Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Assegno vitalizio spettante a deputato AR* – Natura pensionistica – Esclusione – Conseguenze.
In base al principio generale della piena pignorabilità di ogni credito – desumibile dagli artt. 545 cod. proc. civ. e 2740 cod. civ. e fatte salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge – l'assegno vitalizio mensile corrisposto al debitore, già deputato dell"Assemblea Regionale -omissis-, non deve ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento, poiché esso è sostanzialmente e giuridicamente diverso rispetto ad un trattamento previdenziale o pensionistico.