-  Tarantino Gianluca  -  03/09/2012

ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE - Cass. 8860/2012 - Gianluca TARANTINO

Durante la fase di liquidazione della società di persone non vi sono ostacoli all'applicabilità dell'art.2286 c.c.; conseguentemente, il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze può, anche durante lo stato di liquidazione, essere escluso dalla compagine sociale (nel caso di specie, viene confermata l'inefficacia del contratto di cessione d'azienda stipulato dall'amministratore che, invece, era stato escluso dalla società nella fase di liquidazione della società stessa)

Così il S.C. con la pronuncia del 1° giugno 2012, n. 8860, I sez. (Pres. Vitrone, Rel. Scaldaferri), che si può leggere in versione integrale al link sotto riportato.

La pronuncia si allinea all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. 6410/1996), ritenendo, in particolare, che "lo scioglimento segna solo il passaggio ad una nuova fase, nella quale la società permane come gruppo organizzato ed i soci continuano ad essere titolari di diritti e di obblighi; deve escludersi che un principio di prevalenza delle cause di scioglimento della società rispetto allo scioglimento del singolo rapporto sociale possa desumersi dall'art.2270 comma 2 cod.civ., che invece esprime il ben diverso principio della impossibilità di ottenere, dopo lo scioglimento della società, la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c.; ed infine, appare contrario ai principi che reggono l'esecuzione del contratto di società - che da vita alla costituzione di una comunione di interessi, in base alla quale l'interesse del singolo è subordinato all'interesse della maggioranza - ritenere che comportamenti di un socio in danno degli altri o della società nel suo complesso possano restare senza conseguenze sul piano giuridico durante la fase della liquidazione"




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