riesame della pericolosità sociale in seguito a gravi trasgressioni della misura – Trasformazione della libertà vigilata in altra misura idonea a fronteggiare la aumentata pericolosità del soggetto - Trasformazione con l'espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità

 

La legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), art. 69 comma 4, ha attribuito al Magistrato di Sorveglianza la competenza esclusiva in tema di misure di sicurezza (diverse dalla confisca ed eccettuati i casi di cui all"art. 312 c.p.p.) disposte con sentenza o irrogate successivamente. Potendo procedere in ogni momento al riesame della pericolosità del condannato, è evidente che egli possa disporre l"esecuzione della misura più adeguata alla sua personalità, traendo elementi di convincimento per la sostituzione o la revoca delle misure di sicurezza sulla base delle disposizioni degli artt. 133 e 203 c.p." (cfr. Cass. cit. n. 11273/07).Deve pertanto ritenersi che, oltre alle ipotesi di aggravamento previste dall"art. 231 c.p., il MdS – che, in ogni momento, può rivalutare la pericolosità sociale del soggetto – è legittimato a disporre la trasformazione/sostituzione della misura di sicurezza in altra ritenuta più idonea, considerati i mutati profili di pericolosità sociale o sopravvenute circostanze (oggettive e/o soggettive) emerse nel corso della misura (nella fattispecie, il Magistrato di sorveglianza ha sostituito la misura di sicurezza della libertà vigilata con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato). (f.f.)

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA

 Il Magistrato di Sorveglianza,

premesso,

che, nei confronti di Saadi Nassim , nato a H. (Tunisia) il xxx, elettivamente domiciliato presso lo studio dell"avv.to xxx del foro di Milano (via xx), il MdS di Cosenza, con ordinanza in data 17.04.2012, applicava, in luogo della misura di sicurezza dell"espulsione (in quanto al momento non eseguibile), la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo minimo di anni uno;

che, a seguito della scarcerazione del soggetto avvenuta per espiazione della pena in data 27.04.2012, la misura veniva, in concreto, eseguita in data 28.04.2012, con relativa sottoscrizione, da parte dell"interessato, delle prescrizioni previste nella citata ordinanza applicativa;

che all"odierna udienza, fissata, ai sensi degli artt. 208 e 231 c.p., a seguito di segnalate violazioni, da parte del libero vigilato, di alcune delle prescrizioni medesime, SAADI, regolarmente citato, _____ comparso;

che il P.M. e il difensore hanno concluso come da verbale;

OSSERVA

Premessa

Saadi era stato condannato, con sentenza Corte Assise Appello Milano 07.02.2008, irr. il 15.01.2009, alla pena di anni 8 e mesi 10 di reclusione per i reati di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell"ordine democratico (art. 270 bis c.p.), falso materiale in atti pubblici e ricettazione in concorso, commessi tra il 2001 ed il 2002: in particolare, per essersi associato con altre persone al fine di compiere atti di violenza, anche in Stati diversi dall"Italia, con finalità di terrorismo, occupandosi dell"organizzazione e direzione dell"associazione, dell"indottrinamento ideologico degli associati e impartendo tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Con la suddetta sentenza veniva altresì disposta la misura di sicurezza dell"espulsione dal territorio dello Stato, così come prevista, per tale tipo di reato, dall"art. 312 c.p.

Nella citata ordinanza del MdS di Cosenza si evidenzia, anzitutto, come, per il tramite del difensore, il soggetto aveva già proposto ricorso, ai sensi e per gli effetti dell"art. 39 CEDU, avanti la Corte Europea dei Diritti dell"Uomo, avverso l"espulsione comminatagli, a suo tempo, dal Ministero dell"Interno. Ricorso che veniva accolto definitivamente con sentenza n. 37201/06 "Saadi Nassim contro Italia" del 28.02.2008 avanti la Grande Chambre della medesima Corte Europea. Detta sentenza riconosceva che la misura dell"espulsione era stata adottata in violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione ed ordinava all"Italia l"annullamento del provvedimento.

