-  Mazzon Riccardo  -  19/03/2013

DISTANZE LEGALI E SENTENZA CHE ORDINA LA DEMOLIZIONE: L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - Riccardo MAZZON

E" opportuno ricordare, sebbene risulti mera applicazione dei principi generali in materia, che, nel procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, l'ordinanza la quale determini le modalità di attuazione pratica dell'esecuzione, così come l'eventuale successiva ordinanza, che statuisca sulle questioni sorte durante l'esecuzione medesima, determinando i modi per il superamento delle difficoltà insorte, ha natura di provvedimento ordinatorio del procedimento esecutivo, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ovvero impugnabile, dagli interessati, con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi:

"nel procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, regolato dagli art. 2931 c.c. e 611 - 613 c.p.c., l'ordinanza del pretore, che determina le modalità di attuazione pratica dell'esecuzione secondo il contenuto del titolo esecutivo e le indicazioni del creditore (che ha l'onere di specificare esattamente la prestazione che egli si attende dal debitore), come l'eventuale successiva ordinanza che statuisce sulle questioni sorte durante l'esecuzione determinando i modi per il superamento delle difficoltà insorte, ha natura di provvedimento ordinatorio del procedimento esecutivo, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., o impugnabile dagli interessati con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Questi provvedimenti acquistano, invece, natura di sentenza, impugnabile con l'appello, se con essi il pretore, decidendo su questioni attinenti all'esistenza del diritto di procedere alla esecuzione o alla portata sostanziale del titolo, accerti anche la rispondenza della pretesa esecutiva al contenuto del titolo o dichiari la conformità o meno del titolo delle opere eseguite spontaneamente dall'obbligato o statuisca, in genere, su una questione insorta sul diritto della parte istante di procedere all'esecuzione e sulla portata sostanziale di tale diritto" Cass. 10.12.91, n. 13287, GCM, 1991, fasc. 12 - si veda, amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -.

Qualora, peraltro, l'ordinanza de qua risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza - sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata - e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari:

"in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari" Cassazione civile, sez. III, 18/07/2011, n. 15727 Kerin e altro c. Soc. Cividin Red. Giust. civ. Mass. 2011, 9.

L"annullamento della sentenza di condanna, ad opera del giudice interessato dal gravame, comporta l"illegittimità dell"esecuzione (nella fattispecie oggetto della pronuncia che segue, ad esempio, era stata richiesta l'esecuzione in forma specifica di una sentenza di condanna ad eliminare le difformità accertate nella realizzazione di un'opera edile, nel frattempo annullata dalla Corte di cassazione):

"l'obbligo del debitore di adempiere di cui all'art. 480 c.p.c. presuppone non solo che il titolo esecutivo esista al momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata ma anche che la validità e l'efficacia del titolo permangano durante tutto il corso della fase esecutiva; pertanto, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, che è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, comporta l'illegittimità dell'esecuzione con effetto dal momento in cui la circostanza si è verificata" Cass. 1.6.98, n. 5374, FI, 1999, I, 2636.




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