-  Redazione P&D  -  04/05/2017

Esclusa la decadenza dalle agevolazioni prima casa per i trasferimenti di immobili in sede di separazione e divorzio - Cass. 8104/2017 – Nelson Alberto Cimmino

Il caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione è il seguente: un uomo, in attuazione di un accordo di modifica delle condizioni della separazione, cede alla moglie un immobile che aveva acquistato con i benefici "prima casa", anteriormente al decorso del quinquennio dall"acquisto e senza successivo riacquisto entro l"anno dalla cessione.

 

L"Agenzia delle Entrate, ai sensi della nota 2-bis, comma 4, dell"art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l"Imposta di Registro), afferma la decadenza dalle agevolazioni fruite e recupera le maggiori imposte.

 

La Suprema Corte con la sentenza del 29 marzo 2017, n. 8104, rigetta il ricorso dell"Agenzia delle Entrate affermando che le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell"uno nei confronti dell"altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell"evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Considerato che la ratio della norma di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, che prevede l"esenzione relativa a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va individuata nel favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi, non può farsi derivare la decadenza dell"agevolazione connessa all"acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione, considerato che il legislatore ha inteso disciplinare gli accordi presi in tale contesto in modo che da essi non derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente. 

 

I giudici di Piazza Cavour, dunque, mutano il proprio orientamento e si discostano espressamente dalla recente pronuncia del 3 febbraio 2014, n. 2263, con la quale era stato invece deciso che il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, sicché, qualora, intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l"anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali "prima casa" di cui egli abbia beneficiato per l"acquisto di quell"immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell"Amministrazione finanziaria.

 

In realtà, ci sembra quanto meno singolare che l"Amministrazione finanziaria ancora sostenga la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" in dipendenza di trasferimenti immobiliari effettuati in adempimento di accordi di separazione e divorzio, considerato che la stessa Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, nella circolare del 21 giugno 2012, n. 27/E ha fornito specifiche indicazioni in senso contrario alla suddetta decadenza.

 

In linea generale – si legge in tale documento di prassi - qualora entro il quinquennio si trasferisca l"immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" e non si proceda all"acquisto entro l"anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall"agevolazione fruita.

Tuttavia, appare utile rilevare che se l"atto di trasferimento è effettuato in adempimento di un accordo di separazione o divorzio, in relazione a tale trasferimento trova applicazione il regime di esenzione previsto dall"articolo 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui sono esenti dall"imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio…".

Come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202 dell"11 giugno 2003, con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso escludere da imposizione gli atti del giudizio divorzile o di separazione, al fine di favorire una rapida definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.

In considerazione di tale principio, ritiene l"Agenzia delle Entrate che tale regime di favore possa trovare applicazione anche al fine di escludere il verificarsi della decadenza dalle agevolazioni "prima casa" fruite in sede di acquisto, qualora in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, uno dei coniugi ceda la propria quota dell"immobile all"altro, prima del decorso del termine quinquennale.

L"Agenzia delle Entrate precisa poi che la decadenza dall"agevolazione è esclusa a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all"acquisto di un nuovo immobile.

 

A parere dell"Agenzia delle Entrate, la decadenza dall"agevolazione "prima casa" può essere esclusa anche nel diverso caso in cui l"accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell"immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell"altro, all"incasso del ricavato della vendita; in tal caso, tuttavia, la decadenza può essere esclusa solo nel caso in cui il coniuge al quale viene assegnato l"intero corrispettivo derivante dalla vendita riacquisti, entro un anno dall"alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Infatti, occorre comunque considerare che, nel caso in esame, il coniuge tenuto a riversare le somme percepite dalla vendita all"altro coniuge non realizza, di fatto, alcun arricchimento dalla vendita dell"immobile. Il ricavato della vendita è, infatti, percepito interamente dall"altro coniuge in capo al quale resta fermo, conseguentemente, l"onere di procedere all"acquisto di un altro immobile, da adibire ad abitazione principale.

Si rileva, inoltre, che il coniuge cedente, sia nel caso in cui trasferisca la propria quota dell"immobile all"altro coniuge sia nel caso in esame in cui ceda a terzi l"immobile e riversi il ricavato della vendita all"altro coniuge, si priva del bene posseduto a favore dell"altro e, pertanto, non appare coerente un diverso trattamento fiscale delle due operazioni. Tale soggetto non è, quindi, tenuto ad acquistare un nuovo immobile per evitare la decadenza.

Come chiarito, sull"altro coniuge che percepisce l"intero corrispettivo della vendita incombe l"obbligo di riacquistare, entro un anno dall"alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale, secondo le regole ordinarie. Solo in tale ipotesi, non si verifica la decadenza dal regime agevolativo "prima casa" fruito in relazione all"acquisto della casa coniugale.




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