Tale decisione veniva, poi, confermata da successive sentenze (nn. 11549/05, 37336/06, 38128/06, 44006/06) che dichiaravano la Tunisia, il Marocco e l"Egitto quali Paesi a rischio per l"uso sistematico della tortura e di trattamenti disumani degradanti e ciò, non solo confermando il principio già sancito nella sentenza "Saadi Nassim contro Italia", ma smentendo altresì le argomentazioni del governo italiano volte a sostenere un processo di democratizzazione dei Paesi del Nord Africa e, nello specifico, di quelli sopra indicati. In tal senso, l"Alta Corte Europea confermava la propria giurisprudenza già espressa nel caso del cittadino marocchino El Kaflaoui Abdelilah contro il governo italiano. In tutte queste sentenze, è espressamente previsto, infatti, il divieto di espulsioni verso la Tunisia ed il Marocco in quanto ciò comporterebbe la sicura violazione dell"art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell"uomo e delle libertà fondamentali, ratificata a Roma anche dal nostro governo il 04.11.1950.

Sempre dalla lettura della citata ordinanza si apprende altresì che la Corte Europea aveva successivamente annullato un altro provvedimento di espulsione ministeriale riproposto nei confronti del Saadi con le medesime motivazioni del primo avendo, peraltro, il Saadi nel frattempo presentato anche richiesta di asilo politico, essendo stato condannato in Tunisia alla pena di vent"anni di reclusione da un Tribunale militare che lo aveva giudicato (per gli stessi fatti contestati in Italia e dai quali era stato parzialmente assolto nel nostro Paese) in contumacia, senza l"assistenza di un difensore di fiducia e senza essere stato messo a conoscenza della pendenza di tale procedimento a suo carico.

Sulla base di tali presupposti, il MdS di Cosenza riteneva quindi non applicabile, per i principi affermati dalla Corte di Strasburgo, la misura di sicurezza dell"espulsione prevista nella sentenza italiana di condanna.

Rilevata, tuttavia, l"attualità della pericolosità sociale del soggetto, rinvenibile, non solo nella gravità dei reati commessi, ma anche nelle reiterate condotte trasgressive compiute in regime inframurario (e che lo avevano portato presso la CC Caltanissetta alla sottoposizione del regime di cui all"art. 14 bis OP, oltre a plurime sanzioni disciplinari anche per l"attività di proselitismo costantemente mantenuta dal soggetto - proclamatosi più volte "paladino" di altri detenuti islamici, considerati perseguitati politici -), il MdS applicava, in luogo dell"espulsione ritenuta, come detto, ineseguibile, la diversa misura di sicurezza della libertà vigilata.

Tale possibile trasformazione veniva ritenuta legittima dal MdS sulla base di quanto disposto dall"art. 69, quarto comma OP laddove prevede che, nel corso del procedimento per il riesame della pericolosità sociale, il MdS può disporre l"applicazione, l"esecuzione, la revoca anticipata ma anche la trasformazione della misura di sicurezza.

 

L"andamento della misura

La misura della libertà vigilata ha avuto concretamente inizio, come detto, in data 28.04.2012, dapprima all"indirizzo di Milano, via Cefalonia n. 11, presso l"abitazione della ex compagna del libero vigilato, sig.ra V. S. (madre anche del figlio minore S. A. nato in xxx il xxx) e, successivamente (non essendo la donna disponibile a continuare ad ospitare l"ex congiunto), presso il diverso indirizzo di xxx, via xxx, all"interno del deposito aziendale xxx del connazionale xxx ove il libero vigilato avrebbe dovuto svolgere anche un"attività lavorativa come custode.

Con una prima informativa, in data 13.06.2012, i CC Milano Gratosoglio avevano segnalato che il libero vigilato (in allora ancora domiciliato in xxx, via xxxx n. xx presso xxx) non era stato reperito presso la suddetta abitazione durante un controllo effettuato alle ore 00.50 del 12.06.2012. Per tale motivo, con un primo provvedimento in data 15.06.2012, il libero vigilato veniva diffidato da questo Ufficio al rispetto delle prescrizioni.

Con una seconda informativa in data 27.06.2012, il Commissariato di PS "Bonola" segnalava che, in data 19.06.2012, personale della sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud aveva controllato, all"uscita del casello autostradale di Sirmione della A4 "Brescia-Padova", un"autovettura con targa tedesca intestata a tale N. M. all"interno della quale venivano identificati il Saadi Nassim nonché altri due connazionali (R. K. e H. Z.).

