-  Mazzon Riccardo  -  04/03/2013

DISTANZA MINIMA TRA COSTRUZIONI: DA DOVE SI MISURA? - Riccardo MAZZON

Risulta doveroso chiedersi da dove debba partire la misurazione della distanza (c.d. "locus a quo").

La regola generalmente applicata è che la distanza debba esser computata dal punto di massima sporgenza del fabbricato:

"la distanza legale tra i fabbricati, ai sensi dell'art. 873 c.c. e degli strumenti urbanistici locali richiamati da tale articolo, deve essere computata dai punti di massima sporgenza" Cass. 16.11.96, n. 10064, GCM,1996, 1534 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -.

Ad esempio, qualora l'edificio sia privo di pareti (ma realizzi, comunque, una determinata volumetria, la misura deve esser effettuata assumendo, come punto di riferimento, la linea esterna della parete ideale, posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti, più avanzate, del manufatto stesso:

"in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c. costituisce "costruzione" anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, sicché - al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali - la misura deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (nella specie, tettoia)" Cassazione civile, sez. II, 14/03/2011, n. 5934 Corso c. Poli ed altro Diritto & Giustizia 2011 Giust. civ. Mass. 2011, 3, 408.

Si veda anche, sempre a mo' d'esempio, la seguente pronuncia, dove la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva omesso di considerare, ai fini delle distanze, un corpo accessorio costituito dai servizi igienici:

"ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli art. 873 ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Ne consegue che gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, costituiscono con l'immobile una costruzione unitaria, sicché le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella più prossima alla proprietà antagonista" Cassazione civile, sez. II, 22/02/2011, n. 4277 Petrucci c. Secondini ed altro Giust. civ. Mass. 2011, 2, 278.

 




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