-  Redazione P&D  -  22/10/2015

E-COMMERCE: COMPRAVENDITA DI BENI ESPOSTI IN VETRINA VIRTUALE- Luca LEIDI

1. Introduzione

Il presente studio si prefigge lo scopo di analizzare la consuetudine della vendita online, ovvero la vendita effettuata tramite Internet, mediante accesso del compratore al sito web del venditore. Ci si è posto il problema di come qualificare la fattispecie avente ad oggetto una grossa Azienda che, tramite una offerta sul proprio sito internet, conceda ai suoi "più fedeli consumatori" di acquisire una serie di beni individuati nella propria "vetrina virtuale" ad un prezzo inferiore al valore di mercato.

Il caso: la sig.ra Cliente, aderendo conformemente ad un"offerta promozionale pubblicata sul sito internet dell"Azienda, rivolta solo a coloro vantassero determinati requisiti al momento dell"ordine,  acquistò una televisione di ultima generazione (prova ne fu la conferma d"ordine rilasciata dall"Azienda stessa che, ai sensi del D.Lgs.206/2005 – altrimenti noto come Codice del Consumo – e del D.Lgs.70/2003 relativo all"e-commerce, conteneva un riepilogo delle condizioni applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche del bene e l"indicazione del prezzo). Il pagamento sarebbe stato dilazionato in 18 rate bimestrali, senza interessi e costi aggiuntivi, con pagamento in bolletta, mediante addebito in conto. La consegna, gratuita, sarebbe stata effettuata al domicilio registrato entro due settimane, previo avviso del trasportatore. I requisiti per ottenere il diritto all'acquisto furono espressamente i seguenti: "essere clienti da più di sei mesi; essere in regola con i pagamenti.". Condizioni, peraltro, interamente soddisfatte dalla Sig.ra acquirente al momento dell'ordine. Pochi giorni dopo, l'offerta relativa alla televisione de quo a cui aderì la Sig.ra venne rimossa dal sito. La Cliente, non avendo più saputo nulla in merito allo stato del suo acquisto, ragionevolmente insospettita iniziò a chiamare l"Azienda chiedendo aggiornamenti in merito alle modalità di consegna della televisione. L'operatore telefonico, tuttavia, non riuscì a dare nessun tipo di informazione né in merito allo svolgimento della pratica d'ordine, né in merito ad un referente l'ordine da contattare. Settimane dopo, successivamente a numerose chiamate ed email al servizio rimaste prive di risposta, giunse una comunicazione di posta elettronica nella quale si comunicava che l"ordine effettuato era stato annullato per mancanza dei requisiti richiesti all'acquirente al momento dell'acquisto. Tuttavia, giova ripetere, la Sig.ra ben rispondeva ai requisiti per aderire all"offerta presentata sul sito web.

2. La fattispecie ex art.1336 c.c.

L"offerta al pubblico, così come disciplinata dall"art.1336 C.c., è un particolare tipo di proposta contrattuale che, invece di rivolgersi a una o più parti determinate, si rivolge ad una cerchia più o meno vasta di soggetti (fino ad estendersi al pubblico in generale), che possono essere interessati all'offerta. Esempi scolastici di tale proposta sono dati dall"esposizione in vetrina della merce con l"indicazione del prezzo, l"offerta di beni o servizi su internet (appunto!), o ancora il mettere a disposizione del pubblico una macchina che distribuisce biglietti, benzina, bibite, o altra merce. Recita l"art.1336 C.c.: "L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. (comma1)". Ergo, l"offerta al pubblico che contiene tutti gli elementi necessari al sorgere del contratto, consente che il contratto stesso si concluda con la sola dichiarazione di accettazione del destinatario, purché non sia disposto diversamente da circostanze o usi. In questo senso, si deve ritenere applicabile la regola generale per cui la conclusione del contratto si perfeziona nel momento in cui l"accettazione sia conforme alla proposta e giunga nella effettiva conoscenza da parte del proponente (principio ex art.1326 C.c. ribadito da ultimo dalla Cass.25923/2014). Infatti, dottrina (v. A. Di Majo) e giurisprudenza costante (Cass.1350/1971) sono concordi nel ritenere l'offerta al pubblico come una proposta rivolta alla "generalità" dei soggetti. La vendita in tale forma deve es­sere voluta dal venditore offerente, nel senso che la proposta deve essere idonea a manifestare - anche tacitamente - la volontà attuale di quest"ultimo (in dottrina, G. Mirabelli), e deve essere disciplinata nei modi di legge (uno degli interventi della riforma della disciplina relativa al settore del commercio – art.3 D.Lgs.n.114/1998 – sotto la rubrica "Obbligo di vendita" dispone che "in conformità a quanto stabilito dall"art.1336 C.c., il titolare dell"attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell"ordine temporale della richiesta."). Anche quest"ultimo aspetto denota la principale caratteristica dell"offerta al pubblico, ossia l"essere una proposta di acquisto ad in incertam personam. L"interesse del venditore è sostanzialmente quello di cedere il bene ad un prezzo determinato. Le qualità soggettive dell"acquirente, in altre parole "chi acquista", non rilevano al suo fine, essendo la prestazione ripetibile e rivolta ad una generalità più o meno vasta di persone (a seconda della apposizione di requisiti in ordine allo status quo dell"acquirente, come nel caso in esame). Inoltre, se si concentri l"attenzione sullo studio della natura della proposta, nei termini sopra descritti nella fattispecie in esame, nulla osta a confermare che essa possa essere definita "completa", nel senso che contenga già tutti gli elementi necessari affinché per la conclusione del contratto serva solamente l"accettazione del pubblico (in dottrina, si veda G. De Nova; per la giurisprudenza, da ultimo, Cass.7094/2001). A contrario, nel caso manchino alcuni elementi essenziali del contratto, o diversamente risultino dagli usi e costumi, l"offerta costituirà mero invito ad offrire (tale fattispecie, infatti, ricorre qualora o quando l"offerta è incompleta, quindi non contenendo gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, o quando, pur essendo l"offerta completa, non possa valere come proposta perché ciò risulta dalle circostanze o dagli usi). D"altronde, è innegabile che la ratio legis della vendita tramite offerta al pubblico risponda ad esigenze strettamente commerciali, poiché consente di rivolgere la proposta di concludere il contratto a molti soggetti in modo veloce e non dispendioso rispetto a quanto accadrebbe con una singola proposta a ciascuno di essi. La medesima ratio è sottesa alla disciplina della revoca.