Questo Ufficio, con decreto in data 29.06.2012, diffidava, pertanto e nuovamente, il soggetto ad attenersi al rispetto scrupoloso delle prescrizioni della libertà vigilata.

Ancora, con informativa in data 20.08.2012, i CC Bollate segnalavano che, alle ore 00.35 circa del 20.08.2012, durante un controllo eseguito in xxx, via xxx n. xxx, il soggetto non veniva reperito proprio presso la suddetta abitazione.

Per una terza volta, quindi, seguiva una formale diffida, da parte di questo Ufficio, in data 21.08.2012.

Da ultimo, i CC Milano Porta Genova, con nota in data 03.10.2012, segnalavano che il precedente 13.09.2012, nel contesto di un controllo di polizia, Saadi veniva trovato in compagnia di cittadini stranieri gravati da precedenti penali o di polizia.

Seguiva un"ultima diffida da parte di questo Ufficio con decreto in data 18.10.2012.

Peraltro, dalle sopra citate informative non risulta che il libero vigilato, nel corso della misura, abbia formalizzato una regolare situazione occupazionale/lavorativa.

 

Riesame della pericolosità sociale: aggravamento ovvero sostituzione/trasformazione della misura di sicurezza

È evidente che le violazioni sopra segnalate, attesa la loro reiterazione nel tempo, nonostante le plurime diffide da parte di questo Ufficio di Sorveglianza, siano espressive di una non adeguatezza della misura in corso a contenere la pericolosità sociale del soggetto in questione.

Non bisogna dimenticare, in proposito, che lo stesso era stato condannato per gravi reati contro lo Stato e l"ordinamento democratico con conseguente previsione ab imis della misura di sicurezza dell"espulsione ex art. 312 c.p.

V"è da chiedersi, a questo punto, stante l"indubbia necessità di un aggravamento della misura, se lo stesso debba essere disposto nei termini e con le modalità tassativamente previsti dall"art. 231 c.p. ovvero se tale "aggravamento" possa essere disposto, come richiesto in principalità dal PM, con la diversa misura di sicurezza dell"espulsione dal territorio dello Stato.

Non ignora, innanzitutto, questo Ufficio che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza in data 20.01.2011 (caso Ben Mbark Fathi), aveva annullato l"ordinanza del TdS di Milano, in data 17.05.2010, con la quale veniva respinta l"impugnazione proposta dal cittadino straniero avverso ordinanza del MdS di Milano che aveva, in sede di aggravamento, sostituito la misura di sicurezza della libertà vigilata con quella, appunto, dell"espulsione. In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che l"art. 207 c.p. introduce una sorta di clausola di stabilità delle misure di sicurezza prevedendo solo la loro revoca – per la cessazione della presupposta pericolosità sociale – e non la generale loro trasformabilità in relazione a variazioni di intensità della pericolosità stessa.

Ha ancora affermato la Suprema Corte che le ipotesi di sostituzione delle misure di sicurezza medesime devono considerarsi tassative e segnatamente quelle specificate nelle previsioni del codice penale, in una logica di predeterminazione di misure ad adeguatezza presunta, in relazione a specifiche vicende, che esclude radicalmente ogni ipotesi di fungibilità. In sede di valutazione ex art. 231 c.p., quindi, il giudice può procedere alla sostituzione di una misura di sicurezza con quelle espressamente e tassativamente indicate dalla citata norma.

Si rileva, tuttavia, in questa sede, che detta sentenza della Cassazione non costituisce orientamento univoco. Secondo altre pronunce di legittimità, infatti (vedi, fra le altre, Cass. Pen., sez. I, 02.03.2007 n. 11273) è legittimo il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza deliberi la sostituzione dell"originaria misura detentiva terapeutica in una detentiva non terapeutica (casa di lavoro), ritenendo persistente la pericolosità sociale del soggetto pur essendo venuta meno la sua infermità mentale. Ciò anche in considerazione del fatto che la Corte Costituzionale, intervenuta varie volte in tale ambito, ha escluso ogni automatismo riguardante l"applicazione e l"esecuzione delle misure di sicurezza.

