-  Ziviz Patrizia  -  19/12/2012

EQUIVOCI SUL CONCETTO DI DANNO - Patrizia ZIVIZ

Pronunciandosi in materia di lesione della reputazione, una recente sentenza della Cassazione (Cass. 28 settembre 2012, n. 16543) afferma testualmente che, una volta dimostrata la lesione della reputazione professionale o personale, "il danno è in re ipsa, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana". Affermazioni del genere rischiano di mantenere in vita ambiguità ed equivoci intorno alla controversa nozione di danno non patrimoniale: oggetto, negli ultimi decenni, di un infinito dibattito.

 Tra i punti fuori discussione, in questa materia, vi è l"unanime consenso degli interpreti quanto alla necessità di distinguere tra illecito e danno dallo stesso conseguente. Appaiono, quindi, accantonate quelle istanze che, in passato, miravano a identificare – quantomeno per taluno dei versanti pregiudizievoli ascrivibili alla dimensione non economica del pregiudizio - il danno non patrimoniale con l"evento lesivo occorso alla vittima del torto: orientamento, questo, che aveva incontrato particolare fortuna con l"affermarsi della teoria del danno-evento, propugnata dalla Corte costituzionale nella celebre sentenza n. 184/1986. Indicazioni del genere appartengono oramai al passato: la giurisprudenza di ogni ordine e grado si mostra, infatti, orientata a riconoscere che il concetto di danno non patrimoniale, così come accade per il pregiudizio di carattere patrimoniale, riguarda sempre le conseguenze negative di un certo evento lesivo. La netta distinzione - che separa, da un lato, la violazione di una situazione giuridicamente protetta e, dall"altro lato, i riflessi pregiudizievoli dalla stessa scaturenti – ha trovato definitivo suggello in seno alle decisioni delle Sezioni Unite dell"11 novembre 2008, ove i giudici di legittimità sottolineano come i pregiudizi non patrimoniali consistano sempre in una conseguenza della lesione, e si distinguano perciò da quest"ultima.

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 Una volta chiarita la diversità intercorrente tra la lesione e il danno non patrimoniale dalla stessa originato, si tratta di evidenziare che parlare di conseguenze dell"illecito significa sempre dar conto di un dato che emerge nella realtà fenomenica. Il danno non patrimoniale (al pari di quello patrimoniale) si manifesta sempre nel mondo dei fatti. Solo in quanto venga accertata la ricorrenza di un pregiudizio a livello empirico ha, quindi, senso collocare lo stesso sul piano giuridico. Si tratta, quindi, di constatare che il danno non patrimoniale rappresenta un dato riscontrabile nella realtà fattuale, a prescindere dalla sua risarcibilità. Una conclusione del genere va tratta in ogni caso: essa vale, perciò, anche nel caso in cui sia in gioco la lesione di un interesse facente capo ad un valore intangibile e privo di substrato materiale, in quanto il pregiudizio non patrimoniale va concepito (non già nei termini di incidenza negativa sul bene immateriale oggetto di protezione, ma) come l"insieme di riflessi negativi di carattere non economico che la vittima ha sofferto in dipendenza della lesione stessa.

 Diversamente sembra, invece, opinare la S.C. nelle affermazioni riportate in esordio: le quali puntano a voler traslare, impropriamente, in ambito non patrimoniale lo schema operante per le situazioni patrimoniali. Ora, mentre a fronte della lesione di queste ultime, il danno si identifica – anzi tutto - nell"alterazione peggiorativa del bene atto a soddisfare l'interesse, non altrettanto può dirsi nel caso di violazione di una situazione non patrimoniale, come la reputazione. Non si tratta, infatti, di rappresentare la stessa come un bene immateriale, la cui alterazione verrà ad incarnare il danno non patrimoniale. La relativa rilevanza, sul piano risarcitorio, si manifesterà esclusivamente sul piano degli effetti negativi che tale lesione avrà provocato nella sfera morale ed esistenziale della vittima. Sicché appare, in ogni caso, fuorviante parlare di danno in re ipsa; bisognerà, infatti, limitarsi a parlare di un pregiudizio da ritenersi scontato in base al ragionamento presuntivo.




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