2. La revoca

Ci si deve interrogare, seppur brevemente, anche sulla revoca di tale offerta. L"art.1336 C.c., 2°comma, dispone che "La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.". Quindi, la forma della revoca deve essere la stessa di quella della offerta al pubblico, o almeno essere stata posta nei modi e tempi equivalenti. Si badi bene, però, che in questa fattispecie si applica la regola generale dell"art.1328 C.c: quindi, la revoca può essere fatta finché l'accettazione dell'oblato non sia portata a conoscenza del proponente, ovvero, finché il contratto non sia concluso. Se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l' esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

3. Conclusioni

Quanto ut supra descritto, pone le basi alle conclusioni dallo scrivente già esposte alla Azienda. Infatti non si capivano i motivi del diniego, oltretutto verrebbe da dire meramente arbitrario, in quanto non comunicato in un tempo ragionevole e tantomeno munito di una spiegazione. Difatti, essendo la fattispecie concreta ascrivibile alle ipotesi contemplate nell"art.1336 C.c., il contratto si deve considerare concluso nel momento in cui il proponente recepisce l"accettazione dell"altra parte, non rilevando a nulla le sue condizioni soggettive (nel caso di specie, i requisiti richiesti per l"acquisto del bene oggetto dell"offerta posta in essere – essere clienti da un tempo determinato dell"Azienda proponente e non aver subito protesti di pagamento – erano ben attribuibili ad una ampia cerchia di soggetti). Oltretutto, lo studio delle caratteristiche della proposta c.d. "completa", evidenziano come tale offerta ben poteva definirsi tale, contenendo ben oltre gli elementi essenziali del contratto, indicando in modo chiaro ed inequivocabile il prezzo, i modi di pagamento, i requisiti richiesti per essere soggetti all"offerta stessa ed i modi e costi di consegna del bene. Ai sensi dell"art.8 D.Lgs.70/2003 relativo all"e-commerce, in attuazione della direttiva 2000/31/CE, infatti, il venditore deve fornire al consumatore una nutrita serie di informazioni, fin da subito, "in maniera chiara e comprensibile", su supporto durevole e facendo un espresso riferimento alla normativa contenuta nel Codice del Consumo. Fra queste numerose informazioni (sulle quali grava un obbligo di aggiornamento costante ex art.7, co.2, D.Lgs.70/2003) si annoverano a titolo esemplificativo: le caratteristiche principali dei beni o servizi; l'identità, la sede o l"indirizzo, i recapiti (telefono, fax, email) del venditore; il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte e/o delle spese aggiuntive di spedizione, consegna e ogni altro costo; le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione; un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; eventuali informazioni sull"esercizio del diritto di recesso.

D"altra parte, il breve accenno all"istituto della revoca ha fatto si che si potesse escludere una tale ipotesi dal caso concreto, in quanto non è stata pervenuta nei modi (ma anche nei tempi) della iniziale offerta.




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