A prescindere, in ogni caso, da tali pronunce, l"art. 69, quarto comma OP prevede esplicitamente, fra le altre, le ipotesi di trasformazione delle misure di sicurezza e l"art. 679 c.p.p., richiamando i casi in cui una misura di sicurezza deve essere ordinata successivamente alla sentenza, "… intende far riferimento, indistintamente, a tutte le possibili evenienze contemplate dal codice penale, indipendentemente dalla circostanza che, con la sentenza, siano state irrogate già altre misure. Alla stregua di questi rilievi, è pacifico che è stata attribuita al Magistrato di Sorveglianza la competenza esclusiva in tema di misure di sicurezza (diverse dalla confisca ed eccettuati i casi di cui all"art. 312 c.p.p.) disposte con sentenza o irrogate successivamente. Potendo procedere in ogni momento al riesame della pericolosità del condannato, è evidente che egli possa disporre l"esecuzione della misura più adeguata alla sua personalità, traendo elementi di convincimento per la sostituzione o la revoca delle misure di sicurezza sulla base delle disposizioni degli artt. 133 e 203 c.p." (cfr. Cass. cit. n. 11273/07).

Alla luce di tale ultimo orientamento che questo Ufficio ritiene condivisibile, proprio in virtù del chiaro disposto di cui all"art. 69, quarto comma OP, deve ritenersi, quindi, che, oltre alle ipotesi di aggravamento previste dall"art. 231 c.p., il MdS – che, in ogni momento, può rivalutare la pericolosità sociale del soggetto – è legittimato a disporre la trasformazione/sostituzione della misura di sicurezza in altra ritenuta più idonea, considerati i mutati profili di pericolosità sociale o sopravvenute circostanze (oggettive e/o soggettive) emerse nel corso della misura.

Ciò detto, nel caso di specie, rileva, anzitutto, questo Ufficio che, come più sopra accennato, le violazioni commesse dal soggetto e le persone pregiudicate da lui frequentate nel corso della misura siano sicuri indici di un"aumentata pericolosità sociale e di una insufficienza della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata.

Ritiene ancora questo Ufficio che il conseguente aggravamento della misura previsto dall"art. 231 c.p., nelle ipotesi tassativamente indicate da detta norma (casa di lavoro/colonia agricola), non sia, tuttavia, adeguato ad un efficace contenimento della pericolosità sociale, così come attualmente emersa a seguito delle trasgressioni segnalate e considerata la storia criminale del Saadi. Quest"ultimo, infatti, è stato condannato siccome ritenuto tra i capi/organizzatori di una associazione terroristica di matrice islamica e non bisogna dimenticare che la deterrenza inframuraria si è rivelata, in corso di espiazione pena, del tutto inefficace sia sotto i profili di rivisitazione critica dei reati, sia, in particolare, con riguardo alla condotta costantemente orientata allo spregio verso le istituzioni, al proselitismo ed alla trasgressione con la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis OP ed il conseguente costante rigetto della liberazione anticipata richiesta (per come già evidenziato nella citata ordinanza del MdS di Cosenza).

Non sembra, quindi, che la restrizione (o l"internamento) presso un istituto di pena nazionale possano garantire un"adeguata tutela della sicurezza.

Alla luce dei principi sopra esposti, pertanto, ritiene questo Ufficio che la misura di sicurezza più idonea ad arginare la specifica pericolosità sociale del soggetto sia quella dell"espulsione dal territorio dello Stato; misura, peraltro, richiesta, oltre che dal Pubblico Ministero in questa sede, anche dai Carabinieri e dalla Questura di Milano con le informative in atti.

Eseguibilità dell"espulsione alla luce del quadro europeo, normativo e giurisprudenziale, di riferimento

Come più sopra osservato, il MdS di Cosenza, con l"originario provvedimento applicativo della libertà vigilata, non disponeva l"applicazione dell"espulsione, prevista con la sentenza di condanna, non già per una valutazione inerente la pericolosità sociale, ma perché l"espulsione non poteva essere concretamente eseguita a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell"Uomo che aveva accolto il ricorso promosso dallo stesso Saadi avverso la primigenia espulsione ministeriale. Solo in seconda battuta, lo stesso Magistrato, ritenendo "comunque" sussistenti profili di pericolosità sociale, ha valutato come misura adeguata quella attualmente in corso.

Ciò non significa che eventuali mutamenti di indirizzo della Corte Europea, che si andranno ad esaminare nel prosieguo, comportino automaticamente il ripristino della misura di sicurezza dell"espulsione ex art. 312 c.p.: anche detta misura di sicurezza, sia pur prevista dal legislatore come conseguente alla commissione di reati contro la personalità dello Stato, è soggetta al previo esame in concreto dell"attualità di pericolosità sociale. Sul punto infatti (pur con riferimento alla diversa misura di sicurezza "obbligatoria" dell"espulsione ex art. 86 D.p.r. 309/90) la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la questione del citato articolo 86 "… messa a confronto con le altre ipotesi di applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione, previste dagli artt. 235 e 312 c.p., le quali, pur essendo subordinate al presupposto di condotte obiettive altrettanto gravi rispetto a quelle considerate nell'impugnato art. 86, primo comma, comportano pur sempre, in ossequio alla regola generale stabilita dall" (…) art. 31 della legge n. 663 del 1986, la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero condannato, l'ipotesi contestata configura un'irragionevole disparità di trattamento. E l'irragionevolezza risulta evidente se si considera anche che l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione senza la valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 c.p. (cui fa rinvio l'art. 203, cpv., c.p.) e la conseguente preclusione della concessione della sospensione condizionale della pena frappongono ingiustificati ostacoli, non soltanto alla libertà personale, ma anche alle possibilità di sviluppo della personalità del condannato in vista dell'eventuale superamento della sua condizione come soggetto socialmente pericoloso" (così Corte Cost. 20-24 febbraio 1995, n. 58).

Ne consegue che, anche in questa sede, l"applicazione della misura di sicurezza dell"espulsione ex art. 312 c.p. non può prescindere da un previo riesame della pericolosità sociale, essendo tanto più tale esame reso necessario dall"osservazione e monitoraggio sull"andamento di una misura di sicurezza specifica già in corso come quella della libertà vigilata.

Richiamandosi, quanto ai dedotti profili circa la sussistenza della pericolosità sociale specifica, alle osservazioni già formulate, resta ora da verificare se sono intervenute in ambito europeo modifiche rispetto all"iniziale orientamento giurisprudenziale che, con riferimento proprio alla persona del Saadi aveva sancito la non espulsività, nello specifico, verso la Tunisia, Paese in allora considerato a rischio di trattamenti degradanti ivi compresa la tortura.

Risultano infatti essere intervenute, da ultimo, sentenze che, preso atto del recente cambiamento positivo istituzionale di quello Stato, si sono pronunciate in termini favorevoli all"espulsione.

La Corte Europea per i Diritti dell"Uomo, nell"esaminare il caso n. 48205/09 del 15.11.2011 (Al Hanchi contro C. Bosnia Erzegovina), ha effettuato una nuova valutazione sulla situazione politica nel paese nord-africano seguita alla cd. "Rivoluzione dei Gelsomini" rientrante nell"ambito di quella che viene comunemente definita "Primavera Araba", discostandosi dall"orientamento assunto precedentemente anche con la citata sentenza "Saadi contro Italia". Avvalendosi infatti dei rapporti di Human Rights Watch, Amnesty International 2012 e dei vari rapporti del Consiglio di Sicurezza dell"ONU, la Corte, nella citata sentenza "Al Hanchi" ha statuito che le nuove condizioni politiche in Tunisia fanno ritenere inesistente il rischio che persone sospettate di appartenere ad organizzazioni terroristiche, una volta espulse verso quel Paese – come in altri paesi nei quali si è registrata una "svolta democratica" – possano subire trattamenti inumani degradanti.

Risultano, infatti, essere state smantellate strutture oppressive del vecchio regime (il corpo di polizia DSS) e avviati mutamenti tipici di un sistema democratico, con concessione dell"amnistia per tutti i prigionieri politici compresi quelli condannati con la controversa legge antiterrorismo.

La sentenza "Al Hanchi" del 2011, peraltro, è stata seguita da altre pronunce dello stesso tenore e, in particolare, relative ai casi "K.A. contro Svizzera" (caso n. 30352/09 K.A. contro Svizzera con decisione conforme del 17.04.2012) e "Adel Ben Slimen contro Italia" (caso n. 38435/10 Adel Ben Slimen contro Italia con decisione conforme del 19.06.2012).

Va detto, poi, che, successivamente a tale ultima sentenza, l"orientamento giurisprudenziale della Corte Europea si è consolidato, in senso favorevole all"espulsione, con una serie di declaratorie di irricevibilità di ricorsi emesse nel luglio 2012 (caso "Belaj Meftah Faicel Ben Ajmi contro Italia; caso "Ignaoua Habib contro Italia; caso "Kneni Kamel Ben Boussaha contro Italia").

*** ***

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si ritiene pertanto che l"espulsione del Saadi verso il suo Paese di provenienza sia eseguibile anche in conformità all"indirizzo giurisprudenziale della Corte Europea da ultimo consolidatosi.

A ciò non può neppure ostare la diversa circostanza che il Saadi sia padre di minore nato in Italia da madre italiana. A tal proposito si osserva che la seconda sezione della Corte Europea dei Diritti dell"Uomo, con sentenza del 07.04.2009 (n. 1860/07 "Sherif ed altri contro Italia"), ha statuito che l"espulsione dello straniero (ordinata dal Ministro dell"Interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato) non viola l"art. 8 CEDU, in materia di diritto alla vita privata e familiare (la cui ingiustificata compressione può essere, in astratto, lamentata anche dal coniuge e dal fratello dell"espulso), se il soggetto ha precedenti penali tali da motivare la valutazione per cui la sua permanenza sul suolo dello Stato ospitante rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica.

La pericolosità del Saadi per la sicurezza nazionale è documentata non soltanto dalla gravità dei reati commessi ma anche da ben due decreti di espulsione ministeriali, giustificati da tali motivi e non eseguiti solo per l"originario orientamento della Corte Europea con riferimento alle particolari condizioni dello Stato tunisino.

La Questura di Milano, peraltro, nell"informativa in atti, ha rilevato come il Saadi, non appena scarcerato, ha chiesto ed ottenuto, su sua richiesta, il rilascio dalle autorità tunisine di un regolare passaporto; circostanza questa che, secondo gli operanti, sarebbe in contrasto con un timore di rientro nel proprio Paese, tanto più che il Saadi, per ottenere il citato documento, aveva fatto ingresso presso la sede dell"autorità consolare tunisina, esponendosi così alla giurisdizione di quel Paese ed alla possibilità di interventi nei suoi confronti.

Da ultimo, a rimarcare ulteriormente la pericolosità sociale del Saadi vi è la circostanza, segnalata sempre dalla Questura di Milano Ufficio Immigrazione, con nota del 16.01.2013, che la persona la quale attualmente ospita il Saadi e cioè il già nominato Rihani Mohamed Ali è soggetto già indagato per i delitti di cui agli artt. 270 bis c.p. e 9, 10, 12 legge 497/74, confermando con ciò anche l"attualità di frequentazione di persone appartenenti o comunque collegate ad ambienti estremistici.

Ritiene conclusivamente, quindi, questo Ufficio che sia per le violazioni delle prescrizioni commesse nel corso della libertà vigilata, sia per le frequentazioni di persone risultate promiscue ad ambienti eversivi, sia per i rilievi degli organi di polizia ed inquirenti debba applicarsi al Saadi la diversa e più adeguata misura di sicurezza dell"espulsione dal territorio dello Stato.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 208, 235, 312 c.p., 69 OP, 677, 678 e 679 c.p.p.;

visto il parere favorevole del PM;

 

DICHIARA

 

SAADI NASSIM persona tuttora socialmente pericolosa e, per l"effetto,

DISPONE

che lo stesso venga espulso dal territorio nazionale.

 

Si comunichi:

-      All"interessato e al suo difensore;

-      Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l"esecuzione.

 

Milano, li 26.02.2013

 

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

(dott. Guido Brambilla)




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